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26 Settembre 2026 14:01

Corte di Cassazione , sentenzia: “Sabrina pericolosa niente domiciliari”

 CdG michele-sabrina-misseriSabrina Misseri , già condannata in primo grado all’ergastolo per l’omicidio della cugina quindicenne Sarah Scazzi avvenuto ad Avetrana il 26 agosto 2010 , dovrà restare in carcere e non potrà essere messa agli arresti domiciliari perchè ha «una personalità portatrice di accentuata pericolosità e propensione a delitti della specie» di quelli commessi. E’ quanto ha deciso e spiegato la Suprema Corte  nelle motivazioni depositate ieri e relative al «no» alla scarcerazione della Misseri  sentenziato nell’udienza dello scorso 27 giugno. Secondo la  prima sezione penale della Corte come deciso nella   sentenza 34071,  deve essere confermata la decisione del Tribunale di Taranto che lo scorso 18 febbraio aveva escluso che la Misseri potesse uscire dal carcere. 

Secondo la Cassazione, i giudici di 1° grado del Tribunale di Taranto  hanno detto «no» alla scarcerazione con «argomenti esaurienti, in diritto corretti e non illogici in fatto, ancorati ai dati processuali e riferiti a condotte, allo stato positivamente accertate, costitutive di non uno, ma ben quattro delitti (sequestro di persona e omicidio, occultamento di cadavere e calunnia) e di una ritenuta costante e pervicace opera di depistaggio, inarrestabilmente proseguita anche dopo il delitto più grave, sino all’arresto». Correttamente, sottolinea la Corte, queste «condotte sono state ritenute tutte nel loro complesso indice di una personalità portatrice di accentuata pericolosità e propensione a delitti» come quelli già commessi.

«In altri termini – continua la motivazione degli ermellini – gli articolati riferimenti alla molteplicità ed estrema gravità dei fatti delittuosi commessi, alla propensione manifestata dalla Misseri ad ostacolare l’accertamento della verità, alle modalità odiose di consumazione dei delitti, all’inquietante atteggiamento tenuto nelle interrelazioni familiari e parentali, al movente futile e alla spregiudicatezza manifestata, correttamente e non illogicamente risultano complessivamente valorizzati per escludere sia l’insussistenza di esigenza cautelari sia la sussistenza di elementi specifici idonei a dimostrare positivamente che dette esigenze potevano essere soddisfatte con altre misure».

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