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28 Marzo 2024 12:08
28 Marzo 2024 12:08

La Corte di giustizia europea boccia e smentisce l’Italia: le concessioni sulle spiagge vanno messe all’asta

La proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2020 per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi prevista dalla legge italiana secondo la Corte di giustizia "impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati"

Schermata 2016-07-14 alle 15.23.41Il Governo italiano mentre è  impegnato a trattare con l’Unione europea il salvataggio della banche e la tutela dei risparmiatori che rischiano di vedere bruciati miliardi dei loro risparmi, ha ricevuto uno schiaffo sonoro dalla Corte europea di giustizia, che potrebbe bruciare migliaia di posti di lavoro e milioni di euro investiti.  Il tribunale di Lussemburgo nella sentenza pubblicata oggi con la quale spiega come la proroga automatica e generalizzata fino al 31 dicembre 2020 per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi prevista dalla legge italiana scrive nero su bianco che “le concessioni sulle spiagge italiane vanno messe a gara”  aggiungendo che la situazione attuale “impedisce di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati” il che vuol dire che da oggi le circa 30mila imprese attive sul territorio italiano rischiano di essere considerate “abusive”.

L’attenzione del settore italiano degli stabilimenti balneari è puntata da mesi sulla spinosa vicenda. La vigente normativa nazionale  prevede una proroga automatica e generalizzata della data di scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). Nonostante tale norma di legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata tuttavia negata la proroga delle concessioni, che hanno determinato ui il ricorso contro tali provvedimenti di diniego. I giudici italiani per risolvere la questione  si sono rivolti alla Corte di Giustizia che  ha sottolineato oggi come sia competenza del giudice nazionale verificare se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali.

In realtà la decisione proveniente dal Lussemburgo era in qualche modo attesa e prevista.  dopo il ‘no’ della Commissione europea sulla proroga delle concessioni  in quanto in contrasto con la direttiva che per le concessioni demaniali prevede un’asta pubblica per l’assegnazione. Secondo l’Ue, infatti, si tratta di “servizi su suolo pubblico” e in quanto tali devono essere aperti alla libera concorrenza come stabilito dalla direttiva Bolkestein, una norma del 2006 entrata in vigore in Italia nel gennaio del 2010.

Quindi, “il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre – nel caso in cui la direttiva sia applicabile – deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità)”, mentre la proroga automatica delle autorizzazioni “non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione”.

La direttiva mentre permette agli Stati di stabilire la procedura di selezione per motivi imperativi di interesse generale, come la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che possano ammortizzare gli investimenti effettuati, chiarisce che  “considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione“. L’articolo 12 della direttiva europea vieta una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.

La Corte europea di giustizia ha chiarito che nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero, “la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento“.

Non può essere invocato” il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti ” per giustificare una tale disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza“.

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