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5 Ottobre 2026 17:12

Chiuso il caso “Chiara Ferragni Dolci Preziosi”: archiviata l’indagine dell’Antitrust per pubblicità ingannevole

A fronte degli impegni assunti dall'influencer e dalla Cerealitalia di Corato, proprietaria del marchio "Dolci Preziosi", a devolvere almeno 1,3 milioni all'associazione I Bambini delle Fate in tre esercizi finanziari, Istruttoria chiusa dall' Antitrust

L ’istruttoria aperta lo scorso gennaio dall’Antitrust finalizzata a verificare se le informazioni commerciali potessero indurre i consumatori a ritenere di compiere, attraverso l’acquisto delle uova, un gesto benefico a favore dell’impresa sociale “I Bambini delle Fate”, in merito alla presunta promozione ingannevole nel 2021 e 2022 sulle uova “griffate” Chiara Ferragni, commercializzate da Cerealitalia Industrie Dolciarie di Corato (Bari), titolare del marchio Dolci Preziosi,  si è conclusa con un accordo.

E’ stata la stessa imprenditrice Chiara Ferragni con un videomessaggio su Instagram, a rendere nota la chiusura dell’istruttoria, grazie agli impegni assunti assieme alla Cerealitalia che “sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti” scrive l’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in un comunicato . L’impegno prevede che nell’arco di tre esercizi finanziari, vengano devoluti a I Bambini delle Fate almeno 1,3 milioni (pari al 5% dei rispettivi utili, con un minimo complessivo di 1,2 milioni per il triennio, da parte delle società Fenice e Tbs controllate dalla Ferragni e 100 mila euro da parte di Cerealitalia.

La Ferragni evidenzia che “È una donazione e non una sanzione”. L’ Autorità Antitrust spiega che “si tratta di una misura idonea a ristorare i consumatori che, acquistando il prodotto, volevano fornire un contributo economico a I Bambini delle Fate” ed informa che “verificherà la piena e corretta attuazione degli impegni da parte delle società, e in caso di inottemperanza, oltre a riaprire il procedimento, potrà applicare una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000.000 euro nonché, qualora l’inottemperanza sia reiterata, disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni”.

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