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9 Marzo 2026 11:41

PER IL CONSIGLIO DI STATO LEGITTIMO OBBLIGO VACCINALE PER PERSONALE SANITARIO

Palazzo Spada ha chiarito in particolare che l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

di Francesca Lauri

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7045/2021 pubblicata oggi ha respinto l’istanza di alcuni medici, paramedici, farmacisti e parafarmacisti ed altri operatori sanitari della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati, confermando l’obbligo vaccinale contro il virus Sars- CoV-2, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021.  L’art. 4, infatti, dispone che, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del Piano strategico nazionale finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale – e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, «al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza», gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della l. n. 43 del 2006, che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

Il Consiglio di Stato, superate le questioni processuali che avevano indotto il TAR Friuli Venezia Giulia
a dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la legittimità dell’obbligo vaccinale sottolineando che quest’ultimo è imposto a tutela non solo del citato personale, impegnato nella lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2, ma anche dei pazienti e delle persone più fragili che sono ricoverate o si recano comunque nelle strutture sanitarie o socioassistenziali.

Palazzo Spada ha chiarito in particolare che l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) che grava su tutti i cittadini, a cominciare dal personale sanitario, nei confronti dei soggetti più vulnerabili e che sarebbero più esposti alle conseguenze gravi o addirittura letali del virus per via del contatto con soggetti non vaccinati.

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