Parere favorevole dai magistrati ed avvocati penalisti alla proposta di legge, presentata dal deputato Enrico Costa (Forza Italia), che ha proposto l’obbligo di pubblicazione della notizia di sentenza definitiva di assoluzione. Nel corso delle audizioni svolte in commissione Giustizia alla alla Camera dei Deputati, , vi è stata una condivisione dell’obiettivo della proposta parlamentare, che punta ad aumentare i poteri di legge conferiti al Garante per la protezione dei dati personali, conferendogli la possibilità di intervenire allorquando, dopo richiesta di un imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o di un indagato prosciolto nel corso delle indagini , il direttore o il responsabile di una testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online non dà pubblicità alla pronuncia oppure non lo fa con le stesse modalità e la stessa evidenza che era stata data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo.
In caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata a quanto previsto, l’interessato potrà quindi inviare una segnalazione al Garante che, a sua volta, dovrà decidere se intervenire entro le quarantotto ore successive al ricevimento del reclamo.

Diritto alla buona reputazione
Con un altro disegno di legge abbinato si vuole introdurre il diritto alla buona fama e alla riservatezza a favore dei destinatari di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione. Questi ultimi avranno diritto, entro 12 mesi dalla pronuncia dei provvedimenti, alla non presenza sui motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa che si riferiscano alla pregressa situazione di essere stato indagato o imputato in procedimenti penali ed e ai dati personali contenuti nei provvedimenti giudiziari.
Secondo Marcello De Chiara vicepresidente dell’ ANM-Associazione nazionale magistrati , “si tratta di misure rispondenti a finalità che l’Associazione condivide e ritiene meritevoli di tutela. Faccio presente tuttavia che il sintagma “indagato prosciolto” è imprecisa perché non ha equivalenti nella legislazione processuale. E poi riteniamo che il concetto di proscioglimento presuppone la formulazione di un’accusa che nei confronti dell’indagato non necessariamente viene elevata. Meglio sarebbe fare riferimento alla definizione di persona nei cui confronti è pronunciato provvedimento di archiviazione“.
In merito alle spese della pubblicazione, secondo De Chiara, andrebbe mutuata la soluzione individuata per la revisione della condanna, mettendole a carico della Cassa delle ammende. Opinione che però non trova il consenso del deputato Costa che invece ritiene più corretto lasciare i costi in carico all’editore, anche se non certo come esito di un riconoscimento di responsabilità, inesistente già nei presupposti dell’intervento normativo.





