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29 Marzo 2024 05:59
29 Marzo 2024 05:59

“Mafia Capitale”: la violenza non è tutto. Sentenza integrale della Cassazione – VI Penale

a cura dello Studio Legale Campanelli

La forza intimidatrice espressa da un’associazione mafiosa, “ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo“, può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, “in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva“, determini un sostanziale annullamento della concorrenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

 

Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: MOGINI STEFANO

Ha pronunciato la seguente:

Sentenza n. 24536 dep. il 9 giugno 2015

sul ricorso proposto da:
CXXXXXX ROSSANA
Chiaravalle Pierina

Cerrito Nadia

Ovedaine Luca 
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma all’udienza camerale del 23/12/2014;

letti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi;

sentita la relazione del consigliere Stefano Mogini;

sentite le conclusioni del sostituto procuratore generale Luigi Riello, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;

uditi l’avv. Claudio Urciuoli, difensore di fiducia di Nadia Cerrito, l’avv. Pasquale Bartolo, difensore di fiducia di , l’avv. Manfredo Fiormonti, in sostituzione dell’Avv. Nicola Pisani, difensore di fiducia di Pierina Cxxxxxxccc, l’avv. Francesco Bartolini Baldelli, difensore di fiducia di Luca Odevaine, che hanno insistito per l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto
1. Franco Panzironi, Nadia Cxxxxx, Pierina Cxxxxxxccc, Luca Odevaine e Rossana Cxxxxxx ricorrono per mezzo dei rispettivi difensori avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma il 23.12.2014 che ha confermato per Pxxxxxxx, Cxxxxx, Oxxxxxxxxx e Cxxxxxx l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Roma del 28.11.2014 con la quale era stata applicata ai primi tre la misura cautelare della custodia in carcere e alla quarta la misura degli arresti domiciliari, ed ha sostituito per Cxxxxxxccc l’originaria misura della custodia in carcere – pure applicata con la stessa ordinanza del g.i.p. di Roma – con quella degli arresti domiciliari.

In particolare,
Nadia Cxxxxx è imputata della partecipazione all’associazione mafiosa diretta dal Carminati (capo 1) quale segretaria del co-organizzatore Salvatore Buzzi, con funzioni di custode della contabilità occulta del sodalizio criminale e del concorso nelle condotte corruttive e di alterazione delle gare pubbliche di cui ai capi 11, 17, 25 e 35 della rubrica, aggravate per avere agito al fine di agevolare l’organizzazione di tipo mafioso indicata al capo 1.

A Franco Panzironi, nella sua qualità di componente del CDA e AD di AMA S.p.a. dal 5.8.2008 fino al 4.11.2011 e, successivamente, quale funzionario apicale di fatto di AMA S.p.a. a libro-paga dell’associazione, sono contestati i reati di partecipazione all’associazione di stampo mafioso operante a Roma e nel Lazio con a capo Massimo Carminati (capo 1 dell’imputazione) e di concorso in fatti di corruzione di cui agli artt. 318 (nella formulazione successiva al dicembre 2012), 319 (nella formulazione antecedente e successiva al dicembre 2012), 353 c.p. di cui ai capi 11, 12 e 13 dell’imputazione, tutti aggravati dal fine di agevolare l’associazione mafiosa diretta dal Carminati. Pierina Cxxxxxxccc è imputata, in concorso con Salvatore Buzzi e altri collaboratori di quest’ultimo, della corruzione del Sindaco e del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Oreste per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di igiene urbana, aggravata dal fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso di cui al capo 1 (capo 19).

Luca Odevaine è imputato di concorso in fatti di corruzione di cui agli artt. 318 (nella formulazione successiva al dicembre 2012) e 319 c.p. (nella formulazione antecedente e successiva al dicembre 2012) perché avrebbe venduto la sua qualità di membro del Tavolo di Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale per il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio ricevendo per se’ in forma diretta e indiretta una retribuzione di Euro 5000 mensili e una retribuzione di Euro 1500 mensili per Schina che svolgeva la funzione di intermediario tra il gruppo Buzzi e Oxxxxxxxxx, utilità erogate da Buzzi, che si avvaleva del materiale aiuto della Cxxxxx, e Coltellacci. L’ordinanza genetica aveva escluso l’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/1991 inizialmente contestata Rossana Cxxxxxx e’ imputata, quale componente della commissione di aggiudicazione, di concorso nel reato di utilizzazione di segreti d’ufficio (326 comma 3 c.p.) e turbata libertà degli incanti (353 comma 1 e 2 c.p.) relativo alla procedura competitiva concernente gli interventi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle aree a verde delle ville storiche conclusa con l’assegnazione alla Eriches 29 (Capo 26).

2. Nadia Cxxxxx deduce erronea applicazione dell’art. 416 bis comma 3 c.p. e vizi di motivazione per avere l’ordinanza impugnata ritenuto la gravità indiziaria circa la sussistenza dell’associazione mafiosa di cui la ricorrente avrebbe fatto parte in qualità di “cassiera” (capo 1) in mancanza di un’autonoma carica intimidatrice del gruppo criminale, desunta unicamente e con inammissibile salto logico dalla fama criminale del Carminati, allorché gli episodi riportati nell’ordinanza (ottenimento di permessi da parte di imprenditori a lui contigui e sue conoscenze politiche) attestano semplicemente la vicinanza dello stesso Carminati a molti dei soggetti ai quali con la nomina di Alemanno a Sindaco di Roma erano stati attribuiti rilevanti incarichi pubblici.

2.1 Col secondo motivo di ricorso Cxxxxx lamenta invece violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla insussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa la consapevolezza della ricorrente di far parte dell’associazione di stampo mafioso di cui al capo 1 dell’imputazione ed in particolare circa le presunte intimidazioni con cui l’organizzazione avrebbe acquisito gli appalti. Nessun atto di intimidazione sarebbe stato posto in essere dal settore dell’organizzazione operante nel settore della corruzione di pubblici ufficiali. Di più, la conoscenza personale del Carminati da parte della ricorrente e la circostanza che questi percepisse denaro dal Buzzi non sarebbero conferenti rispetto al thema probandum, consistente nella consapevolezza della Cxxxxx circa il fatto che l’organizzazione operava utilizzando l’intimidazione – modus operandi proprio delle organizzazioni mafiose – come metodo, essendo al riguardo la motivazione dell’ordinanza del riesame basata su mere congetture.

2.2 Cxxxxx lamenta infine mancanza e illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. a) e c) c.p.p., che l’ordinanza impugnata trae dalla mera descrizione del ruolo di cassiera svolto all’interno dell’organizzazione – allorché la ricorrente sarebbe una semplice dipendente della cooperativa – e dalla prospettata capacità dell’indagata di riallacciare rapporti con soggetti gravitanti nel mondo delle cooperative o della P.A., laddove si da’ atto nella stessa ordinanza che la Cxxxxx non ha mai avuto rapporti con pubblici ufficiali ed ha contribuito alle indagini in modo significativo.

3. Franco Panzironi, censura l’ordinanza impugnata deducendo col primo motivo di ricorso – oggetto anche della memoria con motivi aggiunti depositata il 7 aprile u.s. – violazione di legge e vizi di motivazione con riferimento all’insufficiente provvista indiziaria relativa all’addebitata partecipazione all’associazione di stampo mafioso diretta dal Carminati e all’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/91 contestata per i reati-fine di cui ai capi 11, 12 e 13 dell’imputazione. Mancherebbe agli atti qualsivoglia elemento indiziario che consenta di ipotizzare che il ricorrente abbia fornito un contributo stabile all’associazione, atteso che la stessa ordinanza impugnata ammette che, contrariamente a quanto evidenziato nell’ordinanza genetica della misura, Pxxxxxxx ha avuto rapporti solo col Buzzi, la cui storia personale, legata alle cooperative “rosse”, da sempre in contatto con l’amministrazione comunale e le società partecipate, era lontana da quella del Carminati, col quale il Pxxxxxxx mai aveva avuto alcun rapporto o anche il minimo contatto. L’ordinanza impugnata avrebbe omesso ogni motivazione sul punto, nonostante la specifica censura formulata in sede di riesame, evidenziando una intrinseca illogicità e un’irragionevole disparità di trattamento tra la posizione del ricorrente e quella degli altri indagati – quali l’Oxxxxxxxxx, il Turella, lo Schina ed il Fiscon – per i quali la partecipazione all’associazione mafiosa e la stessa aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991 sono state escluse proprio in ragione dell’assenza di contatti col Carminati e della conseguente mancanza della consapevolezza di agire al fine di agevolare l’associazione mafiosa.

Irragionevole sarebbe per altro verso l’equiparazione del Pxxxxxxx agli indagati ritenuti partecipi all’associazione sul presupposto che essi avevano avuto contatti col Carminati (e anche, come il Gaudenzi, col Brugia e il De Carlo), avevano frequentato i luoghi di ritrovo dei sodali (quali la pompa di benzina di Corso Francia, gli uffici delle cooperative del Buzzi, ecc.) e avevano usato per comunicare i telefoni cellulari “dedicati”, laddove il ricorrente non ha mai posto in essere condotte analoghe. La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe inoltre illogica allorché deriva la conoscenza da parte del ricorrente della necessità per il Buzzi di chiedere a Carminati l’autorizzazione per effettuare i pagamenti corruttivi dal fatto che Buzzi,nei rapporti con altri indagati, era solito esplicitare la propria dipendenza dal Carminati nelle decisioni di maggior rilievo. In realtà, nessun riferimento al Carminati si rinviene nelle conversazioni captate tra il ricorrente ed il Buzzi.

Rappresenterebbe infine un errore di diritto l’assunto in base al quale il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non potesse non sapere che Buzzi ha tale forza da ottenere l’aggiudicazione delle gare in posizione di assoluta predominanza perché rappresenta ed ha alle sue spalle l’organizzazione criminale diretta da Carminati.

3.1 Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione conseguenti a travisamento delle prove relativamente alla circostanza che all’epoca delle condotte a lui contestate ai capi 11, 12 e 13 egli non rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale, perché il suo mandato quale amministratore di AMA S.p.a. era scaduto nell’agosto 2011 e non si può considerare rilevante il fatto che egli abbia interloquito sulle nomine degli incarichi apicali di AMA S.p.a. poi attribuiti a Anelli e Fiscon. Ne’ rilevanti possono ritenersi sul piano indiziario i bonifici che le cooperative avrebbero fatto alle Fondazioni Nuova Italia e De Gasperi, poiché nulla agli atti collega quei contributi alle gare cui si riferiscono le contestazioni.

3.2 Col terzo motivo di ricorso Pxxxxxxx lamenta infine violazione di legge e mancanza di motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione alla ritenuta esistenza di esigenze cautelari, tratta da fatti estranei al procedimento e attinenti a notizie di stampa relative alla c.d. “parentopoli romana”.

4. Pierina Cxxxxxxccc censura col primo motivo di ricorso l’ordinanza impugnata deducendo violazione degli artt. 110 e 319 c.p. e vizi di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di un apporto concorsuale alle condotte corruttiva di cui al capo 19. La ricorrente si sarebbe limitata ad accompagnare il Buzzi all’appuntamento col responsabile dell’U.T.C. del Comune di Sant’Oreste e al più nell’aver porto all’accompagnatore la busta che busta che lui stesso aveva riposto nel cruscotto dell’auto. Si tratterebbe dunque di mera connivenza, come tale non punibile.

4.1 Cxxxxxxccc lamenta altresì violazione dell’art. 7 I. 203/1991 e difetto o contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta sussistenza della finalità agevolatrice di cui alla citata aggravante. Il Tribunale del riesame non avrebbe considerato a tale proposito che la ricorrente, semplice impiegata della Cooperativa ABC, aveva rapporti esclusivamente con Buzzi, col quale intratteneva una relazione sentimentale e che per tale ragione accompagnava nei suoi viaggi rimanendo costantemente in auto, e non aveva mai incontrato Carminati, ne’ partecipato a riunioni con altri membri del sodalizio criminale. In ogni caso la frequentazione di Buzzi con Carminati non era in sé sospetta per la Cxxxxxxccc, se si considera che nella Coop 29 Giugno prestano lavoro oltre 500 ex detenuti, tra i quali ex terroristi e altri condannati per gravi reati. Mentre l’ordinanza impugnata afferma la consapevolezza della ricorrente circa l’esistenza dell’organizzazione e le sue caratteristiche in modo apodittico e tautologico e senza
alcun riferimento alla volontà di agevolare il sodalizio criminale.

4.2 Lamenta infine contraddittorietà della motivazione circa la ritenuta sussistenza di esigenze cautelari laddove l’ordinanza impugnata afferma, da un lato, che in capo alla Cxxxxxxccc difetterebbe autonomia nella specifica attività criminale accertata a suo carico e, dall’altro, che sussiste pericolo di reiterazione di reati della stessa specie.

5. Luca Odevaine deduce col primo motivo di ricorso erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto a lui addebitato al capo 35 come ricadente nelle fattispecie di cui agli di cui agli artt. 318 (nella formulazione successiva al dicembre 2012) e 319 c.p. (nella formulazione antecedente e successiva al dicembre 2012), anziché in quella di cui all’art. 346 bis c.p. (traffico di influenze illecite), con conseguente inapplicabilità della misura cautelare ex art. 280 c.p.p.. Poiché il Tavolo di Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale è organo con compiti di mero indirizzo politico e privo di qualsivoglia potere gestionale e operativo, la contestata attività oggetto della remunerazione da parte del c.d. gruppo Buzzi si sarebbe risolta nella mediazione e nell’influenza esercitata dal ricorrente in favore del gruppo e nei confronti degli organi amministrativi preposti (Prefetto Scotto Lavinia, Prefetto Morcone, Prefetto Malandrino, Prefetto Carpino e altri) al di fuori delle funzioni e poteri pubblici a lui attribuiti, come tale integrante la fattispecie di traffico di influenze illecite, eventualmente aggravata ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Le opposte conclusioni al riguardo raggiunte dal Tribunale sarebbero immotivate e fondate su affermazioni apodittiche.

5.1 Odevaine lamenta inoltre mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari, per aver il Tribunale confermato la misura cautelare massimamente afflittiva applicata dal g.i.p. nonostante questi avesse escluso l’aggravante di agevolazione dell’associazione mafiosa a lui originariamente contestata e il ricorrente avesse dopo l’esecuzione della misura rassegnato le proprie dimissioni da tutte le, cariche pubbliche e private ricoperte. Alla stregua di tali circostanze, apparente sarebbe la motivazione del pericolo di recidiva e di necessità e adeguatezza della misura intramuraria, giustificate col semplice riferimento al “comprovato inserimento di Odevaine nel sistema  politico/burocratico romano e la conseguente rete di conoscenze ed entrature ad ogni livello“.

5.3 Con motivi nuovi di ricorso depositati per mezzo dei suoi difensori il 25 marzo 2015 il ricorrente rileva come i fatti contestati siano stati erroneamente qualificati ai sensi dell’art. 319 c.p. come corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e non invece, ai sensi dell’art. 318 c.p., quale corruzione per l’esercizio della funzione. Al ricorrente non vengono infatti contestati specifici atti contrari ai doveri d’ufficio, ma unicamente un generico mercimonio della propria funzione, inquadrabile nella nuova formulazione dell’art. 318 c.p.. Con la conseguenza che, essendo previsto per quest’ultima ipotesi criminosa un limite di durata della misura cautelare pari a tre mesi ai sensi dell’art. 280 c.p.p., questa Corte dovrebbe procedere ad annullare senza rinvio le ordinanze dei giudici di merito e ordinare l’immediata liberazione del ricorrente.

5.4 Rosanna Cxxxxxx lamenta vizi di motivazione relativi alla gravità del compendio indiziario con riferimento alla contestazione del reato di cui agli artt. 326 comma 3 e 353 comma 1 e 2 c.p. relativo alla procedura competitiva concernente gli interventi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle aree a verde delle ville storiche conclusa con l’assegnazione alla Eriches 29 (Capo 26). Dalle intercettazioni telefoniche richiamate dal provvedimento impugnato risulterebbe chiaramente che la comunicazione della ricorrente col Buzzi interviene in una fase non segreta, sicuramente precedente alla apertura delle buste contenenti l’offerta economica, che Cxxxxxx non conosce. Le informazioni che la ricorrente avrebbe secondo l’ipotesi accusatoria comunicato a Buzzi sono comunque di fatto assolutamente inutili e di scarsissimo contributo all’aggiudicazione, sol che si consideri la natura e intensità dei rapporti che intercorrono tra Buzzi e Claudio Turella, dal quale Buzzi trae informazioni di primissima mano. La Cxxxxxx all’epoca del fatto era appena rientrata in servizio al Comune di Roma, dal quale si era allontanata nel 2008 a causa dell’incompatibilità con la compagine politica che si era insediata alla guida della città di Roma. Tale circostanza, unitamente all’incensuratezza della ricorrente e al fatto che con provvedimento del 15.12.2014 essa è stata sospesa dalle sue funzioni pubbliche, determina l’impossibilita’ che fatti analoghi possano ripetersi e il venir meno delle esigenze cautelari, sia sotto il profilo dell’attualità che quello della concretezza.

Considerato in diritto
1. Occorre preliminarmente esaminare, per evidenti priorità di ordine logico, alcuni generali motivi di doglianza, ed in particolare quelli concernenti i requisiti di gravità del compendio indiziario delineato dai Giudici di merito in ordine alla fattispecie associativa di cui all’art. 416- bis c.p. – ipotizzata, tra gli altri, a carico di Nadia Cxxxxx, Franco Pxxxxxxx e Pierina Cxxxxxxccc – ed i connessi problemi di qualificazione giuridica delle relative condotte.

2. Al riguardo, una prima censura concerne la sussistenza, in quanto tale, della ipotizzata struttura organizzativa e, in specie, la fusione dei gruppi facenti capo al Carminati ed al Buzzi, in forza della quale sarebbe ravvisabile un “salto di qualità” del sodalizio.

2.1. Entro tale prospettiva, l’ordinanza impugnata ha richiamato l’ampia motivazione che sorregge il provvedimento cautelare genetico, ponendo in luce il progressivo consolidamento degli elementi strutturali di una complessa organizzazione, definita “a raggiera” ovvero “a reticolo“, al cui vertice è stato individuato Massimo Carminati.

Questo gruppo operava, in una prima fase della sua formazione, attraverso articolazioni diramate nel settore delle attività criminali di tipo “tradizionale” (dunque, in materia di usura, estorsione, recupero crediti con metodi violenti, ecc.), e in parte in quello tipicamente imprenditoriale.

Articolazioni settoriali, quelle ora indicate, che i Giudici di merito hanno ritenuto non rigidamente suddivise, ma connotate da numerose interconnessioni fra le diverse aree di intervento e i vari sodali che ne hanno preso parte, e sostanzialmente unificate dalla preminente figura del Carminati, persona dal rilevante ed assai noto passato criminale in ragione dell’appartenenza ai N.A.R., della contiguità con la cd. “banda della Magliana” e dei numerosi precedenti penali in clamorose vicende giudiziarie.

Costui, avvalendosi dei suoi più stretti collaboratori, esercitava un controllo totale sulle multiformi attività di tale prima associazione, rapportandosi di volta in volta, quale riconosciuto punto di riferimento degli altri suoi membri, anche con esponenti dell’amministrazione capitolina, con funzionari delle forze dell’Ordine, con i capi di altre organizzazioni criminali insediatesi nella Capitale, oltre che con criminali comuni.

Sulla base delle risultanze offerte dalle attività di intercettazione telefonica ed ambientale, i Giudici di merito hanno specificamente posto in rilievo le caratteristiche di questo primo nucleo del sodalizio, ove il Carminati si è avvalso della stabile collaborazione offertagli da Roberto Lacopo, gestore di un distributore ENI in Corso Francia di Roma, utilizzato quale base logistica delle attività del gruppo, da Riccardo Brugia, coordinatore delle attività criminali nei settori delle estorsioni e del “recupero crediti”, e da Matteo Calvio, utilizzato per compiere atti di intimidazione volti a realizzare gli scopi dell’organizzazione.

A costoro si affiancavano imprenditori consapevoli del passato criminale del Carminati e della forza d’intimidazione e penetrazione esercitata dal gruppo anche in ambienti politicoamministrativi.

In tal senso, il Tribunale del riesame ha menzionato i casi di taluni imprenditori operanti nel settore dell’edilizia (ad es., Cristiano Guarnera, nei cui confronti il Calvio ha svolto per alcuni mesi una funzione di “protezione“), in quello della ristorazione (Giuseppe letto), nonché in quelli del “movimento terra” e della gestione di appalti di vario tipo, come, ad es., quelli relativi alla manutenzione ed ampliamento dei prefabbricati nel campo nomadi di Castel Romano (Agostino Gaglianone).

2.2. Con riferimento al settore della pubblica amministrazione, inoltre, l’ordinanza impugnata ha rilevato come l’organizzazione criminale faceva leva, soprattutto al fine di ottenere nomine di pubblici amministratori compiacenti o corruttibili, sul contributo di conoscenze ed entrature politico-istituzionali acquisite in anni di militanza politica da Fabrizio Franco Testa, che aveva assunto un “ruolo di cerniera” tra il settore imprenditoriale operante nell’area pubblica e quello politico, ereditando il ruolo che già Riccardo Mancini (amministratore delegato di “Eur s.p.a.” e di numerose aziende operanti nel settore pubblico e privato) aveva esercitato, prima del suo arresto, all’interno dell’amministrazione comunale.

Orbene, proprio in relazione al settore della pubblica amministrazione l’ordinanza impugnata ha individuato il verificarsi del ricordato “salto di qualità” nelle attività dell’associazione in esame, in quanto avvenuto, per un verso, grazie ai rapporti di amicizia e comune militanza politica intrattenuti dal Carminati con persone (ad es., Carlo Pucci, Luca Gramazio e Franco Panzironi) che avevano assunto importanti responsabilità amministrative e di direzione (nell’Ente Eur s.p.a., nel Consiglio comunale e nell’A.M.A. s.p.a.) a seguito del mutamento di vertice nell’amministrazione capitolina, e, per altro verso, e soprattutto, grazie all’accordo intervenuto con Salvatore Buzzi e la struttura imprenditoriale da lui organizzata e gestita.

Quest’ultimo, infatti, controllava una vasta rete di cooperative dal rilevante peso economico – nate circa ventotto anni prima con lo scopo di far lavorare, anche attraverso la stipula di convenzioni con il Comune di Roma, persone già detenute che non potevano godere di tutti i diritti civili e, successivamente, ampliatesi in altre direzioni, come le pulizie industriali, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la manutenzione delle aree verdi, l’accoglienza di profughi e immigrati in Italia.

Secondo la puntuale descrizione della vicenda compiuta dai Giudici di merito, il sodalizio, che inizialmente operava, come si è visto, soprattutto nei tradizionali settori delle estorsioni e dell’usura, si è progressivamente ampliato con riferimento al numero dei partecipanti ed ai campi di intervento, espandendo le sue attività sia nel versante economico-imprenditoriale(attraverso un’attività di acquisizione e gestione di imprese operanti sul territorio della Capitale, coinvolte grazie all’adesione di imprenditori collusi, per i quali lo stesso Carminati, in
una conversazione intercorsa con il Brugia il 13 dicembre 2012, riferendosi all’imprenditore Guarnera che aveva chiesto ed ottenuto la loro “protezione“, ha ritagliato il ruolo di “nostri esecutori“, affermando che essi “devono lavorare per noi non si può più fare come una volta“), sia in quello della pubblica amministrazione, ove sono state direttamente coinvolte ed utilizzate le stesse imprese aventi ad oggetto le attività esercitate dai su indicati imprenditori, che hanno in effetti acquisito commesse lavorative da parte del Buzzi e delle società cooperative a lui facenti capo.

Dunque, è l’accordo con quest’ultimo ad aver consentito all’associazione, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, il raggiungimento di un sostanziale controllo sull’intera attività del Comune di Roma e delle sue partecipate (AMA s.p.a. ed Ente EUR s.p.a.) nella gestione di quei servizi ove le predette cooperative hanno esercitato la loro attività (ossia, il verde pubblico, la gestione dei rifiuti differenziati, le emergenze per i nomadi, gli immigrati e le nevicate abbattutesi sulla Capitale nei primi giorni del febbraio 2012, l’individuazione degli alloggi, ecc.), così accrescendo enormemente, entro un limitato arco temporale, le loro capacità d’intervento ed il relativo fatturato, che si stima esser salito dall’importo di 26 milioni di euro nel 2010 a quello di oltre 50 milioni di euro nell’anno 2013.

2.3. Le censure oggi dedotte circa la gravità indiziaria del verificarsi di tale fusione non possono essere accolte. Infatti, elementi sintomatici in tal senso sono stati compiutamente indicati: a) nel contributo determinante prestato dal Carminati alla gestione, anche in termini economici, delle cooperative del Buzzi, attraverso la sua stabile partecipazione, con ruolo decisionale, alle riunioni che si tenevano presso la sede della società “Eriches“, in via Pomona 63, ove erano pianificati i programmi dell’associazione nel settore della pubblica amministrazione, con l’intervento dei più stretti collaboratori del Buzzi, ossia di Alessandra Garrone, Nadia Cxxxxx, Paolo Di Ninno, Carlo Maria Guarany e Claudio Caldarelli; b) nell’utilizzo di meccanismi (utenze dedicate, con le quali il Carminati ed il Buzzi intrattenevano i loro rapporti) e dispositivi elettronici (cd. “jammer“), forniti dallo stesso Carminati ed appositamente installati nei relativi uffici amministrativi, al fine di eludere eventuali attività investigative; c) nella rilevante partecipazione alla ripartizione dei profitti derivanti dall’aggiudicazione delle gare (è lo stesso Buzzi, in una conversazione intercettata il 28 marzo 2014, a spiegare ad alcuni dei suoi diretti collaboratori – ossia Garrone, Caldarelli e Bugitti – che al Carminati spettava il 50% degli utili, che ammontava ad un milione di euro); d) nella comune gestione della contabilità, ufficiale e parallela, delle cooperative, sulla base delle a nnotazioni riportate in un “libro nero” custodito in casa della Cxxxxx, ove si dava conto di pagamenti “in nero” e/o “tangenti”, con il riepilogo dei compensi elargiti a varie persone, tra le quali figurava lo stesso Carminati, ivi contrassegnato con la sigla “MC” (tanto che in una conversazione intercettata il 2 gennaio 2014 presso gli uffici di via Pomona, quest’ultimo discuteva con Buzzi e Di Ninno dell’ammontare dei dividendi illeciti di cui era creditore, rappresentandosi le possibilità e le modalità di restituzione, in modo tale da non generare una crisi finanziaria dei soggetti economici che ne avrebbero dovuto sostenere l’onere); e) nel continuo scambio di informative riguardo alla delineazione delle scelte strategiche del gruppo e alle modalità di risoluzione delle diverse problematiche insorte durante la esecuzione dei lavori affidati all’esito delle gare d’appalto; f) nel rapporto di estrema fiducia tra i due, al punto che il Carminati – come emerso dalle conversazioni intrattenute dal Buzzi con Giovanni Campennì, imprenditore di riferimento, per le attività in Roma, della famiglia “ndranghetista” dei Mancuso di Limbadi – temendo un possibile arresto, affidava al Buzzi la custodia di una somma di denaro in contanti di almeno 500.000,00 euro, poi investita nell’attività relativa al campo nomadi di Castel Romano.

Al riguardo, inoltre, deve rilevarsi come la partecipazione del Carminati alla suddivisione degli utili sia stata ritenuta di tale consistenza e continuatività da indurre coerentemente i Giudici di merito a ravvisare l’assunzione di una vera e propria funzione di amministratore di fatto delle società cooperative, da lui concretamente svolta insieme allo stesso Buzzi, così escludendo, contrariamente alle prospettazioni difensive, il formale ruolo di socio-lavoratore che egli avrebbe ricoperto all’interno della cooperativa “29 Giugno“.

Dinanzi a questo imponente quadro indiziario diventa allora inane, se non paradossale, relegare il ruolo del Carminati a quello di un qualsiasi dipendente della cooperativa del Buzzi. Né si ritiene possibile obiettare una pretesa incompatibilità ideologica incentrata sulle implicazioni sottese al contestato accostamento tra le diverse aree di estrazione politica (“mondo di sinistra” del Buzzi e “mondo di destra” del Carminati), risultando la natura dei rapporti fra costoro (già conosciutisi in ragione del comune passato criminale) indipendente da interiori motivazioni dettate da scelte politiche di fondo, ed esclusivamente governata, piuttosto, da convergenti finalità di ricerca ed accumulazione di profitti illecitamente ottenuti attraverso la sistematica programmazione delle più diverse forme di condizionamento sulle attività svolte dagli organi amministrativi della Capitale nei settori di specifico interesse del sodalizio.

2.4. A seguito della fusione di cui si è detto, deve ritenersi parimenti rilevante, nella ricostruzione operata dai Giudici di merito, la compiuta disamina delle specifiche connotazioni assunte dal versante imprenditoriale delle attività svolte dal sodalizio, che ha potuto disporre dei servizi offerti da varie imprese funzionali al raggiungimento dei suoi scopi di lucro, operanti: a) nell’edilizia e nel cd. “movimento terra” (con il Gaglianone, coinvolto, su incarico del Carminati, nei lavori di manutenzione e adeguamento dei prefabbricati mobili per il campo nomadi di Castel Romano, commissionatigli dall’appaltante “Eriches 29″, oltre che nella fornitura di servizi accessori funzionali alla realizzazione di un’operazione immobiliare consistente nella costruzione di novanta appartamenti per conto di Cristiano Guarnera e nella movimentazione di terra per la realizzazione di un parco giochi per bambini); b) nell’ambito immobiliare (con il Guarnera, coinvolto, fra l’altro, nel cd. Piano di emergenza abitativa gestito, per il Comune di Roma, dalle cooperative sociali del Buzzi, attraverso la locazione di unità immobiliari di cui il primo era proprietario); c) in quello della ristorazione (con Giuseppe letto, coinvolto nell’espletamento della fornitura del servizio dei pasti presso le strutture di accoglienza gestite dalla cooperativa “29 giugno” e dal “Consorzio Eriches 29“, oltre che nel progetto di creazione di una mensa presso il Carcere di Rebibbia

Secondo quanto si è già anticipato, v’è da osservare come sia stato lo stesso Carminati, in una conversazione intercorsa in data 13 dicembre 2012 con il Brugia, a disegnare le linee del percorso evolutivo del sodalizio, il cui “manifesto programmatico” non era più incentrato, come nel passato, sulla mera gestione delle attività di “recupero crediti”, ma era ormai decisamente orientato a stabilizzare il suo ingresso nel circuito imprenditoriale, dapprima garantendo un alveo “protettivo” agli imprenditori avvicinati, quindi inserendosi progressivamente nelle pieghe delle loro attività, nel contesto di un rapporto paritario, caratterizzato dalla gestione di affari in comune, così da creare la certezza di vantaggi reciproci attraverso l’imposizione sul mercato delle imprese gravitanti nell’orbita dell’associazione: in forza del contributo prestato da imprenditori intranei al sodalizio, sarebbe stato possibile offrire, specie in un momento di grave crisi economica del Paese, una serie di servizi a prezzi convenienti anche per l’eventuale committente, che in tal modo avrebbe ottenuto un sicuro vantaggio ad affidarsi all’organizzazione.

2.5. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha posto in evidenza le diverse forme e modalità di infiltrazione dell’organizzazione nei gangli vitali dell’amministrazione municipale, specie attraverso le attività volte ad individuare e a collocare in posizioni apicali persone in grado di soddisfare, nell’esercizio delle pubbliche funzioni da essi rivestite, gli interessi riconducibili al sodalizio.

E’ stata in tal senso rilevata la determinante incidenza esercitata, fra l’altro: a) nell’acquisizione di notizie riservate ai fini della preparazione, dello svolgimento e dell’aggiudicazione di gare d’appalto (ad es., con riferimento alla gara per la raccolta differenziata del cd. “multi-materiale”, ovvero a quella concernente l’aggiudicazione della raccolta differenziata per il Comune di Roma, dove il Buzzi, ancor prima della conclusione della relativa procedura, era a conoscenza del fatto che l’appalto sarebbe stato assegnato in suo favore); b) nella fissazione di pre-riunioni organizzative e di incontri con i funzionari responsabili del procedimento di gara, avvicinati al fine di alterarne lo svolgimento; c) nella nomina di componenti del consiglio di amministrazione della A.M.A. s.p.a.; d) nelle trattative che hanno portato alla nomina di Giovanni Fiscon quale suo direttore generale; e) nella nomina del presidente della Commissione trasparenza del Consiglio comunale di Roma; f) nella nomina del nuovo responsabile del V dipartimento relativo alla promozione dei servizi sociali; g) nella modifica del bilancio pluriennale 2012-2014 della Capitale (con l’inserimento di rilevanti fondi in settori di interesse quali quelli relativi al verde e alle piste ciclabili, al campo nomadi di Castel Romano, all’emergenza minori del Nord Africa, all’emergenza della neve); h) nella promozione di persone gradite a ruoli dirigenziali all’interno dell’AMA; i) nell’intervento volto ad ottenere il parere favorevole dei revisori dei conti per lo sblocco di somme spettanti alle cooperative del Buzzi; l) nella capacità di condizionare finanche la regolarità dell’affidamento di appalti di servizi presso le amministrazioni municipali di altri enti territoriali (ad es., la serie di contatti intervenuta tra il Sindaco di S. Oreste ed il Buzzi, al fine di stabilire, anche con l’intervento di collaboratori di quest’ultimo, tra i quali Pierina Cxxxxxxccc, il contenuto di un bando di gara, ovvero la comunicazione, fornita al Buzzi da altri funzionari del medesimo Comune, delle offerte presentate dagli altri concorrenti, in modo da modificare, a gara chiusa, il contenuto della propria offerta).

L’efficienza e rapidità dell’organizzazione nel promuovere ogni sforzo volto a tutelare il comune “portafoglio” di risorse derivanti dagli illeciti profitti acquisiti grazie alla sistematica attività corruttiva di pubblici funzionari e di alterazione della regolarità di svolgimento delle gare d’appalto è stata altresì individuata nella capacità di far pubblicare, sulle pagine di un quotidiano a diffusione nazionale, un articolo volto ad ingenerare dubbi sull’imparzialità dell’Autorità giudiziaria amministrativa e a promuovere una campagna mediatica favorevole al “Consorzio Eriches 29” del Buzzi, che si era aggiudicato una gara d’appalto europea bandita dalla Prefettura di Roma nonostante l’esiguità del prezzo, con la conseguente sospensione dell’assegnazione dopo il ricorso al T.A.R. proposto dalla concorrente società francese

3. Una specifica censura concerne la gravità indiziaria dell’avvenuto accumulo di forza di intimidazione da parte del sodalizio Carminati – Buzzi.

.1. Al riguardo, l’ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito le ragioni storiche della eccezionale notorietà criminale raggiunta dal Carminati e dal gruppo da lui comandato, le cui radici affondavano nel sostrato criminale romano degli anni ’80, per avere mutuato dalla cd. “banda della Magliana” alcune delle sue principali caratteristiche organizzative, come i rapporti intessuti con altre organizzazioni presenti sul territorio di Roma e la capacità di far interagire trasversalmente diverse realtà criminali, ivi comprese quelle tipiche della cd. “criminalità di strada”, garantendo la possibilità di un costante e reciproco scambio di favori, anche attraverso il ricorso a legami e a rapporti di reciproca collaborazione mantenuti con persone appartenenti a settori della destra eversiva, nel corso del tempo divenute titolari di rilevanti cariche politiche e manageriali.

Numerosi gli episodi, puntualmente descritti nell’ordinanza genetica, che sono stati ritenuti dimostrativi della forza di intimidazione diffusamente esercitata sul territorio già dal primo gruppo criminale a lui facente capo e della sua capacità di agire in maniera coesa ed organizzata nei settori dell’estorsione, dell’usura e del cd. “recupero crediti”, attuato con minacce esplicite o in forme violente nei confronti di una vasta platea di persone, assoggettate ai voleri del sodalizio per il timore di subire ulteriori gravi danni a sé stesse o alle loro famiglie: dalla condotta estorsiva in danno dell’imprenditore Luigi Seccaroni, al quale si cerca di sottrarre un terreno di proprietà della famiglia, minacciandolo, il Carminati ed il Brugia, di mandare “….a fuoco tutto“, alle minacce pesantemente rivolte da Roberto Lacopo e Matteo Calvio all’imprenditore Fausto Refrigeri, debitore del gruppo, che tentava di difendersi evocando, vanamente, il prossimo intervento in sua difesa di un Ispettore della Polizia di Stato; dai ripetuti atti di violenza e minaccia commessi nei confronti dell’imprenditore Riccardo Manattini per ottenere la restituzione di un’ingente somma di denaro prestatagli dal padre di Roberto Lacopo, alle minacce ripetutamente rivolte a Raimondo Pirro per un debito da luì contratto nella operazione di vendita di orologi di proprietà del Brugia, i cui proventi non gli erano stati corrisposti, sino ad arrivare al pestaggio effettuato nei confronti di un altro imprenditore, Massimo Perazza, per costringerlo a rientrare dai debiti contratti verso Roberto Lacopo.

Alla formale attività di fornitura di carbo-lubrificanti venivano affiancate, secondo la puntuale ricostruzione offerta dai Giudici di merito, quelle, ben più redditizie, del prestito di somme di denaro e del “cambio assegni“, svolte in maniera sistematica dietro lo schermo offerto dal distributore di carburante in Corso Francia, sede logistica del gruppo: nei vari episodi di estorsione analizzati nell’ordinanza genetica sono state riscontrate identiche modalità di realizzazione costituite dal fatto che i “crediti” venivano richiesti da chi “formalmente” non ne
era il debitore, ovvero dal Calvio o dal Brugia, per conto degli altri sodali e senza che le vittime chiedessero spiegazioni al riguardo, o se ne mostrassero sorprese, essendo scontata la loro  conoscenza circa la provenienza delle somme di denaro fornite a credito e l’identità di coloro che ne pretendevano l’esazione.

L’utilizzo di siffatta forza intimidatrice, ed il suo riconoscimento nel tessuto sociale, hanno trovato significative conferme in numerosi altri episodi, come, ad es., quello che ha visto quale protagonista il cd. “Curto di Montespaccato”, personaggio ritenuto di rilevante spessore criminale, che il Manattini aveva contattato per ricevere “protezione” e che, informato dell’identità degli estorsori, ha rifiutato di intervenire di fronte al pericolo derivante dalla “fama criminale” degli associati, consigliando al suo interlocutore di lasciar perdere e corrispondere quanto dovuto.

Del resto, sia in relazione alle vicende ora menzionate a mero titolo esemplificativo, sia con riferimento a tutte le altre che hanno costituito oggetto di ampia e dettagliata disamina nell’ordinanza genetica, i Giudici di merito hanno osservato come non risultino essere stati presentati atti di denuncia alle competenti Autorità per tutelarsi dalle prevaricazioni e dalle violenze subite.

Specifici passaggi argomentativi sono stati poi dedicati all’apprezzamento di un ulteriore, significativo, elemento di fatto, rappresentato dalla circostanza inerente alla disponibilità di armi, che ha oggettivamente connotato la pericolosità sociale dell’organizzazione in esame, accrescendone la sua forza di intimidazione sul territorio.

3.3. Entro tale prospettiva, l’ordinanza impugnata ha posto in rilievo come l’incidenza delle attività svolte a più livelli dal Carminati e dai suoi sodali – che, come osservato dai Giudici merito, non avevano alcun titolo formale per intervenire – si sia rivelata decisiva non solo nel condizionamento delle modalità di svolgimento delle procedure di assegnazione degli appalti alla rete di cooperative riconducibili al Buzzi – e dallo stesso Carminati di fatto gestite, come in precedenza si è avuto modo di rilevare – ma anche nell’orientamento e nella successiva finalizzazione delle trattative che hanno portato alla nomina di soggetti – graditi al sodalizio – in posizioni apicali, o comunque di particolare rilevanza per il loro ruolo strategico, all’interno del Comune di Roma e delle aziende municipalizzate (sono stati già richiamati, in tal senso, i casi delle nomine intervenute negli organi amministrativi dell’ A.M.A., nella Commissione trasparenza del Consiglio comunale, nel Dipartimento competente per la promozione dei servizi sociali, ecc.).

Nell’ordinanza sono state puntualmente ricostruite, poi, le numerose vicende ritenute sintoma iche del condizionamento derivante dall’esercizio, talora solo accennato, ed in altre
occasioni concretamente sprigionatosi, della forza intimidatrice del sodalizio, ponendo segnatamente in rilievo le seguenti circostanze: a) il fatto che Buzzi, conversando con il Campennì, referente della ‘ndrangheta calabrese, abbia potuto vantare la forza di penetrazione acquisita dalla propria organizzazione nel settore amministrativo (ad es., per ottenere il rilascio di certificazioni), grazie all’apporto del Carminati; b) l’intervento risolutore che quest’ultimo è stato chiamato ad esercitare dal Buzzi in situazioni di contrasto o difficoltà, come dinanzi all’eccessività delle pretese avanzate da Claudio Turella, funzionario del Comune di Roma responsabile dei servizi di programmazione e gestione del verde pubblico, che aveva richiesto al Buzzi, quale prezzo della propria corruzione, il versamento di una somma di denaro (pari a 100.000,00 euro) considerata troppo elevata, e in seguito effettivamente rinegoziata sulla base di un minore importo; c) l’intervento richiesto dal Buzzi al Carminati – e da quest’ultimo operato con esito positivo presso il capo della segreteria del Sindaco, Antonio Lucarelli, costretto a scendere dal Campidoglio per incontrare il Buzzi all’orario programmato – al fine di ottenere lo sblocco di una rilevante somma di denaro (pari all’importo di 300.000,00 euro), il cui pagamento era dal Comune dovuto per un appalto aggiudicato ad una cooperativa del Buzzi (intervento da quest’ultimo riferito, peraltro, all’interno della medesima conversazione intercorsa con il Campennì in data 20 aprile 2013); d) il sollecito – emerso da una conversazione intercettata il 31 maggio 2013 – espressamente rivolto dal Buzzi al Carminati per disporre un intervento di forza (“….fai intervenire con la forza chi deve intervenire“), da compiere in relazione alle difficoltà incontrate per l’approvazione di una delibera concernente il campo nomadi di Castel Romano; e) il sollecito direttamente rivolto dal Carminati al Pucci in una conversazione intercettata il 12 febbraio 2013, affinchè intervenisse su Mancini, al quale avrebbe dovuto ricordare il ruolo di “sottoposto”, minacciando interventi violenti per le difficoltà incontrate nel pagamento, da parte dell’Ente EUR s.p.a., delle somme pretese da una cooperativa del Buzzi, e dallo stesso Carminati ritenute di entità eccessivamente bassa; f) la possibilità, prospettata dal Buzzi in una conversazione del 12 febbraio 2013, di fare ricorso a metodi intimidatori di fronte alle difficoltà frapposte dal ragioniere generale del Comune, Maurizio Salvi, riguardo al finanziamento di un’opera (“….o ce li dà con le buone o ce li pigliamo con le cattive”.…).

Non è solo il Carminati, ma sono anche altri sodali ad avvalersi della forza di intimidazione dell’organizzazione, come l’imprenditore Guarnera – affidato alla “protezione” del Calvio – che in una conversazione avvenuta il 22 marzo 2013 con Amir El Faran, e con altre persone rientranti nella sua cerchia di relazioni, affermava di essere divenuto ormai “intoccabile” e di aver ottenuto in tempi rapidi, ed assai inusuali, il rilascio di permessi per costruire da parte del Comune di Roma grazie al Carminati. Lo stesso imprenditore prospettava, in altro passaggio della medesima interlocuzione, la minaccia di far intervenire il sodalizio in difesa dei propri interessi imprenditoriali, laddove soggiungeva che se il rappresentante del gruppo imprenditoriale contrapposto avesse insistito nel suo atteggiamento, avrebbe fatto intervenire “brutta gente” che avrebbe esternato le relative proposte (in tal modo suscitando, peraltro, un’allarmata reazione da parte dell’interlocutore, El Faran, che si affrettava a prendere le distanze e a declinare ogni sua responsabilità al riguardo).

Dei vantaggi oggettivamente riconnessi all’esercizio di tale capacità di intimidazione del sodalizio era ben consapevole, del resto, anche un altro imprenditore, il Gaglianone, che in una conversazione svoltasi con l’architetto Barbieri il 22 gennaio 2014 faceva riferimento alle caratteristiche criminali del gruppo del Carminati e alle sue ingenti disponibilità finanziarie, oltre che al “peso politico” di quest’ultimo, discorrendo delle sue conoscenze con uomini politici di Roma e con amministratori locali (il Sindaco di Sacrofano), le cui funzioni erano rilevanti nella specifica realtà territoriale ove stavano operando.

3.4. I Giudici di merito hanno poi ampiamente sottolineato l’effetto di sconvolgimento degli equilibri interni all’ambiente delle società interessate a partecipare alle gare d’appalto, in ragione delle prevaricazioni subite allorquando fra i concorrenti figuravano le società cooperative del Buzzi. Così, ad esempio, in relazione alla grave alterazione del funzionamento della procedura competitiva per gli interventi necessari alla manutenzione ordinaria delle aree verdi delle ville storiche, dove la cooperativa “Il Sol. Co.“, pur avendo “fatto un lavoro bellissimo” (come affermato da Rossana Cxxxxxx, funzionaria addetta alla commissione di aggiudicazione della gara), con la presentazione di un “poderoso progetto” (come riconosciuto dallo stesso Buzzi in una conversazione oggetto d’intercettazione), non aveva in realtà alcuna speranza di risultarne vincitrice, poiché uno dei membri della commissione (Claudio Turella) chiamava il Buzzi, invitandolo a passare da lui per leggere il bando che era stato predisposto, e la stessa funzionaria su indicata, violando le regole di riservatezza circa l’andamento della procedura amministrativa in corso, avvertiva telefonicamente il Buzzi (che le chiedeva di assegnare alla concorrente qualche punto in meno) dell’imminente apertura delle buste e della necessità di modificare l’offerta, inviando ulteriore documentazione al fine di ottenere un punteggio più alto rispetto alla predetta cooperativa.

Nell’occasione, come rilevato nell’ordinanza impugnata, il presidente della cooperativa “Il Sol. Co.“, Mario Monge, contattava telefonicamente il Buzzi, e, di fronte al disappunto da questi espresso per il solo fatto di aver preso parte ad una gara contro di lui, si giustificava con tono preoccupato e cercava di allontanare da sé ogni responsabilità, balbettando dinanzi alla “contestazione” proveniente dal Buzzi e attribuendo ad altri la decisione di aver concorso, sino a manifestare – di fronte ai propositi di punizione espressi dal Buzzi nei confronti di coloro che il Monge aveva indicato come responsabili della sua partecipazione – la piena disponibilità da parte sua a trovare assieme “una soluzione se c’è un problema” e, addirittura, ad augurarsi di non vincere la gara. Analoga rinuncia alla tutela dei propri interessi per effetto della imposizione di condizioni provenienti dalle scelte dettate dall’associazione è stata individuata dai Giudici di merito con riferimento ad un’altra gara d’appalto, divisa in quattro lotti e avente ad oggetto la raccolta differenziata del cd. “multimateriale“. In tale occasione, il responsabile della cooperativa concorrente “Edera“, ossia Franco Cancelli, esprimeva l’intenzione di parteciparvi con riferimento a tutti e quattro i lotti interessati dall’appalto, rifiutando la proposta del Buzzi di pervenire ad offerte concordate, che costringeva il primo ad accettare un incontro per imporre la propria decisione, estremamente vantaggiosa per le cooperative riconducibili al sodalizio. Lo stesso Buzzi, inoltre, comunicava al proprio collaboratore Carlo Maria Guarany che il Cancelli si era “messo paura“, manifestando la sua soddisfazione per aver ottenuto il lotto più importante, cui aspirava invece la società concorrente.

3.5. Muovendo da tali premesse, i Giudici di merito hanno coerentemente rilevato, sulla base di una valutazione analitica e globale del quadro indiziario, come le modalità di espletamento delle procedure di gara non siano state connotate dal necessario rispetto delle condizioni di parità degli aspiranti, ma abbiano registrato il condizionamento derivante da una posizione sostanzialmente monopolistica nell’acquisizione degli appalti dei servizi del Comune di Roma da parte delle cooperative del Buzzi, attraverso la imposizione di un controllo dell’associazione su buona parte dell’amministrazione capitolina, ottenuto grazie ad un sistema di intese corruttive con una schiera di pubblici funzionari infedeli e, all’occorrenza, per effetto della incombente capacità di intimidazione esercitata sui potenziali concorrenti; una situazione di assoggettamento talmente radicata e pervasiva, di fronte alla quale nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, sia essa penale o amministrativa, ha mai osato innalzare una voce di dissenso. Non possono essere accolte, dunque, le censure difensive prospettate riguardo alla asserita delimitazione soggettiva del concreto esercizio della forza intimidatrice, che, in tesi, si assume circoscritta alla sola figura di un suo membro, il Carminati, poiché anche altri sodali, come si è visto in occasione delle numerose vicende su ricordate, hanno mostrato di esserne a conoscenza e di volersene avvalere all’occorrenza.

3.6. Né possono ritenersi fondate le ulteriori censure volte a prospettare una incompatibilità logica tra la forza intimidatrice esercitata dal sodalizio e il quadro sistematico di collusioni ed intese corruttive che le attività d’indagine hanno disvelato. Occorre considerare, infatti, sulla base degli argomenti già linearmente illustrati dai Giudici di merito, che le censure mosse al riguardo muovono dal presupposto che la capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo del sodalizio in esame avesse come “platea di vittime” anche soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. Ma in realtà tali soggetti, secondo quanto prospetta l’ordinanza, non costituivano la controparte dell’organizzazione, bensì, una volta assicurata la loro collaborazione, anche e soprattutto con metodo corruttivo, una provvista di opportunità per il gruppo, idonea a costituire un ulteriore motivo di timore da parte dei possibili concorrenti nei settori economici dallo stesso controllati. Infatti, un’organizzazione di tipo mafioso, specie all’interno di una realtà politica, economica e sociale come quella della Capitale, evidentemente connotata da una peculiare fluidità di relazioni e cointeressenze la cui vischiosità non pare riscontrabile in altre aree territoriali, tende a preferire il ricorso al metodo corruttivo, sia perché ritenuto necessario al consolidamento della posizione monopolistica raggiunta in determinati settori amministrativi ed economici, sia perché riduce l’incidenza dei profili di rischio nelle sue concrete forme di manifestazione. Sotto il primo aspetto, il Tribunale ha rilevato che il sodalizio ha agito sotto le formali vesti di un comune corruttore, nella piena consapevolezza che il pubblico funzionario corrotto è ancor più incentivato ad osservare e mantenere l’accordo sinallagmatico perché sa di poter rischiare eventuali rappresaglie qualora decida di rompere il muro dell’omertà; in relazione al secondo aspetto, inoltre, ha posto in rilievo come sia la stessa dinamica relazionale interna al fenomeno corruttivo, con il possibile coinvolgimento penale del soggetto pubblico, a ridurre al minimo i rischi legati alla possibilità di presentare denunce che, oltre a far emergere i meccanismi del sistema sottostante, conveniente ad una pluralità di attori parimenti interessati alla sua perpetuazione, comporterebbero, per il pubblico funzionario, una inevitabile caduta di prestigio e di stima sul piano professionale. Dunque, come già si è detto, gli effetti della forza intimidatrice immanente al vincolo associativo sono stati orientati non tanto a determinare il condizionamento delle attività svolte dai pubblici funzionari corrotti – che per lo più tendono ad agire quali soggetti aggregati ad un sodalizio criminale la cui piena funzionalità ne preserva ed incrementa gli illeciti interessi – quanto, invece, a creare e mantenere, all’esterno, le condizioni di una conventi° ad excludendum volta ad impedire ogni possibilità di libera partecipazione alle gare pubbliche da parte di imprese che non intendano conformarsi al sistema di “regole” imposte dall’organizzazione criminale.

3.7. Un ulteriore profilo di gravità della base indiziaria sull’intimidazione, anch’esso oggetto di apprezzamento da parte del Tribunale del riesame, investe la natura e la rilevante estensione dei rapporti che il sodalizio in esame ha intrattenuto con esponenti di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso operanti in Roma e nel resto d’Italia. Secondo la ricostruzione compiuta dai Giudici di merito, infatti, il gruppo del Carminati risulta aver avuto contatti significativi, fra l’altro, con il “clan” dei fratelli Senese, con il “clan Casamonica, con Ernesto Diotallevi – esponente della cd. “banda della Magliana” e tramite del sodalizio con la mafia siciliana di Pippo Calò – nonché con l’organizzazione facente capo ai fratelli Esposito e con Giovanni De Carlo, a sua volta in rapporti con gli esponenti della criminalità organizzata romana. 18 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Sebastiano Cassia è emerso, inoltre, che il “clan” mafioso Santapaola si rivolgeva al gruppo del Carminati in caso di delitti da commettere sul territorio di Roma. Ulteriori rapporti di collaborazione sono stati individuati con Rocco Rotolo e Salvatore Ruggiero, esponenti di famiglie della “ndrangheta” operanti in Roma – nei cui confronti è stata parimenti applicata la misura della custodia cautelare in carcere – ed entrambi ritenuti inseriti a pieno titolo nell’organizzazione romana allo scopo di mantenere le relazioni fra le due compagini criminali. Si evince altresì dall’ordinanza impugnata che il Carminati è da anni in rapporti d’affari con il “clan” Mancuso di Limbadi – radicato nel territorio vibonese e con saldi collegamenti con le cosche dei Piromalli, dei Mammoliti, dei Pesce, dei Mazzaferro e dei Rugolo – attraverso la figura di Giovanni Campennì, ritenuto imprenditore di riferimento di quel sodalizio di stampo “‘ndranghetista”. Al riguardo, i Giudici di merito hanno posto in rilievo la circostanza che sia il Rotolo che il Ruggiero, quali referenti della cosca Piromalli, risultano essere stati accreditati, proprio a seguito di un incarico del Buzzi, presso la famiglia dei Mancuso, che ha indicato quale suo referente per le attività in Roma il Campennì, affinchè venisse inserito nel sistema delle cooperative gestite dal Buzzi. Essi hanno poi evidenziato le linee operative di un accordo tra il sodalizio romano e lo stesso “clan” dei Mancuso, attraverso la costituzione di una cooperativa, la “Santo Stefano – onlus”, destinata a gestire l’appalto per la pulizia del mercato Esquilino in Roma. In tale prospettiva, l’inserimento del Campennì e degli interessi da lui rappresentati nella realtà romana è stato inquadrato in un contesto di rapporti di lavoro precedentemente intrattenuti dal Buzzi in Calabria, rapporti che egli stesso rievocava in una conversazione, intercettata il 2 luglio 2014, con Rotolo e Ruggiero, i quali in tale occasione non mancavano di ricordare come egli fosse stato “rispettato dai Mancuso”, allorquando gestiva un centro di accoglienza per immigrati nella provincia di Catanzaro, rappresentandogli che, analogamente, non avrebbero dovuto esserci interferenze sulle attività svolte da famiglie “‘ndranghetiste” in Roma. Dal contenuto di un’intercettazione ambientale del 5 febbraio 2014 è emerso, infatti, che il Buzzi, alla presenza del Campennì, ha illustrato al Carminati l’opportunità di avviare l’attività di pulizia in quella zona territoriale attraverso la costituzione di una piccola cooperativa, ricevendone piena approvazione. La predetta cooperativa – che lo stesso Buzzi, in altra conversazione intercorsa con Guido Colantuono per informarlo che ne sarebbe divenuto presidente, ha espressamente definito come “cooperativa di `ndranghetisti” – risulta avere effettivamente avviato la sua attività nella zona di Piazza Vittorio in Roma, dal 1° luglio successivo. Sulla base di tali emergenze indiziarie e di ulteriori elementi di riscontro desunti dal tenore dei dialoghi oggetto delle conversazioni intercorse fra il Buzzi, il Rotolo ed il Ruggiero, il Tribunale del riesame ha coerentemente tratto la conclusione che le due organizzazioni criminali abbiano interagito dimostrando reciproco rispetto, unitamente alla consapevolezza di possedere una 19 Corte di Cassazione – copia non ufficiale pari “dignità criminale”, nel decidere la spartizione delle relative sfere di competenza territoriali ed economiche. V’è infine da considerare come lo stesso Carminati, conversando con il Brugia in seguito alla pubblicazione, il 7 dicembre 2012, di un articolo su un settimanale a diffusione nazionale che lo qualificava come uno dei “Re di Roma” – da un lato, descrivendo il “terrore” che il solo fatto di sussurrare il suo nome incuteva in tutta l’area interna al grande raccordo anulare, e, dall’altro lato, delineando l’avvenuta suddivisione della Capitale in più zone d’influenza ad opera di distinti gruppi criminali con a capo, rispettivamente, lo stesso Carminati, Michele Senese, Fasciani Giuseppe e Casamonica Giuseppe – ne abbia commentato con favore i contenuti e, soprattutto, l’effetto mediatico legato al rafforzamento della capacità d’intimidazione del sodalizio negli ambienti imprenditoriali di riferimento. 4. Nel provvedimento impugnato, poi, non mancano l’illustrazione dei gravi indizi circa la consapevolezza, in capo ai sodali, di far parte di un’associazione criminale e della relativa affectio societatis, e, ancora, la disamina degli elementi sintomatici della consapevolezza della riconoscibilità ab extemo dell’esistenza e del rilievo del sodalizio in esame. Nell’ordinanza, infatti, si osserva come gli associati avessero adottato ogni possibile mezzo per tutelare la segretezza delle comunicazioni, in un contesto basato sulla regola dell’omertà verso i soggetti esterni all’organizzazione. Nel richiamare, sul punto, i passaggi argomentativi già ampiamente delineati nell’ordinanza genetica, il Tribunale ha evidenziato la particolare segretezza che ha connotato le forme e le tecniche di comunicazione impiegate dai sodali, i quali hanno fatto generalmente ricorso all’utilizzo di utenze telefoniche “dedicate” (con il contestuale e periodico cambio degli apparati cellulari e delle schede “sim” intestate a persone del tutto estranee al loro circuito di relazioni), nonché ad appuntamenti in luoghi concordati attraverso riferimenti allusivi, ovvero al frequente impiego di posti telefonici pubblici e di esercizi pubblici ritenuti sicuri. Si è altresì evidenziato che ai sociali era stata imposta una limitazione nel contattare direttamente il Carminati, e di non farne mai il nome per telefono. Al riguardo, poi, si è dato conto sia delle “istruzioni” date dal Brugia al Guarnera sul rispetto della regola del silenzio imposta dal Carminati, sia dell’esigenza di assoluta riservatezza cui il Buzzi, richiamando i consigli del Carminati, ha fatto riferimento in una conversazione oggetto di intercettazione con il Campennì, in modo da tutelare l’integrità e gli interessi del sodalizio in esame. Lo stesso Buzzi, inoltre, disponeva di uno strumento elettronico (cd. “jammer”) fornitogli dal Carminati per disturbare le frequenze e rendere così inutilizzabili i dispositivi impiegati per le intercettazioni delle conversazioni ambientali, la cui captazione, infatti, è stata resa possibile solo grazie all’impiego, da parte delle Forze dell’Ordine, di congegni elettronici particolarmente sofisticati. Un elemento rafforzativo della natura omertosa delle relazioni esterne, oltre che delle modalità di organizzazione interna del sodalizio, è stato individuato dai Giudici di merito nella disamina della sua configurazione gerarchica, ravvisabile non solo nell’indiscusso ruolo sovraordinato 20 Corte di Cassazione – copia non ufficiale assunto dal Carminati rispetto ai sodali operanti sia nel settore• criminale che in quello imprenditoriale, ma anche nella posizione gerarchicamente sovraordinata del Buzzi rispetto alle attività svolte dai suoi diretti collaboratori. Nel valorizzare gli elementi indiziari desunti dall’analisi di una serie di vicende storico-fattuali dettagliatamente descritte nell’ordinanza genetica, i Giudici di merito hanno poi rilevato come sia stata una prassi comune dell’organizzazione, in conseguenza di una linea di condotta dettata dallo stesso Carminati, quella di avvisare tutti i sodali della presenza di “infami” tra le loro conoscenze – ossia di persone che non rispettavano l’omertà intesa come mancanza di collaborazione con gli organi istituzionali – e di isolarli completamente dal contatto con gli altri membri. Sotto altro, ma connesso profilo, si è già dato conto, nel paragrafo che precede, del fatto che le varie persone offese non risultano aver presentato atti di denuncia alle competenti Autorità per tutelarsi dalle prevaricazioni e dalle violenze subite dai membri dell’organizzazione operanti nel settore propriamente criminale. Nella stessa prospettiva si è rilevato che una situazione analoga di assoggettamento e di omertà è stata riscontrata nel settore economico e in quello della pubblica amministrazione, dove la percezione esterna della forza intimidatrice espressa dal sodalizio, come si è visto, è stata talmente radicata e pervasiva, che nessuno, in sede politica ovvero giudiziaria, ha mai osato innalzare una voce di dissenso, o sporgere formali atti di denuncia. L’associazione, del resto, ha mostrato la capacità di tutelarsi dalle possibili conseguenze negative di esternazioni provenienti da pubblici funzionari che ne avevano favorito l’attività con l’assegnazione di lavori a soggetti economici ad essa riconducibili: l’ordinanza impugnata ha evidenziato, infatti, come a seguito dell’arresto di Riccardo Mancini il Carminati ed il suo gruppo abbiano cercato di garantire la solidità del muro omertoso eretto per tutelare gli interessi dell’organizzazione, preoccupandosi della sua difesa e di fargli trovare una certa solidarietà in carcere, al fine di arrestare sul nascere “la possibile deriva di un personaggio ritenuto “debole” e poco affidabile, ma a conoscenza di buona parte dei meccanismi operativi dell’associazione, almeno nel settore della P.A.”. Analogo modus operandi, alla luce della ricostruzione dei fatti offerta nell’ordinanza genetica, è emerso alcuni giorni prima dell’arresto, quando il Mancini veniva minacciato dall’organizzazione circa l’obbligo di tenere la consegna del silenzio, secondo quanto affiorato dal contenuto di una conversazione intercorsa fra il Buzzi ed il Campennì il 20 aprile 2013, dove il primo descriveva al secondo gli accadimenti successivi all’arresto del Mancini e la condotta tenuta in quell’occasione dal Carminati (il quale, a sua volta, spiegava in un’altra conversazione che se il Mancini avesse mantenuto il silenzio, avrebbe usufruito dei vantaggi offerti dal sodalizio, ed in particolare avrebbe avuto “una partita di ritorno“).

All’interno del quadro ricostruttivo delineato dai Giudici di merito, lo stesso contenuto informativo della pubblicazione di un’inchiesta giornalistica dal titolo “I quattro Re di Roma”, cui si è fatto prima riferimento, è stato coerentemente valorizzato per avere assunto un rilievo sintomatico della natura omertosa delle relazioni su cui l’organizzazione ha fondato il suo modus operandi, poiché il Carminati, nella su citata conversazione con il Brugia (v., supra, il par. 3.7.), pur ritenendo in parte infondate alcune delle accuse rivoltegli dalla stampa, ne sottolineava il riflesso positivo sotto un duplice versante, quello della rafforzata garanzia di un alveo protettivo in favore degli imprenditori avvicinati e chiamati a rispettare la “regola” del silenzio, che in tal modo si sentivano “tranquilli”, e, al contempo, quello del timore suscitato all’esterno in tutti coloro che non operavano nell’orbita d’influenza del sodalizio. La stessa reiterazione “sistemica” dei comportamenti corruttivi, da un lato, ha contribuito ad incrementare la “fama” criminale di cui godeva l’organizzazione, che ha potuto far leva, specie con riferimento agli imprenditori che non hanno inteso adeguarsi alle “regole” del mercato illegale, sull’aura di invincibilità che gli proveniva dalla fitta rete di sostegno offertale da una cerchia di pubblici funzionari stabilmente asserviti, dall’altro lato si è rivelata funzionale all’incremento di relazioni omertose, consolidandone lo spessore attraverso il ricatto di un possibile reciproco coinvolgimento in una denuncia penale, ove si consideri che il disvalore dell’azione corruttiva è sempre riposto nella garanzia di reciproca segretezza dello scambio di consensi che lega i protagonisti del patto illecito.

5. Vanno dunque tirate, a questo punto, le fila del discorso ai fini del controllo della corretta qualificazione giuridica ex art. 416-bis c.p. delle condotte ascritte, tra gli altri, ai ricorrenti Cerrito, Panzironi e Chiaravalle. 5.1. Per contrastare tale qualificazione, si trae in vario modo argomento dalla diversità del contesto territoriale e culturale in cui si è radicata l’associazione in esame rispetto a quelli fino ad ora oggetto dell’applicazione dell’art. 416-bis c.p.. E si sostiene in questa linea il carattere “inedito”, se non addirittura analogico, dell’interpretazione adottata in sede di merito per conferire al sodalizio la connotazione mafiosa. Al riguardo conviene prendere le mosse dal quadro di principii da tempo elaborati da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, Rv. 181948), in relazione ad una vicenda in cui era coinvolta un’associazione per lo più composta da pubblici ufficiali, originari o comunque residenti nella Regione Liguria, che sfruttavano la loro posizione ed il potere derivante dalle cariche occupate per commettere concussioni e per acquisire la gestione e il controllo, diretto o indiretto, di appalti pubblici e di varie attività economiche. La tipica condotta tenuta dall’esponente di maggior spicco del gruppo – attraverso le qualità rivestite, in successione, di assessore, di vice-presidente e di presidente della Giunta regionale ligure – nonché dagli altri componenti il sodalizio, era quella di indurre gli imprenditori partecipanti a gare d’appalto a pagare una percentuale del prezzo globale per ottenerne l’aggiudicazione, ingenerando in essi il timore che, in caso di mancato pagamento, non sarebbero stati più invitati alle relative procedure di gara, ovvero che non vi sarebbero stati più appalti e finanziamenti, o, ancora, che non sarebbero stati più banditi appalti nelle zone ove le imprese avevano i loro impianti, e che le stesse avrebbero avuto difficoltà nello svolgimento dei lavori inerenti agli appalti già aggiudicati. Frequente era, altresì, la condotta di presa di  interesse privato in atti d’ufficio da parte di quegli associati che rivestivano la qualità di pubblico ufficiale, condotta consistente nel rilascio di autorizzazioni e concessioni, soprattutto edilizie, in violazione dei divieti stabiliti dal P.R.G., ovvero in difformità dalle condizioni ivi previste. Nel caso ora menzionato, questa Corte ha affermato che nello schema normativo previsto dall’art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone; rientrano anche piccole “mafie” con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell’associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un’ulteriore modalità di azione che aggrava la responsabilità degli appartenenti), che assoggettano un limitato territorio o un determinato settore di attività avvalendosi, però, del metodo dell’intimidazione da cui derivano assoggettamento ed omertà. Entro questa prospettiva, inoltre, si è aggiunto che il modello normativo dell’art. 416-bis c.p. “non può essere enfatizzato” sino ad arrivare “al punto di postulare condizioni di sostanziale “plagio” sociale generalizzato o addirittura, come qualcuno ha detto, un’adesione generalizzata contro lo Stato all’organizzazione criminale che allo Stato si è sostituita. Certo, vi sono mafie potentissime radicate sul territorio, con una rete estesissima che realizza un fortissimo controllo sociale, anche legittimate da un ambiente che non solo non reagisce ma in molti casi è portato a interagire con il contro-potere criminale. Ma esistono anche tante “mafie” che non hanno tali caratteristiche e che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano”. Secondo la su richiamata pronuncia, infatti, rientrano “nell’ampia previsione di cui all’art. 416- bis c.p. tutte quelle organizzazioni nuove, pur disancorate dalla mafia (tradizionale), che tentino di introdurre metodi di intimidazione, di omertà, di sudditanza psicologica”. Una linea interpretativa, questa, che era stata già decisamente tracciata dalla Suprema Corte (Sez. 6, n. 713 del 12/06/1984, dep. 10/07/1984, Rv. 165262), quando ebbe ad osservare, trent’anni or sono, che la definizione del delitto di associazione di tipo mafioso è data con riferimento alla mafia per la precisa identità sociologica e giuridica che questo sodalizio ha assunto. Ciò non implica, però, che l’associazione debba avere necessariamente origine mafiosa o debba essere ispirata o collegata alla mafia, perché l’espressione di “tipo mafioso” significa soltanto di modello o di stampo mafioso. Ne discende che la connotazione mafiosa di un’associazione inerisce al modo di esplicarsi dell’attività criminosa, e non già al luogo di origine del fenomeno criminale (Sez. 1, n. 2466 del 08/11/1984, dep. 22/11/1984, Rv. 166817), sicchè non assume un rilievo decisivo, ad es., la circostanza di fatto che, sia pure a fini strategici, la stessa possa avere dei collegamenti con quelle che potrebbero definirsi “case madri”, quali la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta. Ciascuna entità associativa di stampo mafioso, infatti, al di là del “nomen” più o meno tradizionale, vive di regole proprie ed assume altresì connotati strutturali, dimensioni operative 23 Corte di Cassazione – copia non ufficiale ed articolazioni territoriali che vanno analizzati caso per caso, senza che i relativi modelli debbano essere necessariamente riconducibili ad una sorta di unità ideale, con la conseguenza che, a ciascun fenomeno associativo, potranno annettersi caratteristiche peculiari e ritenersi applicabili “massime di esperienza”, non necessariamente trasferibili rispetto a sodalizi mafiosi di diversa matrice (Sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, dep. 07/05/2013, Rv. 256042). La connotazione tipica dell’associazione ex art. 416-bis c.p. va dunque ricercata nella metodologia di tipo mafioso e cioè nell’intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue. Perché la stessa si delinei “è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia. Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell’uso di tale forza intimidatrice, indicano l’obiettivo che l’associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico”. Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall’uso della forza intimidatrice “deriva” e non che “ne è derivata” (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.). Ne discende, ancora, che la forza di intimidazione del sodalizio è una componente strutturale del suo “patrimonio” e può sussistere anche a prescindere dalla sua concreta utilizzazione, giacché ciò che conta è che il timore suscitato dall’associazione risulti di per sè idoneo a creare un clima di assoggettamento e di omertà, come conseguenza di una “fama criminale” consolidatasi nel tempo in forza di precedenti atti di violenza e sopraffazione.

5.2. Alla luce della progressiva elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte è possibile desumere, inoltre, la estrema varietà degli “indici” di riconoscimento della fattispecie incriminatrice in esame, avuto riguardo alla peculiarità dei suoi elementi descrittivi, talora involgenti profili la cui globale disamina, prima facie, parrebbe evocare connotazioni di genere lato sensu sociologico. Entro tale prospettiva questa Corte ha precisato, ad es., che anche una sola condotta, considerata in rapporto alle sue specifiche modalità ed al tessuto sociale in cui si esplica, può esprimere di per sè la forza intimidatrice del vincolo associativo (Sez. 6, n. 1793 del 03/06/1993, dep. 11/02/1994, Rv. 198577). Secondo tale decisione, infatti, “non sembra contestabile che la partecipazione ad una gara di appalto, ovvero la richiesta di un provvedimento amministrativo favorevole, poste in essere da un associato, confidando che la sua nota appartenenza ad una temibile associazione sia sufficiente a provocare l’allontanamento di altri concorrenti od a piegare la P.A., implichi un’oculata scelta di tempi, di luoghi e di soggetti la quale, lungi dall’esaurirsi nella fruizione statica di una rendita di posizione, attiene a specifiche modalità della condotta, che concorre quindi a determinare. Inoltre una condotta, in tal senso connotata, risponde ai requisiti dell’avvalersi della forza intimidatrice del vincolo associativo, poiché il consapevole sfruttamento di un’aura di intimidazione in precedenza acquisita costituisce un ulteriore atto di esecuzione del programma criminoso e racchiude pur sempre in sé una larvata minaccia….”. Dalla considerazione dell’intero quadro degli elementi oggettivi della fattispecie, inoltre, la giurisprudenza ha desunto la individuazione dei tratti essenziali dell’apparato strumentale minimo dell’associazione mafiosa, costituito da una carica intimidatoria autonoma il cui riflesso esterno in termini di assoggettamento si mantiene ancora entro i limiti di una soglia prodromica rispetto a possibili future situazioni di omertà e di assoggettamento specifico. Il raggiungimento di tale livello minimo è già di per sé sufficiente ai fini della diagnosi di “mafiosità” di un sodalizio di recente formazione, mentre le specifiche condizioni di assoggettamento e di omertà che di volta in volta potranno insorgere costituiranno il risultato di uno sfruttamento “attivo” di quella forza intimidatrice: uno sfruttamento che è già oggetto del programma associativo e, dunque, del dolo specifico degli associati. In tal senso si colloca il portato di una riflessione da tempo avviata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 7627 del 31/01/1996, dep. 30/07/1996, Rv. 206597), allorquando ha posto l’accento sulla possibilità di una tendenziale continua espansione dell’organizzazione mafiosa, stabilendo il principio secondo cui il fatto di avvalersi della forza intimidatrice può esplicarsi nei modi più disparati: sia limitandosi a sfruttare la carica di pressione già conseguita dal sodalizio, sia ponendo in essere nuovi atti di violenza e di minaccia. Nel primo caso è evidente che il sodalizio già è pervenuto al superamento della soglia minima che consente di utilizzare la forza intimidatrice soltanto sulla base del vincolo e del suo manifestarsi, in quanto tale all’esterno; nel secondo caso gli atti di violenza o minaccia (o più compiutamente di intimidazione) non devono realizzare l’effetto di per sé soli, ma in quanto espressione rafforzativa della precedente capacità intimidatrice già conseguita dal sodalizio. Nello stesso solco si pone, sotto altro ma connesso profilo, una linea interpretativa tracciata da una risalente elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, perché sussista la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria – denunciando il singolo che compie l’attività intimidatoria – non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell’associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.; nello stesso senso v. Sez. 6, n. 1612 del 11/01/2000, dep. 10/02/2000, Rv. 216634; Sez. F, n. 44315 del 12/09/2013, dep. 31/10/2013, Rv. 258637). Muovendosi all’interno della medesima prospettiva ermeneutica si è inoltre aggiunto che, fra le possibili ritorsioni che portano ad una condizione di assoggettamento ed alla necessità dell’omertà, vi è anche quella che possa mettere a rischio la pratica possibilità di continuare a lavorare ed apra la prospettiva allarmante di dovere chiudere la propria impresa, perché altri, partecipanti all’associazione o da essa influenzati, hanno la concreta possibilità di escludere dagli appalti colui che si è ribellato alle pretese. A tale ultimo fine non è necessario che le conseguenze minacciate si verifichino, ma è sufficiente che esse ingenerino il ragionevole timore che induca al silenzio ed all’omertà (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.). Ai fini della configurabilità del reato, dunque, non è necessaria la presenza di un’omertà immanente e permanente, ma è sufficiente che la forza intimidatrice autonoma del sodalizio sia in grado di ingenerare specifiche condizioni di omertà.

5.3. In relazione ai diversi profili ora evidenziati, ben possono richiamarsi, quali sicuri “indici” del metodo mafioso praticato dall’organizzazione oggi in esame, i numerosi elementi di fatto su richiamati e specificamente posti in luce dai Giudici di merito, tanto sul versante delle caratteristiche “interne” del sodalizio, che del modo di agire e di “rappresentarsi” all’esterno, in perfetta sintonia, del resto, con gli obiettivi ed i metodi operativi enunciati dal Carminati nel “manifesto programmatico” dell’associazione. Si è già visto, infatti, che quest’ultima si è avvalsa di una capacità di intimidazione già collaudata nei settori criminali più “tradizionali”, per esportarne poi gli stessi metodi, in forme più raffinate, nei nuovi campi di elezione amministrativi ed economico-imprenditoriali, dove, più che ricorrere all’uso diretto della violenza o della minaccia, ha sfruttato tutte le possibilità offertegli dal richiamo ad una consolidata “fama criminale”, senza tuttavia rinunciare al disvelamento, se necessario, delle tipiche forme di manifestazione della sua natura. In tal modo, l’associazione ha potuto imporre il suo controllo su gran parte delle attività dell’amministrazione capitolina, utilizzando uno strumento imprenditoriale già collaudato, che grazie all’asservimento di pubblici funzionari infedeli, ovvero per il diretto ricorso a forme di intimidazione, ha assunto un ruolo sostanzialmente monopolistico, aggiudicandosi le gare pubbliche nei settori di interesse e beneficiando altri imprenditori ad esso collegati, senza lasciare spazio ai concorrenti, costretti a soggiacere alle prevaricazioni del sodalizio senza nemmeno osare di denunziare il sistema illecito venutosi in tal modo a creare. Non si è trattato, dunque, secondo il quadro indiziario delineato dai Giudici di merito, di uno sfruttamento organizzato del potere amministrativo a fini personali o clientelari attraverso l’abuso sistematico degli organi istituzionali, né, tanto meno, di forme di manifestazione di una “arroganza del potere” che tende ad imporre erga omnes le sue condizioni o “regole del gioco”, bensì di una occupazione dello spazio amministrativo ed istituzionale attraverso un uso criminale delle forme di esercizio della publica potestas, basato sul possibile ricorso ad una forza intimidatrice autonoma del vincolo associativo, da questo direttamente originata e in quanto tale percepita, anche all’esterno, come un elemento strutturale permanente del sodalizio. In esso si sono manifestate, secondo la ricostruzione operata dai Giudici di merito, sia la capacità potenziale di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una pressione idonea a suscitare soggezione verso i soggetti non affiliati all’organizzazione, sia l’esteriorizzazione di tale forza ìntimidatrice in concreti comportamenti violenti e minacciosi. Nel caso in esame, infatti, l’ordinanza impugnata ha incentrato il suo argomentare sulla progressiva evoluzione di un gruppo di potere criminale che si è insediato nei gangli dell’amministrazione della Capitale d’Italia, cementando le sue diverse componenti di origine (criminali “di strada”, pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni all’amministrazione), sostituendosi agli organi istituzionali nella preparazione e nell’assunzione delle scelte proprie dell’azione amministrativa e, soprattutto, mostrando di potersi avvalere di una carica intimidatoria decisamente orientata al condizionamento della libertà di iniziativa dei soggetti imprenditoriali concorrenti nelle pubbliche gare, al fine di controllare gli esiti delle relative procedure e, ancor prima, di gestire gli stessi meccanismi di funzionamento di interi settori dell’attività pubblica. Tutto ciò è avvenuto con l’imposizione di “regole”, la cui apparente imperatività è stata resa possibile solo grazie all’accumulo di una forza criminale ben conosciuta e temuta nella realtà sociale, fatta valere da un sodalizio in grado di interagire con altre organizzazioni criminali, anche di natura mafiosa, trattando, da una posizione di “pari dignità”, la spartizione di settori di attività di rilievo pubblicistico e di aree di influenza nel territorio di Roma. Entro tale prospettiva, il sistematico ricorso alle intese corruttive ha rappresentato, non a caso, una forma privilegiata di manifestazione delle capacità operative del sodalizio, poiché il disvalore del fatto corruttivo è intimamente legato ad un atto di scambio tra il pubblico agente e l’extraneus, la cui natura è destinata a generare la progressiva stabilizzazione di un rapporto continuativo tendenzialmente volto alla sistematica pretermissione delle legittime aspettative del terzo escluso. Infatti, è sulla precondizione della piena conformità dell’azione amministrativa alle norme che oggettivamente ne disciplinano la trasparenza delle forme di esercizio che riposa la fiducia del terzo, la cui garanzia di eguale trattamento viene così annullata dal comportamento illecito dell’intraneus. La violazione dell’obbligo di fedeltà del pubblico funzionario, specie se sistematica ed attuata attraverso l’organica adesione di quest’ultimo al gruppo, da un lato determina la generale sfiducia della collettività nella imparzialità delle scelte compiute dagli organi amministrativi, dall’altro lato sospinge nell’ombra il carattere tendenzialmente continuativo del patto illecito, poiché lo rende invisibile, anche se obiettivamente percepibile, nullificando la “cosa” pubblica attraverso la elusione della legittima aspettativa del terzo di essere garantito, sia sul piano informativo che direttamente operativo, circa un uso del potere pubblico conforme alle regole ed esclusivamente orientato alla tutela di interessi generali. Al riguardo si è efficacemente osservato, in dottrina, che la reiterazione dell’attività corruttiva determina la sostanziale emarginazione del soggetto non corrotto dalla stessa possibilità di accesso e partecipazione alle attività di rilievo pubblico, poiché “quanto più la corruzione è diffusa e praticata, tanto minori sono i rischi di essere denunciati o scoperti, e di conseguenza più elevato il costo della scelta di rimanere onesti”. In tal senso, dunque, si è affermato che “il prezzo vero della tangente è la paura”: della concorrenza, del confronto, dell’innovazione, della perdita del potere o dell’esserne esclusi; paura che si traduce, in definitiva, nella “illusione dell’immunità dalle regole”. La dimensione corruttivo-collusiva ha giuocato, dunque, un ruolo determinante nelle strategie di infiltrazione delle organizzazioni mafiose, ed è anzi in tale momento, come si è icasticamente rilevato in dottrina, “che la lesione dell’ordine economico e la lesione dell’ordine amministrativo raggiungono il loro massimo livello e vengono a congiungersi in una più ampia aggressione allo stesso ordine politico-istituzionale del Paese”.

Nel caso in esame, come si è visto, la strategia di progressiva attrazione di energie imprenditoriali nell’orbita del sodalizio (“…devono essere nostri esecutori.. ….. devono lavorare per noi “) è avvenuta di pari passo con la tendenziale estromissione dalle gare di coloro che non ne facevano parte, o che non intendevano sottostare, nei settori di precipuo interesse, alle “regole” imposte attraverso il predominio di una struttura imprenditoriale la cui posizione monopolistica è stata sistematicamente utilizzata dall’organizzazione per conseguire il pieno controllo delle attività della pubblica amministrazione, condizionandone le procedure e i correlativi meccanismi decisionali. All’interno di tale quadro ricostruttivo, pertanto, i Giudici di merito hanno coerentemente valorizzato il peso indiziario del dato oggettivo rappresentato dallo smisurato aumento del fatturato prodotto dalla rete imprenditoriale utilizzata dal sodalizio nel breve volgere di un triennio. Essi hanno altresì osservato come la garanzia di un alveo “protettivo” in favore degli imprenditori avvicinati sia avvenuta nel contesto di un rapporto paritario, caratterizzato dalla gestione di affari in comune, così da creare la certezza di vantaggi reciproci attraverso l’imposizione sul mercato delle imprese che rientravano nella sfera operativa dell’associazione: in forza del contributo prestato da imprenditori intranei al sodalizio, sarebbe stato possibile inquinare lo stesso libero funzionamento del mercato, attraverso l’offerta, in un momento di grave crisi economica del Paese, di una serie di servizi a prezzi vantaggiosi anche per l’eventuale committente, che in tal modo avrebbe ottenuto un sicuro vantaggio ad affidarsi all’organizzazione. Al fine di realizzare tali obiettivi, la forza intimidatrice del vincolo associativo, come si è detto, non ha agito direttamente sui pubblici amministratori per condizionarne le scelte, ma se ne è servita aggregandoli al proprio apparato organizzativo per la diretta realizzazione dei suoi illeciti interessi, ovvero inducendoli a favorire il gruppo attraverso accordi di tipo corruttivocollusivo che hanno deformato l’intero funzionamento dell’amministrazione capitolina: in tal modo si è esaltata la capacità di pressione intimidatoria del sodalizio, la cui direzione è stata orientata nei confronti di tutti coloro che avrebbero potuto avvantaggiarsi dei provvedimenti amministrativi e dei contratti della pubblica amministrazione, scoraggiandone la concorrenza e inducendoli a lasciare il campo quando erano in giuoco gli interessi delle imprese utilizzate dall’associazione. 28 Corte di Cassazione – copia non ufficiale 5.5. Ritiene dunque la Corte che la realtà criminale prefigurata dall’art. 416-bis, comma 3, c.p., non sia certo costituita da un modello oleografico di associazione mafiosa, ma presupponga una entità organizzativa formata soprattutto “….per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri….”: siffatta enumerazione, per la sua ampiezza, finisce con il ricomprendere ogni forma di penetrazione dell’associazione nel mondo economico (pubblico e privato) caratterizzata dall’uso di metodi mafiosi, sia che essa abbia ad oggetto coloro che già esercitano l’attività della quale viene acquisita la gestione o il controllo, sia che riguardi i possibili concorrenti ovvero i soggetti pubblici investiti di poteri decisionali in merito alle concessioni, autorizzazioni ecc. . I tratti della figura delittuosa descritta dal legislatore nel terzo comma 416-bis c.p. delineano, pertanto, una chiara strumentalità del fine di controllo amministrativo rispetto a quello di controllo economico, presupponendo l’utilizzo di strumenti societari e di forze imprenditoriali da impiegare per conseguire quella forma di controllo attraverso la captazione delle risorse pubbliche e la distorsione dei liberi meccanismi concorrenziali. In tal senso, la formulazione del testo normativo è imperniata sulla previsione di una carica intimidatoria che rappresenta una sorta di “avviamento” grazie al quale la connotazione imprenditoriale dell’organizzazione mafiosa proietta nel futuro le sue attività di illecito arricchimento. Tale elemento normativo della fattispecie, al contempo, delinea una categoria generale ed astratta che, nella stessa intenti° legís, trascende l’angusto spazio di un mero approccio regionalistico-territoriale, attribuendo rilievo alla compressione della libertà morale e all’effetto di progressiva sfiducia dei cittadini nella idoneità dello Stato a garantire una valida protezione contro l’organizzazione criminale. L’esigenza del controllo di determinate aree territoriali, a sua volta, non è un elemento costitutivo della fattispecie, ma ne rappresenta un dato implicito, storicamente registrato ed ancor oggi empiricamente verificabile in alcune organizzazioni, laddove altre tendono a privilegiare l’incursione su altri “territori” – istituzionali, economici o amministrativi – senza che quella forma di controllo assuma il rilievo di un presupposto indispensabile ai fini dell’integrazione della fattispecie incriminatrice. 5.6. Nella vicenda qui considerata, pur all’interno di un quadro cognitivo inevitabilmente delimitato dalla natura cautelare del giudizio, l’ordinanza impugnata ha posto in risalto una serie di dati indiziari che ha motivatamente ritenuto di specifico rilievo sintomatico ai fini della configurabilità dell’ipotizzata fattispecie incriminatrice: a) le origini e il progressivo consolidamento della “fama criminale” dell’associazione; b) il successivo ampliamento della sua base operativa, con lo sfruttamento, anche attraverso atti concreti posti in essere da più membri del sodalizio, della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo al fine di 29 Corte di Cassazione – copia non ufficiale condizionare l’avvio, lo svolgimento e la definizione di pubbliche gare; c) l’incidenza determinante esercitata nella individuazione e nella conseguente nomina di funzionari compiacenti in posizioni apicali o di vertice dell’amministrazione, le cui competenze tecniche di ordine generale sono state distorte per soddisfare gli obiettivi del sodalizio nei settori di suo specifico interesse; d) un quadro di sistematica strumentalizzazione, a vantaggio dell’associazione, di atti amministrativi i cui evidenti vizi, di merito o di legittimità, non risultano esser stati in alcun modo sanzionati proprio grazie alla diffusa condizione di assoggettamento e di omertà che la stessa ha prodotto nella realtà esterna; e) le strette relazioni intessute con altri gruppi criminali e, soprattutto, con esponenti di altre associazioni mafiose, nell’elaborazione di una comune strategia di intervento in settori di reciproco interesse; f) le tecniche di “avvicinamento” verso le energie imprenditoriali della società civile, da volgere a proprio favore attraverso l’instaurazione di rapporti di reciproco scambio consistenti, per gli imprenditori affiliati all’organizzazione – e dai Giudici di merito, dunque, ritenuti “collusi” – nel ricevere vantaggi al fine di imporsi sul territorio in posizione tendenzialmente dominante, e per il sodalizio criminoso nell’ottenere una serie di risorse, servizi o utilità per allargare ulteriormente il suo ambito operativo (Sez. 1, n. 30534 del 30/06/2010, dep. 30/07/2010, Rv. 248321; Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, dep. 16/10/2008, Rv. 242318; Sez. 1, n. 46552 del 11/10/2005, dep. 20/12/2005, Rv. 232963): quegli imprenditori, infatti, non hanno ceduto ad alcuna forma di imposizione esterna, subendo il relativo danno ingiusto, ovvero limitandosi a perseguire un’intesa volta a restringerne l’ambito, ma hanno, a differenza dell’imprenditore “vittima”, consapevolmente rivolto a loro profitto il fatto di essere venuti in relazione col sodalizio mafioso.

5.7. E’ emerso in tal modo un fenomeno criminale basato sulla pretesa teorizzazione di forme di illecita interrelazione fra strati diversi della società, e connotato dal ricorso a modalità di intervento solo apparentemente più moderne, perché concepite quale cerniera di mediazione con aree “rispettabili” e tendenzialmente non “inquinate” del corpo sociale, ma per sua natura identico a quello su cui hanno tradizionalmente fatto leva le cd. mafie “storiche”. Il reato in esame, infatti, può essere commesso da partecipi ad associazioni criminali, anche a matrice non locale, diverse da quella storicamente inveratasi in una regione d’Italia (che ne costituisce solo il prototipo). Sarebbe dunque errato ritenere che la fattispecie di reato di cui all’art. 416-bis c.p. possa essere applicata solo alle associazioni mafiose quali conosciute in un determinato, e limitato, ambito storico-geografico. In tal senso basterà riflettere come il reato, fin dalla sua introduzione nell’ordinamento penalistico, con la I. 13 settembre 1982, n. 646, sia stato concepito – e soprattutto normativamente caratterizzato – in funzione di “un’associazione di tipo mafioso”, a sottolineare che la mafia storica siciliana era solo il tipo (o l’archetipo) di un reato chiaramente e decisamente applicabile ad ogni associazione delinquenziale che ne riproducesse le caratteristiche strutturali essenziali (v., in motivazione, Sez. 1, n. 24803 del 05/05/2010, dep. 01/07/2010). 30 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Il dato, del resto, viene ribadito in modo quanto mai chiaro dal fondamentale comma 3 della disposizione, che proprio nel delineare le indefettibili caratteristiche strutturali che l’associazione deve possedere qualifica ancora l’associazione punibile ex art. 416-bis c.p. come di tipo mafioso. Infine, sin dall’introduzione della norma, l’art. 416-bis c.p., u.c., prevede che il reato valga anche nei confronti della camorra e delle altre associazioni comunque localmente denominate. Si tratta, invero, di acquisizioni consolidate nella elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte, che ha da tempo legittimato l’applicazione del reato in esame ad associazioni di tipo mafioso diverse da quelle storiche italiane, anche a matrice straniera (v., ad es., Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, dep. 04/10/2001, Rv. 221245), enunciando il principio secondo cui il modello di reato in esame è configurabile anche con riguardo ad organizzazioni che, senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno dei componenti di una certa collettività, a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà (v., inoltre, Sez. 6, 13 dicembre 1995, Abo El Nga Mohamed). Assume dunque valenza secondaria, in questa prospettiva, il numero effettivo dei soggetti coinvolti come vittime, a fronte della diffusività del fenomeno a danno di un numero indeterminato di persone, che potrebbero in tempi brevi trovarsi alla mercè del sodalizio. Del resto, la forza prevaricante di un’organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (v., in motivazione, Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001, dep. 04/10/2001, cit.). Entro tale prospettiva, è agevole rilevare, sulla base delle su esposte considerazioni, come la diffusività del fenomeno corruttivo annulli ogni capacità di resistenza degli organi di prevenzione e controllo, creando i presupposti di una sub-cultura fondata sull’accettazione di devianti prassi criminali, apparentemente imposte come “regole” alla cui efficacia imperativa non ci si può sottrarre se non al prezzo di subire lo scatenamento della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo di un’organizzazione che, proprio per garantire il rispetto di quelle “regole”, mira a sostituirsi a quegli organi amministrativi ed istituzionali di cui pretende di assumere il volto.

5.8. Né può farsi questione, sotto il profilo soggettivo, di ripercussioni sulla configurabilità del dolo di appartenenza, ove si consideri che nessun radicale mutamento si è verificato nella evoluzione della interpretazione della fattispecie incriminatrice ipotizzata, avendo i Giudici di merito proceduto al corretto inquadramento nel paradigma normativo dell’art. 416-bis c.p. di 31 Corte di Cassazione – copia non ufficiale una serie di fatti coerentemente ritenuti sintomatici della presenza del requisito della gravità indiziaria di cui agli artt. 273 ss. c.p.p. . Nel caso in esame, dunque, non può parlarsi di overruling, come pur prospettato in alcuni rilievi difensivi, ma della riconduzione di una fattispecie concreta ai canoni del modello normativo generale ed astratto delineato dal legislatore con la introduzione della figura criminosa prevista dalla I. 13 settembre 1982, n. 646. Al riguardo è noto, secondo una costante linea interpretativa di questa Suprema Corte, che la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno “status” di appartenenza, un ruolo attivo in base al quale l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo (Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, dep. 24/09/2013, Rv. 257447). E’ altresì necessario che il partecipe si rappresenti l’attualità dello sfruttamento della forza intimidatrice del sodalizio, condividendo (o almeno conoscendo) gli scopi in vista dei quali esso è costituito. L’elemento soggettivo del delitto di associazione di tipo mafioso consiste, infatti, nel dolo specifico, avente ad oggetto la prestazione di un contributo utile alla vita del sodalizio ed alla realizzazione dei suoi scopi, sia nel caso della partecipazione all’ente associativo che nel caso del cosiddetto “concorso esterno”: il dolo del partecipe, tuttavia, si distingue da quello del concorrente sotto il diverso profilo che il primo vuol fornire il descritto contributo dall’interno dell’associazione, mentre il secondo, in corrispondenza del carattere atipico di una condotta rilevante per effetto del citato art. 110, intende prestarlo senza far parte della compagine sociale (Sez. 1, n. 4043 del 25/11/2003, dep. 03/02/2004, Rv. 229992). Muovendosi entro tale prospettiva ermeneutica, l’inserimento stabile di taluni dei ricorrenti (Nadia Cerrito, Franco Panzironi e Pierina Chiaravalle) all’interno dell’associazione è stato coerentemente desunto non solo dalla disamina del contributo che essi hanno offerto attraverso la commissione dei diversi reati-fine evidenziati nell’ordinanza impugnata, ma anche dagli specifici elementi che verranno di seguito, per ciascuno di essi, sottoposti ad esame.

5.9. Conclusivamente, dunque, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui: “Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento ed omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti. Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politiche ed elettorali, con l’uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell’assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio”. Il ricorso proposto nell’interesse di Nadia Cerrito, interamente incentrato sulla contestazione del reato associativo di cui al capo 1), non ha pregio. Sono state già esposte le ragioni per le quali ad avviso del Collegio va riconosciuta la gravità del compendio indiziario dal quale l’ordinanza impugnata desume la sussistenza dell’associazione mafiosa di cui la ricorrente ha fatto parte in qualità di cassiera, ,con particolare riferimento all’accumulo di un’autonoma carica intimidatrice. A quelle considerazioni il Collegio si riporta, osservando che l’ordinanza impugnata offre una giustificazione del tutto congrua e immune da vizi anche circa il concreto e continuativo apporto garantito dalla Cerrito al sodalizio (p. 51 e ss., ove viene coerentemente valorizzato il fatto che la ricorrente ha personalmente gestito la provvista in contanti necessaria per il funzionamento dell’associazione, sia per ripartire tra i consociati i ricavi illeciti che per corrompere i funzionari infedeli, adoperandosi per eludere eventuali controlli e collaborando attivamente coi vertici del sodalizio per la tenuta della contabilità “in nero”, partecipando quindi alla ripartizione dei profitti illeciti) e alla sua consapevole adesione al programma criminoso dell’associazione (p. 53 e s., con specifico riferimento alla consapevolezza circa il ruolo del Carminati e del conseguente mutamento delle modalità di gestione delle cooperative nel senso del conseguimento degli appalti attraverso l’accumulo di forza intimidatrice e corruzione già diffusamente esaminato nella prima parte di questo provvedimento). 6.1 E’ infondata anche la censura relativa alla sussistenza delle ritenute esigenze cautelari, che l’ordinanza impugnata deduce correttamente dal riconoscimento a fini cautelari del reato associativo di cui all’art. 416 bis c.p., dalla peculiare articolazione soggettiva del sodalizio, dall’ampiezza del suo programma criminoso, dalla notoria dimestichezza degli associati con la commissione di reati di assai rilevante offensività, dalla sequenza impressionante di condotte corruttive e di turbativa d’asta, alcune delle quali contestate anche alla Cerrito (p. 88), procedendo quindi a puntuale raffronto con il ruolo svolto dalla ricorrente fin dall’origine del sodalizio, del quale essa conosce perfettamente, per avervi continuativamente operato a stretto contatto con i vertici, modi di funzionamento, struttura e finalità (p. 90). 7. Il ricorso proposto da Franco Panzironi e’ infondato. ìI motivi di ricorso che investono il tema della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, pur presentati sotto l’etichetta della mancanza e manifesta illogicità della motivazione e della violazione di legge, contengono censure che, sollecitando una revisione della valenza degli elementi indiziari e delle caratteristiche soggettive dell’indagato, non sono proponibili con il ricorso per cassazione, dato che il controllo di legittimità non ammette incursione nel merito delle risultanze processuali, ma è circoscritto alla verifica della tenuta logico-argomentativa della decisione. Passando in particolare all’esame dei motivi concernenti i gravi indizi di colpevolezza, il Collegio osserva che l’ordinanza impugnata, la cui motivazione si integra con quella che sorregge il provvedimento impositivo della misura cautelare, contiene un’adeguata valutazione 33 Corte di Cassazione – copia non ufficiale critica delle emergenze probatorie a carico del ricorrente, nonché una logica confutazione delle deduzioni esposte dalla difesa a sostegno della richiesta di riesame. In particolare, il Tribunale ha ampiamente e logicamente giustificato la ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione di stampo mafioso diretta dal Carminati sulla base di una copiosa messe di elementi di prova dotati di autonoma, concludente capacita’ dimostrativa anche una volta esclusa da parte del giudice del riesame la circostanza, invece affermata nell’ordinanza genetica, dell’esistenza di contatti diretti tra Panzironi e Carminati. Vengono in rilievo a tale proposito le estese, esaurienti e coerenti considerazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata circa: 1) il continuativo apporto fornito dal Panzironi all’associazione (p. 18; pp. 45 e ss.) in occasione dei molteplici, documentati episodi nei quali il ricorrente pone al servizio del sodalizio il suo diretto accesso col Sindaco Alemanno e il suo vero e proprio dominio sull’AMA e le sue controllate allorché insorgono problemi di rilievo in materia di gare pubbliche, pagamenti e stanziamenti di bilancio; 2) le plurime circostanze che convergono nel definire il rapporto Buzzi-Panzironi in termini eccedenti la corruzione sistematica di un pubblico ufficiale da parte di un disinvolto imprenditore, poiché in realtà chi tratta con Buzzi sa bene chi e cosa Buzzi incarni e rappresenti (p. 48/51), tanto più nel caso di un amministratore che, come il ricorrente, per molti anni opera ai massimi livelli dell’amministrazione comunale ed è per questo perfettamente al dentro dei più reconditi meccanismi politico-burocratici, avendo inoltre condiviso la militanza politica nella destra sociale ed eversiva (della quale Carminati era storico esponente) con molti soggetti che, insieme a lui, avevano assunto importanti responsabilità di governo locale a seguito dell’elezione di Gianni Alemanno a sindaco di Roma (p. 18). Le cennate risposte alle deduzioni difensive, essendo conformi ai canoni della logica e basate su massime di esperienza comunemente condivise, soddisfano l’obbligo di motivazione e resistono quindi alle censure del ricorrente, che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito. Tutto ciò appare del resto pienamente coerente con quanto i giudici di merito hanno affermato – e che il Collegio ha più sopra estesamente preso in esame, condividendolo – in ordine all’esercizio della forza intinnidatrice del vincolo associativo, la quale, come si è detto, non ha agito direttamente sui pubblici amministratori per condizionarne le scelte, ma è stata usata dall’associazione come indiretta leva per aggregare questi ultimi al proprio apparato organizzativo, parallelamente inducendoli a favorire il gruppo attraverso accordi di tipo corruttivo-collusivo che hanno deformato l’intero funzionamento dell’amministrazione capitolina. Con l’effetto ulteriore di esaltare in tal modo la capacità di pressione intimidatoria del sodalizio, la cui direzione è stata orientata nei confronti di tutti coloro che avrebbero potuto avvantaggiarsi dei provvedimenti amministrativi e dei contratti della pubblica amministrazione, scoraggiandone la concorrenza e inducendoli a lasciare il campo quando erano in giuoco gli interessi delle imprese “associate”. Con la conseguenza che l’ordinanza del riesame appare adeguatamente motivata e immune da vizi logici e giuridici anche laddove afferma a fini cautelari la sussistenza dell’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa (p. 72 e s.) 34 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Quanto all’irragionevole disparità di trattamento del ricorrente rispetto ad altri indagati che il ricorso attribuisce all’ordinanza impugnata circa il riconoscimento della partecipazione all’associazione mafiosa e dell’aggravante di cui all’art. 7 L. 203/1991, il Collegio osserva che l’identità delle condizioni tra i diversi soggetti è postulata o negata nel ricorso sulla scorta di elementi descrittivi parziali, per ciò stesso generici e intrinsecamente inidonei a dimostrare che tutti i soggetti considerati si trovino effettivamente nelle stesse condizioni; del tutto peculiare dovendosi peraltro ritenere, a vario titolo (il ruolo preminente esercitato all’interno dell’amministrazione capitolina e delle sue principali controllate; la continuità e l’importanza del contributo offerto al sodalizio; la perfetta conoscenza delle relazioni personali e politiche all’interno della multiforme esperienza della destra romana, ecc.), la posizione di Panzironi. Inoltre, il motivo si palesa inammissibile poiché sollecita e presuppone la valutazione della logicità delle decisioni cautelari, non impugnate, riguardanti (quanto alla sussistenza del reato associativo e all’aggravante) altri soggetti. Infondata è anche la censura relativa al preteso travisamento delle prove relative alle condotte (corruzione e turbativa d’asta) contestate al ricorrente ai capi 11), 12) e 13) dell’imputazione provvisoria. L’ordinanza impugnata spiega invero in modo dettagliato ed esaustivo il perdurante dominio operativo esercitato dal ricorrente nell’AMA S.p.a. (e in altre municipalizzate da questa partecipate) ben oltre la formale cessazione del suo incarico apicale (pp. 46 e ss.) e dimostra in maniera del tutto idonea ai fini cautelari la corrispondenza delle illecite dazioni in favore del ricorrente con gli interventi di quest’ultimo, diretti o tramite Fiscon, per favorire l’aggiudicazione di specifici appalti da parte delle imprese facenti capo al sodalizio criminale (pp. 69 e ss.). Il Collegio osserva a tal proposito che in tema di reati contro la pubblica amministrazione la tutela penale apprestata dall’ordinamento in relazione alla qualità di pubblico ufficiale, d’incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità è disposta nel pubblico interesse, il quale può essere leso o posto in pericolo non solo durante il tempo in cui il pubblico ufficiale esercita le sue mansioni, ma anche dopo, quando il soggetto investito del pubblico ufficio abbia perduto la qualifica, sempre che il reato dallo stesso commesso si riferisca all’ufficio già prestato (Sez. 6, n. 39010 del 10.4.2013, Baglivo e altri – fattispecie relativa a concussione commessa da un ex dirigente di una ASL che, per le sue relazioni, era in condizione di continuare ad incidere indebitamente sui procedimenti amministrativi di pertinenza dell’ente presso il quale aveva prestato servizio; Sez. 6, n. 20558 dell’11.10.2010, Pepoli). Infine, sono infondate anche le censure proposte in tema di esigenze cautelari, riguardo alle quali si osserva che il giudice del riesame ha, nel quadro della presunzione di adeguatezza prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p., correttamente proceduto all’accertamento della pericolosità sociale, valutando congiuntamente sia la gravità dei fatti contestati che la personalità dell’imputato anche, ma non solo, alla luce della coincidenza temporale delle condotte con altra indagine a carico dello stesso Panzironi, circostanza questa risultante da 35 Corte di Cassazione – copia non ufficiale plurimi elementi acquisiti in questo procedimento (cfr., ad esempio, la conversazione intercettata tra Buzzi e Coltellacci riportata a p. 48). 8. Il ricorso presentato nell’interesse di Pierina Chiaravalle è pure infondato. L’ordinanza impugnata motiva in modo esteso, esauriente e immune da vizi come il nella vicenda di cui al capo 19 dell’imputazione provvisoria (corruzione di Marco Placidi con riferimento alla gara d’appalto del Comune di Sant’Oreste alla quale partecipava la cooperativa del Buzzi) la ricorrente non si sia limitata ad accompagnare Buzzi in occasione delle due dazioni di denaro al soggetto corrotto, ma abbia offerto un concreto contributo, materiale e morale, all’azione corruttiva, consistente tra l’altro nell’organizzazione dell’incontro con il Placidi essendo a perfetta conoscenza della natura e delle finalità di quell’appuntamento, così certamente agevolando la condotta illecita contestata (p. 74 e ss.). L’ordinanza si rivela inoltre immune dai vizi denunciati dalla ricorrente anche con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di agevolazione dell’associazione mafiosa. La consapevolezza della Chiaravalle circa l’esistenza dell’associazione e la finalizzazione della condotta corruttiva in questione alla realizzazione del programma criminale del sodalizio vengono infatti correttamente desunte dal ruolo che la stessa ricorrente svolge nell’ambito delle cooperative facenti capo al Buzzi e agli stretti rapporti, anche di carattere sentimentale, intrattenuti con quest’ultimo, che la pongono in condizione di conoscere con immediatezza e in dettaglio le sue attività criminali e i contatti illeciti che egli intrattiene con una fitta rete di amministratori e funzionari infedeli (p. 76). L’ordinanza del riesame tiene perfettamente anche in relazione alla valutazione relativa all’esistenza delle esigenze cautelari. La contraddittorietà predicata al riguardo dalla Chiaravalle non sussiste, avendo il Tribunale correttamente considerato la limitata autonomia della ricorrente rispetto al Buzzi al fine di graduare la cautela a lei imposta (p. 93). 9. Il ricorso presentato nell’interesse di Luca Odevaine è infondato e va pertanto rigettato. Il Collegio osserva preliminarmente che il Tavolo di Coordinamento Nazionale sull’accoglienza per i richiedenti e titolari di protezione internazionale è un organo istituito presso il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Esso rappresenta un attore essenziale della govemance dell’intero sistema pubblico posto in essere, fin dalla cosiddetta “Emergenza Nord-Africa” (ENA), per fronteggiare il flusso straordinario di migranti e richiedenti asilo. Non solo il Tavolo ha nel tempo formulato i Piani Nazionali successivamente adottati dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali, ma ha promosso e coordinato gli interventi necessari all’attuazione di quei Piani sotto il profilo amministrativo, in particolare, procedendo alla definizione di modalità di gestione omogenee delle strutture di accoglienza e all’elaborazione di progetti di ripartizione dei profughi e migranti secondo contingenti progressivi di 10.000 unità nel caso – purtroppo di risalente, quotidiana esperienza – in cui la capienza del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) risultasse insufficiente o non immediatamente fruibile. 36 Corte di Cassazione – copia non ufficiale Fin dalla sua istituzione il Tavolo, all’interno del quale operano e sono rappresentati, tra gli altri, anche Regioni ed enti locali (Odevaine era stato nominato in rappresentanza dell’Unione delle Province Italiane – UPI) è stato dunque lo strumento essenziale attraverso il quale il Ministero dell’Interno – presso il quale l’organismo è incardinato – ha assicurato che la gestione del SPRAR avvenisse in via ordinaria secondo un metodo concertativo tra i diversi livelli di governo, nazionale e locale. Non si tratta dunque di un inane consesso di esperti, bensì di uno snodo essenziale – incardinato nella articolazione del Ministero dell’Interno competente per l’accoglienza dei richiedenti asilo e posto in tale materia al crocevia dei livelli di governo centrale e locale – dell’elaborazione programmatica e della concreta gestione dell’intero sistema nazionale dei flussi di richiedenti asilo e rifugiati, anche con specifico riferimento alla loro ripartizione sul territorio, specie nelle situazioni, peraltro da tempo tutt’altro che infrequenti, di particolare urgenza. Il compendio indiziario emergente dai provvedimenti dei giudici di merito è dunque pienamente idoneo a confermare, ben oltre la soglia di gravità necessaria a fini cautelari, la contestazione di corruzione formulata nei confronti del ricorrente. Il Collegio sottolinea al riguardo: 1) che sulla base di prove del tutto concludenti (intercettazioni telefoniche e ambientali, accertamenti bancari) risulta che il ricorrente sia stato per più di tre anni stabilmente retribuito con 5.000 euro al mese per favorire le imprese riconducibili al Buzzi; 2) che lo stesso Odevaine (cfr. intercettazioni riportate a p. 85 e a p. 87 dell’ordinanza impugnata) spiega la natura della propria prestazione sinallagmatica, consistente nell’orientare verso le strutture di accoglienza gestite dalle cooperative facenti capo a Buzzi i flussi di migranti e richiedenti asilo provenienti dai centri di prima accoglienza del Sud, valendosi della propria qualità di componente del Tavolo di coordinamento nazionale in modo che, in ragione delle note situazioni di emergenza, la collocazione dei soggetti aspiranti alla protezione internazionale presso quelle cooperative avvenisse senza il ricorso a gare ad evidenza pubblica. Le dichiarazioni del ricorrente, intercettato a più riprese, sono al proposito chiarissime e non v’è nessun motivo, anche alla luce di quanto sopra si è argomentato circa la concreta sfera di intervento del Tavolo di coordinamento nazionale, per derubricarle a semplici millanterie. Queste essendo le precise emergenze probatorie a carico del ricorrente, i motivi di ricorso attraverso i quali egli contesta la qualificazione giuridica dei fatti a lui ascritti a fini cautelari al capo 35 dell’imputazione provvisoria sono privi di pregio. Il Collegio osserva al riguardo che il delitto di traffico di influenze illecite punisce un comportamento propedeutico a un’eventuale corruzione e non è ipotizzabile quando, come nel caso di specie, sia già stato accertato un rapporto paritario e alterato tra il pubblico ufficiale e il soggetto privato (Sez. 6, n. 11808 dell’11.2.2013, Colosimo). Appare del resto chiaro che i documentati interventi esercitati dal ricorrente nei confronti di numerosi prefetti in esecuzione dell’accordo illecito rientrino nella specifica sfera di influenza del Tavolo di coordinamento al quale l’Odevaine appartiene ed abbiano comportato 37 Corte di Cassazione – copia non ufficiale l’attivazione dei poteri istituzionali propri di quell’organismo, funzionalmente destinati ad incidere nella sfera di attribuzioni del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno (non a caso l’attenzione del ricorrente si rivolge in particolare al Prefetto Morcone, che del Dipartimento è stato ed è il capo, e al Prefetto Scotto Lavinia, Direttore Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo) e degli altri soggetti pubblici allo stesso Tavolo partecipanti (Sez. 6, n. 33435 del 4.5.2006, Battistella; Sez. 6, n. 49057 del 26.9.2013, Andriulo, con riferimento a funzioni consultive e a mero parere tecnico). Quanto poi alla qualificazione dei fatti contestati, prefigurata dal ricorrente sub specie di corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.) anziché quale corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, il Collegio osserva che nel caso di specie Odevaine si è posto a disposizione del privato – il quale mirava ad assicurarsi un trattamento di favore – nella sua qualità di componente del Tavolo di coordinamento nazionale e in violazione dei suoi doveri di terzietà, correttezza, imparzialità, onestà e vigilanza, così che l’oggetto dell’accordo illecito si è poi specificato in una pluralità di singoli atti rientranti nella concreta sfera di intervento del pubblico ufficiale e non preventivamente individuati, ma pur sempre appartenenti al genus previsto (Sez. F, n. 32779 del 13.8.2012, Lavitola) e ribadisce che lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali di terzi attraverso il sistematico ricorso ad atti contrari ai doveri d’ufficio, ancorché non predefiniti o non (interamente) individuabili ex post, integra, sia in relazione alla previgente che all’attuale disciplina normativa, il reato di cui all’art. 319 c.p. e non quello, meno grave, di cui all’art. 318 c.p. (Sez. 6, n. 9883 del 15.10.2103, Terenghi; Sez. 6, n. 33881 16.6.2014, P.G. e altri in proc. Lorito; Sez. 6, n. 47271 del 25.9.2014, Casarin; Sez. 6, n. 6056 del 23.9.2014, Staffieri). In definitiva, Odevaine ha agito da vero e proprio insider al servizio di Buzzi nell’ambito di un organismo pubblico incardinato nelle strutture del Ministero nell’Interno competenti in materia di protezione dei richiedenti asilo e, dunque, nel perimetro della concreta sfera di intervento e di influenza propria alle sue pubbliche funzioni, contribuendo ad orientare le determinazioni dei livelli nazionale e locali di governo in senso favorevole al privato – il quale ha evitato tra l’altro i vincoli e l’alea a cui sarebbe stato sottoposto in caso di ricorso a gare pubbliche per l’aggiudicazione di quei servizi – in spregio ai suoi doveri di correttezza, onestà e imparzialità. Sicché la violazione, in questo caso sistematica, dei suoi doveri di pubblico ufficiale riporta con certezza gli atti compiuti o da compiere in esecuzione dell’accordo corruttivo al paradigma dell’art. 319 c.p.. Sono infine infondate anche le censure proposte in tema di esigenze cautelari, riguardo alle quali si osserva: 1) che, ai fini dell’accertamento della pericolosità sociale, il giudice deve valutare congiuntamente sia la gravità del fatto che la personalità dell’imputato, il che non esclude che “le specifiche modalità e circostanze del fatto” possano essere apprezzate, oltre che sotto il profilo oggettivo della gravità del fatto, anche, come avvenuto nel caso di specie, per la definizione della personalità pericolosa, dato che il comportamento criminoso costituisce di per sé immediata e genuina manifestazione di pericolosità; 2) che, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, il giudizio di prognosi sfavorevole sulla pericolosità sociale non è di 38 Corte di Cassazione – copia non ufficiale per sé impedito dalla circostanza che l’indagato abbia dismesso la carica o esaurito l’ufficio nell’esercizio del quale ha realizzato la condotta addebitata, dato che il rischio di ulteriori condotte illecite del tipo di quella contestata è reso probabile – come affermato nell’ordinanza impugnata evocando la rete di rapporti ed entrature ad ogni livello nel sistema politico e burocratico romano – da una situazione concreta che consentirebbe al ricorrente, ove cessasse la cautela inframuraria, di reiterare le condotte offensive della stessa categoria di beni protetti dalla norma penale violata; 3) che il giudice del riesame, con valutazione discrezionale ancorata alla gravità dei fatti, all’intensità del dolo e alla pluralità e alle modalità delle dazioni illecite, ha insindacabilmente ritenuto che unica misura in grado di impedire efficacemente la reiterazione del reato sia quella della custodia in carcere. La decisione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura applicata essendo dunque fondata su una motivazione corretta sotto il duplice profilo logico e giuridico, non merita censura. 10. Il ricorso proposto nell’interesse di Rossana Calistri è inammissibile sotto più profili. In primo luogo, i motivi di ricorso che investono la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, pur presentati nella prospettiva della mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in realta’ sollecitano una non consentita revisione della valenza degli elementi indiziari acquisiti attraverso l’intercettazione delle conversazioni telefoniche, peraltro di univoco e concludente tenore, tra la ricorrente e Buzzi e tra questi e Turella, indagato per la stessa turbativa d’asta, e delle caratteristiche soggettive della ricorrente, entrambi temi di merito non rientranti nel perimetro del controllo di legittimità. Inoltre, la misura cautelare degli arresti domiciliari originariamente applicata alla ricorrente risulta essere stata sostituita, successivamente alla presentazione del ricorso, con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sicché deve ritenersi venuto meno il concreto interesse della ricorrente alla decisione cautelare.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di Calistri Rossana, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di Chiaravalle Pierina, Cerrito Nadia, Panzironi Franco e Odevaine Luca, che condanna al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma il 10 aprile 2015.

 

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