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21 Maggio 2026 00:36

Giornalisti, pm e avvocati: il funerale della deontologia

L’ex presidente dell’Unione Camere Penali interviene sulle linee guida del Csm: «La magistratura non deve cercare consenso»

Come non essere d’accordo con l’ avvocato Valerio Spigarelli, già presidente dell’Unione Camere Penali, sulle nuove linee guida del Csm sulla comunicazione istituzionale quando afferma che l’iniziativa ha degli spunti interessanti, ma credo occorra una riflessione più ampia. Come scritto anche dalla nostra collega Musco l’impressione è che “in questi anni “cultura e deontologia” non siano bastate a frenare derive assai discutibili della informazione giudiziaria; ciò riguarda la magistratura, essenzialmente gli uffici di Procura, ma non solo. Anche i giornalisti e gli avvocati partecipano ad un circo mediatico che i rispettivi codici deontologici a parole vietano. Le regole deontologiche vengono disapplicate da tutti. E sono talmente disapplicate che alcuni, in specie tra i giornalisti, neppure le conoscono. Il Fatto Quotidiano ha bollato come se fosse un bavaglio 3.0 l’iniziativa del CSM laddove nelle linee guida rimarca per i magistrati il divieto di istituire “dei canali privilegiati con l’informazione”. Piccolo particolare: quel divieto c’è da decenni, solo che nessuno lo fa osservare.

Il Consiglio superiore della magistratura prova a cambiare radicalmente il modo in cui procure e magistrati comunicano le notizie giudiziarie. Niente più interviste sui singoli procedimenti, stop ai canali informativi “riservati”, conferenze stampa solo in casi eccezionali e obbligo di aggiornare le comunicazioni quando l’esito del procedimento cambia. È questa la filosofia delle nuove linee guida sulla comunicazione giudiziaria approvate all’unanimità dalla Settima commissione del Csm e ora attese al vaglio del plenum.

Il nuovo testo aggiorna le linee guida del 2018 alla luce della disciplina sulla presunzione di innocenza  introdotta dai decreti legislativi del 2021 e del 2024, ma soprattutto prende atto di un mutamento profondo del sistema dell’informazione: nell’ecosistema digitale una notizia giudiziaria diffusa all’inizio delle indagini può produrre effetti reputazionali immediati e permanenti, spesso ben oltre il successivo accertamento processuale. Per questo il documento afferma che la comunicazione istituzionale deve essere non solo rispettosa della presunzione di non colpevolezza, ma anche «vera, necessaria, proporzionata, riparabile e aggiornata». Un cambio di prospettiva che sposta l’attenzione dalla sola tutela processuale dell’indagato alla protezione della reputazione personale. Le nuove linee guida insistono infatti sulla necessità di evitare che la fase investigativa, per sua natura provvisoria, si trasformi in una condanna reputazionale irreversibile. In quest’ottica il Csm attribuisce un ruolo centrale alla distinzione tra comunicazione iniziale, comunicazione reattiva e comunicazione di aggiornamento.


Non è tanto una questione di sanzioni quanto di inquadramento di certe prescrizioni. Occorrerebbero norme ordinarie ben più cogenti di linee guida. Pure in riferimento alla stampa. Nel Testo Unico dei doveri dei Giornalisti c’era scritto che “In caso di assoluzione o proscioglimento, [il giornalista] ne dà notizia sempre con appropriato rilievo e aggiorna quanto pubblicato precedentemente”. Un dovere che è stato aggiornato nel nuovo codice deontologico ma non viene sempre rispettato, nell’in differenza del cimitero degli elefanti, ciè i collegi di disciplina . Sarebbe necessaria una legge, che giace dimenticata in Parlamento , che sia i giornalisti e che gli editori ostacolano. Il Consiglio Superiore della Magistratura adesso stabilisce un obbligo parallelo per i magistrati. Resta da chiedersi sa farà la stessa fine delle norme previste per i giornalisti.

La novità più significativa riguarda proprio l’obbligo di “rettifica” informativa. Se una procura decide di comunicare una notizia nella fase iniziale delle indagini, dovrà poi dare conto anche degli sviluppi successivi quando questi modificano in modo rilevante il quadro originario. Archiviazioni, revoche di misure cautelari, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni dovranno quindi essere comunicati con criteri di «tempestività, visibilità e simmetria informativa» rispetto alla comunicazione iniziale. Il principio è chiaro: non può esserci massima esposizione mediatica all’avvio dell’inchiesta e silenzio assoluto quando l’accusa cade o si ridimensiona. La reputazione, osserva il testo, è ormai parte essenziale della tutela della persona e anche l’amministrazione della giustizia è chiamata a farsene carico.

Sul piano operativo le linee guida restringono fortemente gli strumenti utilizzabili dalle procure. Il comunicato scritto viene indicato come modalità ordinaria della comunicazione istituzionale, mentre la conferenza stampa diventa uno strumento eccezionale, ammesso solo in presenza di uno specifico interesse pubblico. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire una comunicazione impersonale, sobria e controllabile“, limitando il rischio di enfasi o spettacolarizzazione delle indagini. Proprio per questo vengono vietate aggettivazioni enfatiche, dettagli superflui e denominazioni suggestive delle operazioni investigative. È inoltre esclusa qualsiasi espressione idonea a presentare l’indagato o l’imputato come colpevole prima della sentenza definitiva. Le comunicazioni saranno affidate esclusivamente al procuratore capo. Le linee guida prevedono inoltre il divieto di interviste, soprattutto in esclusiva, relative a singoli procedimenti, così come viene scoraggiata la diffusione di informazioni attraverso canali informativi non ufficiali.

Sarebbe importante approvare delle leggi che evitino nel loro complesso quello che è attualmente sotto gli occhi di tutti e cioè liquidazione della presunzione di non colpevolezza, e soprattutto la formazione di una sorta di meta-processo mediatico che poi influisce fatalmente sul processo vero e proprio. Fenomeno rispetto al quale esistono numerosi esempi. Basta ricordarsi del mega processo denominato “Mafia Capitale” , una vicenda conclusasi con il fallimento giudiziario dell’impianto accusatorio imbastito dalla Procura di Roma sintetizzato in quella definizione. Il campo a quella ipotesi giudiziaria fu spianato dal famoso articolo I quattro re di Romapubblicato dall’Espresso nel corso delle indagini preliminari, cioè quando gli atti erano ancora coperti dal segreto istruttorio.

Le toghe hanno il terrore di perdere il controllo delle informazioni distillate ai giornalisti e giornali “amici” sulla fase delle indagini, durante il quale la presunzione costituzionale di non colpevolezza viene completamente dimenticata e calpestata. Lo sbattere il mostro (cioè gli indagati) in prima pagina avviene assiduamente al punto che per alcuni casi di cronaca certe ricostruzioni giornalistiche “soffiate” dai magistrati, finiscono per avere un impatto all’interno del processo vero, con sentenze a senso unico.

I togati sostengono di essere impermeabili ma ad ascoltare gli interventi di alcuni magistrati sorge più di qualche dubbio , non tenendo conto che spesso e volentieri i processi che godono di grande attenzione giornalistica finiscono nelle corti d’assise. Il giudice popolare è pur sempre un giudice e si porta sulle spalle molto spesso il bagaglio di un’informazione che in alcuni casi dipinge a priori l’imputato non solo come colpevole ma come un mostro. Il fatto è che il processo mediatico l’hanno vissuto prima di quello vero, e il pregiudizio si è già formato.

Il magistrato Nino Di Matteo sulle colonne del solito Fatto quotidiano ha criticato la norma del Csm, sostenendo che “con l’auto-bavaglio avrebbero punito Falcone e Borsellino”, dimenticando che Falcone e Borsellino erano piuttosto riservati rispetto agli attuali magistrati che passano più tempo a scrivere libri che sentenze, Legittimo e sacrosanto domandarsi quale sua il dovere informativo preminente per il Potere giudiziario anche rispetto a quello che ci indica l’Europa., dove ci dicono che il dovere di informare direttamente da parte del Potere Giudiziario è legato alla possibile insorgenza di pericoli per la collettività, per l’ordine pubblico o la sanità pubblica. In questi casi dettagliate informazioni sono giustificate, ma qui il Potere Giudiziario, in specie la magistratura requirente, le utilizza per chiedere ed ottenere consenso alla propria azione da parte dell’opinione pubblica, e tutto questo non è solo improprio. Ma vergognoso !

La magistratura dimentica di essere al servizio e lavorare in nome del popolo italiano ed è soggetta soltanto all’applicazione delle leggi emanate dal parlamento e controfirmate dal Quirinale, e non ha bisogno del consenso, anzi dovrebbero starne in guardia ed il più lontano possibile. Il protagonismo informativo dei magistrati italiani, non si registra in altri Paesi europei . L’ avvocato Valerio Spigarelli, ricorda di aver parlato pubblicamente tempo fa sul caso Garlasco, l’epitome di tutti questi mali, con il giornalista Antonio Polito, che rammentava un fatto accaduto anni fa in Gran Bretagna, ove era corrispondente. Lì emersero delle notizie di grande rilievo rispetto ad una indagine, un vero e proprio “scoop”, che lui pubblicò sul quotidiano italiano per cui lavorava ma nessun giornale inglese lo riprese perché lì hanno una impostazione completamente diversa rispetto alle notizie provenienti dai circuiti investigativi.

Le procure potranno comunicare soltanto il contenuto essenziale degli atti, adottando adeguate cautele linguistiche. Il documento del Csm punta così a uniformare su tutto il territorio nazionale le modalità di comunicazione giudiziaria, riducendo margini di discrezionalità e pratiche differenti tra uffici. Ma soprattutto prova a riequilibrare il rapporto tra diritto di cronaca, presunzione di innocenza e tutela della reputazione in una stagione nella quale l’impatto mediatico delle indagini rischia spesso di anticipare il giudizio processuale.

Legittimo chiedersi come mai soprattutto la magistratura requirente sente questo bisogno di dover per forza comunicare. La risposta è facile: sempre per la questione del consenso, come abbiamo potuto appurare da Tangentopoli in poi, e va detto questa deriva riguarda tutti i protagonisti dei processi, anche gli avvocati e gli organi di informazione. Sarebbe estremamente rigoroso e doveroso nei confronti degli avvocati, perché loro devono fare l’interesse del loro assistito e non il proprio, andando a caccia di pubblicità sulla stampa ed in televisione. Così come ci dovrebbero essere limiti più stringenti per gli editori al fine di evitare di pubblicare atti di indagini che inevitabilmente ledono la reputazione degli indagati.

Basti pensare all’uso (e talvolta abuso) delle intercettazioni e quanti danni reputazionali si fanno pubblicandone stralci molto spesso decontestualizzati la cui interpretazione spesso e volentieri durante il processo viene confutata e ribaltata. Pubblicando certe notizie si vendono più copie ma a volte lo si fa rovinando vite e reputazioni. Se tutti restassimo dentro certi limiti di buon senso , ancor prima che di Legge, sicuramente sarebbe molto meglio per i cittadini, e l’informazione quella seria non sarebbe pregiudicata.


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