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16 Maggio 2024 02:32
16 Maggio 2024 02:32

LA PROVINCIA DI TARANTO ANCORA UNA VOLTA SCONFITTA AL TAR PUGLIA PER UNA GARA “ALLEGRA”…

Il TAR di Lecce annulla per la seconda volta l’esito dell’appalto indetto dalla Provincia di Taranto per la realizzazione del collegamento della SS7 con l’Aeroporto di Grottaglie.

di REDAZIONE CRONACHE

Con sentenza pubblicata ieri mattina il TAR Puglia, sezione di Lecce, Presidente Ettore Manca, estensore Silvio Giancaspro, ha annullato ancora una volta l’aggiudicazione dell’appalto di 12 milioni di euro indetto dalla Provincia di Taranto per l’esecuzione dei lavori di collegamento della SS7 con l’aeroporto di Grottaglie, finanziato interamente dalla Regione Puglia nell’ambito del Patto per lo Sviluppo 2014/2020. E’ stato accolto il ricorso proposto dalla società Pype Lyne di Pisticci, difesa dall’Avv. Luigi Quinto, avverso l’esito della gara, aggiudicata ad un raggruppamento di imprese con capogruppo la società Eurocogen di Potenza.

La società ricorrente aveva presentato la migliore offerta sia in termini economici sia in termini qualitativi ma era stata esclusa, una prima volta, all’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta per aver formulato una soluzione progettuale giudicata non congrua dall’Amministrazione.

Da qui la proposizione di un primo ricorso. Con sentenza dello scorso gennaio il TAR aveva giudicato illegittima l’esclusione, rilevando la violazione del principio del contraddittorio. Questo perché il RUP aveva introdotto nella valutazione finale di incongruità elementi nuovi, non riconducibili a quelli evidenziati nella precedente richiesta di chiarimenti. Il TAR aveva rilevato un ulteriore profilo di illegittimità per avere il RUP svolto la propria indagine sui singoli elementi dell’offerta senza operare il necessario giudizio globale sull’incidenza e sulla rilevanza di quegli elementi sulla tenuta complessiva dell’offerta.

Il presidente della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti

All’esito della decisione del TAR Puglia, la Provincia di Taranto ha riattivato il procedimento di verifica dell’offerta Pype Lyne, pervenendo nuovamente ad un giudizio di esclusione per incongruità. Quest’ultima si è però nuovamente rivolta al TAR, assistita dall’Avv. Quinto, per contestare la violazione dei principi affermati nella sentenza. Ed anche questa volta il Giudice Amministrativo ha nuovamente dato ragione alla società, censurando per la seconda volta l’operato del RUP dell’ Amministrazione Provinciale di Taranto che ha manifestato i suoi evidenti limiti tecnici ma anche giuridici.

In particolare, con riferimento al giudizio di anomalia, si legge in sentenza che “emerge in modo immediato che tale conclusione non è supportata da dati univoci e oggettivamente riscontrabili, per il semplice fatto che il RUP non ha quantificato l’ammontare complessivo dei costi che a suo dire risulterebbero non giustificati, ciò che non consente di stabilire se gli stessi costi possano essere compensati o meno dall’utile di impresa e dalle ulteriori economie di gestione, pure indicate dalle ricorrenti nelle proprie giustificazioni. Ciò che manca nel ragionamento del RUP è la quantificazione analitica dei costi afferenti alle specifiche lavorazioni non giustificate e quindi il raffronto comparativo tra la relativa sommatoria e i margini di utile dichiarati dal raggruppamento ricorrente (a cui devono essere cumulate le ulteriori economie di gestione indicate nei giustificativi). La detta carenza inficia in radice le valutazioni sottese al giudizio sull’anomalia dell’offerta, non essendo stata allegata in atti l’evidenza oggettiva, sotto il profilo economico, della rilevanza decisiva delle criticità ravvisate dal RUP”.

Ha aggiunto ancora il TAR, stigmatizzando l’operato degli uffici provinciali, che “la valutazione sulla anomalia dell’offerta, a differenza da quanto sembra emergere dalle valutazioni complessivamente articolate dal RUP nel corso del procedimento di gara, non si risolve in un giudizio sulla figura dell’imprenditore (…), ma attiene alla sostenibilità economica dell’offerta e alla praticabilità delle relative condizioni, ove raffrontate con le dinamiche del mercato di riferimento al momento della verifica, sicché l’acquisizione di preventivi, ancorché privi di accettazione, in concomitanza del sub procedimento di verifica (e quindi in prossimità della sottoscrizione del contratto), deve essere ritenuta idonea e sufficiente allo scopo”.

Sentenza-TAR-Grotttaglie

La Provincia dovrà ora riattivare per la terza volta il procedimento di verifica di congruità dell’offerta. “L’auspicio – ha dichiarato l’Avv. Quintoè che gli uffici provinciali si attengano questa volta alle regole elaborate dalla giurisprudenza e ribadite dal TAR per condurre la verifica dell’offerta nel rispetto dei principi di trasparenza e del contraddittorio. E’ singolare – ha aggiunto il legale della società – quanto accaduto nel corso del precedente procedimento. Il Dirigente ha correttamente sollecitato un contraddittorio con l’impresa titolare della migliore offerta che il RUP ha però disatteso”. La conseguenza è stata l’annullamento per la seconda volta del giudizio di anomalia. E tutto ciò graverà sulle tasche dei contribuenti e sull’ennesimo ritardo della Provincia di Taranto che si sta distinguendo in materia di lavori pubblici, per i propri evidenti limiti tecnici e politici.

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