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6 Settembre 2026 23:37

Privacy, multato un medico: non si può diffondere la foto di un malato senza il suo consenso

Sanzione di 5mila euro imposta dal Garante della privacy secondo cui non basta pubblicare le immagini di un paziente senza autorizzazione, neanche per finalità di ricerca scientifica
di Sabrina Silenzi

Non è possibile pubblicare immagini di un malato senza il suo consenso, neanche per finalità di ricerca medico scientifica, se prima non siano state anonimizzate. A maggior ragione se ne ledono la dignità. Lo ha ribadito il Garante della Privacy che ha irrogato una sanzione di 5mila euro a un medico che aveva utilizzato le foto di un neonato affetto da una grave malformazione e poi deceduto, nell’ePoster di presentazione di una ricerca in occasione di un convegno di medicina. Lo studio era stato successivamente pubblicato sul sito della Società italiana di pediatria (Sip) e successivamente rimosso.

L’ Autorità si è attivata a seguito della segnalazione della madre del bambino, che aveva trovato in rete l’ePoster con le foto che ritraevano il figlio affetto dalla malattia, in una culla dell’ospedale, con numerose informazioni sulla storia clinica della famiglia. Foto e informazioni che lo rendevano identificabile, seppur da una cerchia limitata di persone

Mancato consenso dei genitori

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato cheil medico oltre a non aver adottato misure adeguate ad impedire l’identificabilità diretta e indiretta del minore, non aveva neanche chiesto il consenso ai genitori per la pubblicazione delle informazioni. Consenso che era necessario in caso di utilizzo di foto e/o immagini”.

Tutela della dignità del minore

Nel definire il procedimento, il Garante ha ricordato che “il Codice di condotta sull’utilizzo di dati sulla salute per finalità di studio e di pubblicazioni scientifiche approvato dall’Autorità prevede che il medico assicuri la non identificabilità dei soggetti coinvolti mediante l’adozione di specifiche misure di anonimizzazione e, qualora ciò non sia possibile, di pseudonimizzazione previo consenso dell’interessato. Nel caso specifico, il medico avrebbe quindi dovuto acquisire il consenso dei genitori e poi sottoporre i dati a tecniche di pseudonimizzazione, nel rispetto della dignità del neonato, oppure anonimizzare i dati del minore”.

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