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27 Aprile 2024 00:48
27 Aprile 2024 00:48

Cassazione accoglie motivi del ricorso del presidente della Basilicata Pittella: “errate valutazioni” del Riesame

"Non emergono gravi indizi di colpevolezza" che possano giustificare le "esigenze cautelari" richieste a carico di Marcello Pittella (Pd), coinvolto nell'indagine della Procura di Matera sulla sanità lucana. Si attende la nuova sentenza del Riesame

ROMA – Gli ermellini della quinta sezione penale della Cassazione, con la sentenza depositata oggi, hanno accolto tutti i motivi di ricorso degli prof. Franco Coppi ed  Avv. Donatello Cimadomo difensori del presidente della Regione Basilicata  bocciando le motivazioni del Riesame del capoluogo lucano.

“Non emergono gravi indizi di colpevolezza” che possano giustificare le “esigenze cautelari” richieste a carico di Marcello Pittella (Pd),  – oggi sospeso dall’incarico per effetto della legge Severino – coinvolto nell’indagine della Procura di Matera sulla Sanità lucana.

Secondo la Suprema Corte di CassazioneIl tribunale di Potenza non ha assolto all’obbligo motivazionale, limitandosi a evidenziare una serie di elementi indiziari omettendo una reale autonoma valutazione critica e sostanzialmente aggirando le obiezioni difensive” con “generiche letture probabilistiche del ruolo di Pittella” ed “errate valutazioni”.

Lo Corte ha  spiegato perché ha deciso di accogliere il ricorso , presentato lo scorso 26 novembre,  dai difensori dell’indagato contro l’ordinanza con cui il Riesame di Potenza, nello scorso luglio, aveva confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari per Pittella, emessa dal gip, decisione poi modificata in settembre con quella del divieto di dimora a Potenza. Sulla base dei criteri individuati dalla Suprema Corte, adesso il Tribunale del Riesame di Potenza sarà ora chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla vicenda.

In merito alle conversazioni intercettate tra altri soggetti e valorizzate dal Riesame, si legge nella sentenza che “manca ogni concreto riferimento a elementi e circostanze desunte” che “consenta di cogliere unitariamente i motivi per cui esse siano state ritenute quali significativo supporto del quadro indiziario a carico di Pittella“.

La Suprema Corte condividendo i rilievi difensivi scrive poi che  non risultano “sufficientemente esplicitati i caratteri di gravità, precisione e concordanza degli elementi di fatto meramente elencati dal tribunale in maniera frammentaria e con uso di una tecnica redazionale spesso segnata da superflui giudici di carattere moralistico“.

Il Tribunale del Riesame di Potenza secondo gli ermellini della Cassazione  “non ha individuato elementi indiziari dai quali desumere che Pittella abbia fatto sorgere, ovvero rafforzato, il proposito criminoso nei coindagati” aggiungendo che la motivazione dei giudici del Riesame di Potenza, è inadeguata anche sotto il profilo del pericolo di inquinamento probatorio, in quanto “risulta generica e caratterizzata da una serie di giudizi su perduranti collegamenti politici di Pittella, mentre il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova deve essere identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti” come spiega la Corte.

La Suprema Corte di Cassazione ha smentito e bocciato le motivazioni del Riesame anche sul punto del pericolo di reiterazione dei reati, basato sulla “possibile assunzione di nuovi incarichi da parte di Pittella nel partito di appartenenza o all’inserimento in ambienti amministrativi” infatti i giudici di legittimità, osservano che “la circostanza che l’indagato possa contare su nuovi incarichi nel partito o in settori ‘comunque di influenza che gli darebbero rinnovate occasioni di inserirsi, seppure in modo indiretto, in ambienti amministrativi con potenzialità significative di distorsione dei pubblici apparati risulta allo stato meramente eventuale e ipotetica, nonché basata su argomentazioni generaliste in ordine all’esercizio illecito di pubbliche funzioni“.

La Cassazione ha valutato fondato anche il motivo di ricorso con cui i difensori rilevavano sulla scelta del gip una “omessa motivazione di ancorare il giudizio di pericolosità alla probabile candidatura di Pittella alle future elezioni regionali”.

La Suprema Corte ha concluso che si tratta con evidenza di uno sconfinamento dei parametri legali che, imponendo al giudice una valutazione prognostica sfavorevole sul pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, non possono spingersi fino alla possibilità di ritenere adeguata una misura cautelare per comprimere l’esercizio del diritto costituzionale di elettorato passivo”.

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