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28 Aprile 2024 05:54
28 Aprile 2024 05:54

Al via l’assegno di inclusione 2024 : domanda, requisiti, importi

L'Adi è entrato in vigore il primo gennaio 2024. Dal 18 dicembre scorso è possibile presentare la domanda

Il primo gennaio 2024 è entrato in vigore l’assegno di inclusione (ADI), la nuova misura di sostegno economico e di inclusione sociale e lavorativa. Ecco come presentare domanda, requisiti e importi. Dal 18 dicembre scorso è possibile presentare la domanda, direttamente dal sito dell’ Inps, accedendo alla sezione dedicata all’ADI tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) oppure presso gli Istituti di Patronato. A partire dal primo gennaio la domanda può essere presentata anche presso i Centri di Assistenza fiscale (CAF).

Domanda e requisiti

Il richiedente, oltre a presentare la domanda, deve sottoscrivere un Patto di attivazione digitale (PAD), all’interno del Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). L’ADI, è riconosciuto ai nuclei familiari con un ISEE non superiore a 9.360 euro, che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni. Con il DM 13 dicembre 2023 sono state individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizione di svantaggio:

  • con disabilità;
  • minorenne;
  • con almeno 60 anni di età;
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

A quanto ammonta

Il beneficio economico dell’ADI è erogato, su base annua a integrazione del reddito familiare ed è composto da:

  • una componente a integrazione del reddito familiare, quota A, fino alla soglia di 6.000 euro annui, ovvero di 7.560 euro annui se il nucleo è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicata per la scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, decreto-legge 48/2023, verificata sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE in corso di validità, dagli archivi dell’Istituto e dalle dichiarazioni rese in domanda;
  • un’integrazione al reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto regolarmente registrato, quota B, il cui importo, ove spettante, è individuato sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE, in corso di validità fino a un massimo di 3.360 euro

Come viene erogato

L’ADI viene erogato mensilmente attraverso la Carta di Inclusione emessa da Poste Italiane, a differenza del SFL che prevede un trasferimento diretto via bonifico. L’importo massimo annuo è di 6.000 €, incrementabile in base alla composizione del nucleo familiare e alle necessità abitative. L’indennità viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere rinnovata, dopo un mese di sospensione, per altri 12 mesi.

L’erogazione dipende dalla valutazione dei bisogni del nucleo familiare; decorre, a seguito della verifica dei requisiti, dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD ed è condizionata dalla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Dopo la presentazione della domanda, i componenti del nucleo familiare vengono convocati dai Servizi Sociali del proprio Comune, per un’analisi multidimensionale dei bisogni. A seguito della valutazione di ciascun singolo caso, i componenti del nucleo familiare possono essere avviati a percorsi di lavoro o formazione, oppure seguiti dai Servizi Sociali se considerati non attivabili.

I soggetti facenti parte di un nucleo familiare beneficiario di ADI, di età compresa tra 18 e 59 anni, con responsabilità genitoriali, attivabili al lavoro, saranno indirizzati ai Centri per l’impiego o ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato (PSP). Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

Domande dopo dicembre

Eccezionalmente, in fase di prima applicazione, per le sole domande che presentino il PAD del nucleo sottoscritto entro il mese di gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio 2024, previo esito positivo della verifica dei requisiti.

Requisiti di reddito

Il nucleo familiare del richiedente all’atto della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera b) del decreto-legge n. 48/2023, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360 euro;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’Adi, nel caso in cui il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, ecc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
  1. 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  2. 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
  3. 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

SIISL e PAD, cosa sono

Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’Adi, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, secondo quanto previsto all’articolo 4 del decreto-legge n. 48/2023, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il PAD del nucleo familiare.

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda La domanda si considera accolta ed è possibile disporne il pagamento all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente, in coerenza con quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera c), del D.M. n. 154/2023.

© CDG1947MEDIAGROUP – RIPRODUZIONE RISERVATA |

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