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30 Gennaio 2026 18:02

Per la Cassazione, un blog non basta come fonte per evitare diffamazione

Condannato un giornalista che aveva ripreso una notizia (falsa) facendo affidamento sul fatto che non è mai stata smentita e che il suo contenuto è stato rimbalzato anche da altri siti

ROMA –  Il giornalista che riprende una notizia da un blog senza verificarla con l’incrocio di più fonti come i quotidiani, e facendo affidamento sul fatto che non è mai stata smentita e che il suo contenuto è stato rimbalzato anche da altri siti. Non si salva dalla condanna per diffamazione. Lo ha deciso la Suprema Corte di Cassazione confermando la condanna nei confronti di un cronista autore di un libro sui movimenti di estrema destra italiani che aveva scritto che un neofascista milanese era stato accusato di tentato omicidio per aver sparato alcuni colpi di pistola, per futili motivi, al suo datore di lavoro.

Questo tentato omicidio in realtà non era mai avvenuto ed il giornalista dopo essere stato denunciato dalla parte lesa che riteneva di essere stata danneggiata dalla pubblicazione della notizia falsa nell’imminenza della sua candidatura politica nel 2011 con An, era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Trento, nel 2014. La Corte di Appello di Trento, nel 2015,  aveva ridotta la condanna concedendo le attenuanti generiche.

La difesa del giornalista contestando le condanne subite in primo e secondo grado ha fatto presente davanti alla Suprema Corte, che “l’imputato, iscritto all’Ordine dei giornalisti da trenta anni, non risulta essere mai stato condannato per diffamazione, mentre la notizia pubblicata era già apparsa su almeno una decina di siti internet, senza mai essere smentita” e quindi il giornalista non poteva essere accusato di “omessa verifica“. Il legale del querelante, invece, ha obiettato che “la tesi che vorrebbe l’imputato aver ritenuto vere le notizie già pubblicate per il solo fatto che non risultassero essere state contestate, costituisce un’assurdità sul piano logico, e si risolve nella concreta ammissione da parte sua di non aver compiuto verifiche di sorta“.

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