La Corte Costituzionale con la propria ultima sentenza ( n. 58/2026) ha chiarito un principio fondamentale: se si è indagati il pubblico ministero non può e non deve cercare solo prove contro. Non si può disporre una perquisizione domiciliare urgente , senza un’ombra di prova , basandosi solo sui propri sospetti personali., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui non prevede che si applica, in quanto compatibile, la disposizione di cui all’articolo 422 cod. proc. pen., ovvero, in via subordinata, nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, anche d’ufficio, l’assunzione delle prove dalle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere.
Il pubblico ministero in fase di indagini preliminari non è l’avvocato dell’accusa, ma è un organo di giustizia e quindi non deve solo costruire l’accusa, bensì deve cercare anche elementi e prove favorevoli che possano scagionare l’indagato, o ipotesi alternative d’indagine. Se vi sono seri dubbi un processo non dovrebbe nemmeno iniziare, basti vedere quante assoluzioni vengono decretate dai Tribunali perchè “il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto“. E se dei magistrati sbagliano è arrivato il tempo che se ne assumano le responsabilità, mettendo fine alle “protezioni” di casta. Non sono e non possono essere degli “intoccabili”.

La Consulta ha ricordato che l’udienza predibattimentale è stata introdotta dal legislatore per consentire sin da subito a un giudice di verificare l’effettiva necessità di un dibattimento, a fronte della constatazione che più della metà dei processi a citazione diretta si concludeva, prima della riforma, con un’assoluzione. “Un processo destinato a un prevedibile esito assolutorio – ha proseguito la Corte Costituzionale – comporta uno spreco di energie del già sovraccarico sistema giudiziario penale, e produce altresì una “irragionevole compressione dei diritti costituzionali (personali e patrimoniali) degli imputati, la cui esistenza è sempre sconvolta dalla pendenza di un processo penale, che spesso determina altresì gravi pregiudizi alla loro vita professionale e relazionale”.
La Corte ha inoltre ribadito che “un’azione penale doverosa secondo la logica dell’art. 112 della Costituzione” è “solo un’azione penale esercitata con prudenza e responsabilità, sulla base di indagini complete, che non abbiano trascurato gli elementi di prova a favore dell’imputato”. Il pubblico ministero – cui la Costituzione garantisce l’indipendenza da ogni altro potere per evitarne indebiti condizionamenti e assicurare l’eguale applicazione della legge penale a tutti i consociati – è quindi tenuto a esercitare l’azione penale soltanto se, all’esito di indagini complete, la notizia di reato risulti effettivamente “sorretta da evidenze di tale consistenza e coerenza da rendere ragionevolmente prevedibile la condanna in giudizio dell’imputato, allo standard probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio”.
udienza-predibattimentaleLaddove invece la notizia di reato sia rimasta non sufficientemente riscontrata, nonostante lo svolgimento di indagini effettive e diligenti, si imporrà la regola opposta della rinuncia all’esercizio dell’azione penale, e il conseguente obbligo di chiedere l’archiviazione del procedimento. Tutto ciò posto, non può ritenersi che all’ipotesi di lacunosità delle indagini evidenziata dal ricorrente – ossia all’eventualità che il pubblico ministero abbia in concreto omesso di ricercare o allegare singoli elementi di prova a favore dell’imputato – si dovrà necessariamente porre rimedio in sede di udienza predibattimentale.
Nei processi a citazione diretta, infatti, a una simile patologia potrà porsi tempestivo rimedio durante il dibattimento, che è di solito destinato a essere definito nell’arco di una o poche udienze. La mancata previsione di un potere del giudice dell’udienza predibattimentale di assumere prove a favore dell’imputato non determina nemmeno un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’udienza preliminare, né si pone in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo.
L’udienza predibattimentale presenta, infatti, una logica e una struttura differente rispetto all’udienza preliminare e si colloca in una fase diversa del procedimento penale. Quanto alla lunghezza dei tempi processuali, d’altra parte, niente garantisce che l’anticipazione di una prova in sede predibattimentale da parte del giudice risulti davvero decisiva, essendo anzi ben possibile che essa – comportando di regola il rinvio ad altra udienza – si traduca in un complessivo allungamento dei tempi di definizione del processo, specie laddove la prova stessa debba essere poi ripetuta durante il dibattimento.





