Ancora una volta tutto da rifare per una nomina designata (o lottizzata ?) del Csm, il Consiglio superiore della Magistratura. E’ il caso della presidenza del Tribunale di Trani, nella Bat in Puglia. L’incarico venne assegnato, o meglio pilotato in favore del magistrato Salvatore Casiello, nomina cui si oppose mediante ricorso il magistrato concorrente Saverio Umberto De Simone , accolto dal Consiglio di Stato che ha annullato la decisione del Csm, organo di autogoverno dei giudici, le cui decisioni molto spesso vengono annullate.

Una decisione definitiva, quella della giustizia amministrativa, che ha ribaltato anche la sentenza del Tar del Lazio, che aveva respinto il ricorso di De Simone confermando la nomina di Casiello. I giudici del Consiglio di Stato invece hanno accolto e condiviso le motivazioni opposte dal ricorrente, che contestava lla valutazione e la conseguente nomina del Csm , in quanto non erano state debitamente valutate importanti esperienze professionali ed extragiudiziarie di De Simone.
Ma non soltanto, in quanto contestualmente non erano state valutate le funzioni svolte e quindi sarebbe stato compiuto un errore persino nel calcolo dell’anzianità di servizio. De Simone nel proprio ricorso aveva contestato anche il criterio utilizzato per privilegiare automaticamente le esperienze direttive rispetto a quelle semidirettive, senza un’analisi concreta e basata su dati oggettivi.

Adesso per la nuova designazione del Presidente del Tribunale di Trani, in quanto una eventuale conferma della nomina di Casiello è da escludere, dovrà essere motivata dal Csm con più attenzione ed equilibrio nelle proprie valutazioni, onde evitare ulteriori contestazioni . E tutto questo in un momento delicato per gli uffici giudiziari di Trani, che peraltro soffre le carenze irrisolte degli uffici del Giudice di Pace.
Una situazione questa che evidenzia ancora di più la necessaria riforma della giustizia, e quindi della magistratura, che pensa solo e soltanto alle proprie carriere, purtroppo molto spesso determinate dall’appartenenza correntizia invece del necessario merito e competenza.





