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12 Giugno 2026 07:32

Critiche le nuove linee guida del Csm sulla comunicazione giudiziaria

Il Csm ha approvato le nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria con i comunicati stampa privilegiati alle conferenze stampa. Preoccupazione e perplessità da parte della Fnsi che chiede di non penalizzare il diritto all’informazione usando la copertura del garantismo, respingendo, mentre l’Odg giudica le norme anacronistiche, con il giornalismo ridotto ad un semplice ‘copia incolla’

Il Plenum del Consiglio Superiore della magistratura ha approvato a maggioranza la delibera sulle nuove linee guida per la comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari. Il testo è passato a maggioranza con 4 voti contrari e 3 astensioni, aggiorna il testo del 2018 e, nelle intenzioni del Consiglio superiore della Magistratura dovrebbe rafforzare la tutela reputazionale delle persone coinvolte nei procedimenti, con limiti alle conferenze stampa e alle interviste, rettifiche anche in fase di indagini preliminari se cambia il quadro, tutela della reputazione degli indagati.

La relatrice Claudia Eccher Illustrando il provvedimento, ha infatti affermato che “la principale innovazione di sistema consiste nel passaggio da una tutela focalizzata esclusivamente sulla presunzione di innocenza a una tutela più ampia che abbraccia la protezione reputazionale della persona”. Ma nei suoi contenuti la delibera ha suscitato più di qualche perplessità in Fnsi ed Ordine dei Giornalisti, che vi hanno riscontrato forti criticità, al punto di chiedere di non usare la copertura del garantismo.

Cosa cambia

Nel dettaglio il testo introduce il principio della protezione reputazionale accanto a quello della presunzione di innocenza, distingue tra comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento e rafforza la tracciabilità delle comunicazioni istituzionali. Il comunicato scritto diventa la modalità ordinaria di comunicazione degli uffici giudiziari, mentre le conferenze stampa vengono configurate come uno strumento eccezionale, utilizzabile soltanto in presenza di uno specifico interesse pubblic

Tra le principali novità figura la previsione di comunicazioni di aggiornamento quando, dopo la diffusione di notizie relative a indagini preliminari, misure cautelari o altri atti a forte impatto reputazionale, intervengano archiviazioni, revoche, annullamenti, proscioglimenti, assoluzioni o altri sviluppi significativamente diversi rispetto alla notizia iniziale. Gli aggiornamenti dovranno rispettare criteri di tempestività, visibilità e proporzionalità informativa.

Una novità che il vice presidente del Csm Fabio Pinelli ha così spiegato nel suo intervento. “Oggi la reputazione, una volta lesa, ha questo carattere di definitività nel tempo e che la rende un diritto fondamentale. Il punto non è quello di propendere in via definitiva per il diritto di cronaca e di informazione anziché per il diritto alla reputazione. Il punto è trovare bilanciamenti adeguati” . Da qui, ha aggiunto, la necessità di una “contronarrazione” quando gli sviluppi successivi delle indagini smentiscano il quadro iniziale.

La formulazione finale prevede che l’aggiornamento avvenga anche d’ufficio durante la fase delle indagini preliminari e successivamente su richiesta dell’interessato. Resta inoltre in capo alla Procura della Repubblica il compito di curare tali comunicazioni.

Fnsi: non penalizzare il diritto all’informazione

“I giornalisti condividono l’importanza dei principi contenuti nelle nuove Linee guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale, approvate il 10 giugno dal Consiglio superiore della magistratura”, le prime parole di commento di Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi.
La Federazione nazionale della Stampa però si augura che non vengano interpretati e applicati in maniera immotivatamente restrittiva, come già accaduto per il decreto 188/2021 sulla presunzione di innocenza, aumentando le già notevoli difficoltà per i cittadini di ottenere un’informazione completa su quanto accade nei palazzi di giustizia, e così limitando il diritto dei cittadini ad essere informati su fatti di interesse pubblico quali sono inchieste penali e sentenze pronunciate in nome del popolo”.

“Giusto e doveroso cercare di evitare la discriminazione tra giornalisti o testate, la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati, la personalizzazione delle informazioni- ha aggiunto Costante -, così come l’obbligo di indicare la fase del procedimento e di non anticipare la colpevolezza di persone prima della sentenza definitiva, ispirandosi ai criteri di chiarezza, sinteticità e tempestività. Ed è anche condivisibile il richiamo ad una comunicazione sobria, senza enfasi, basata sull’interesse pubblico, aggiornata con gli sviluppi successivi, con l’obiettivo di rispettare la dignità delle persone coinvolte”.

“Nel provvedimento ci sono però forti criticità – ha rimarcato la FNSI – : limitare al minimo le conferenze stampa non deve diventare l’alibi per diramare comunicati di poche righe, privi di qualsiasi informazione, dettaglio e nome, né trasformarsi in un modo per evitare le doverose domande dei giornalisti, il cui lavoro è quello di capire, approfondire, verificare e raccontare all’opinione pubblica. Svuotare la cronaca di qualsiasi elemento di interesse avrà come conseguenza solo quella di disegnare un Paese non reale. Non vorremmo che sotto la copertura del garantismo, si finisse poi per limitare il diritto di informazione: ci siamo già passati”.

Questa la conclusione della segretaria Fnsi : per garantire cronache precise e complete i giornalisti devono essere messi nella condizione di poter accedere agli atti giudiziari: ben venga dunque la modifica del testo iniziale dell’articolo 1 comma E del primo titolo in base al quale è consentito ‘il rilascio di atti e copie di atti nei soli casi consentiti dalla legge… secondo le procedure poste sotto la diretta responsabilità del dirigente dell’ufficio; resta ferma in ogni caso l’osservanza dei limiti e dei divieti proposti dall’art. 114 Cpp’. Ma ancora una volta la Fnsi è costretta a ricordare che l’articolo 114 Cpp non vieta il rilascio di copie degli atti, limitandosi a porre un divieto di pubblicazione di alcuni di essi – tra cui le ordinanze cautelari – di cui però è legittimo, e dunque possibile, riassumerne il contenuto. E per riassumerne il contenuto il giornalista, pare cosa anche ovvia, deve essere messo nella possibilità di ottenere copia dell’atto”.

Odg: norme fuori dal tempo

Critiche arrivano anche dal presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli.Le nuove linee guida del CSM sulla comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari sono decisamente anacronistiche e fuori dal tempo”, ha commentato. “Si pongono limiti alle informazioni ai giornalisti che fanno informazione professionale, si predilige l’uso del comunicato stampa a scapito delle conferenze stampa, con il rischio di non garantire una informazione completa e adeguata su fatti di interesse pubblico”.

“Tutto questo mentre su web e social media circola tutto e il contrario di tutto, con buona pace della reputazione delle persone e del giusto principio di presunzione di innocenza. Il giornalismo non può essere ridotto a un mortificante ‘copia e incolla’. Non è un problema dei giornalisti, riguarda il diritto dei cittadini a sapere quello che accade”, ha concluso.

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