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28 Marzo 2024 12:20
28 Marzo 2024 12:20

Italia, il Paese di Pulcinella: le auto con targa estera, senza assicurazione non si possono multare !

Sebbene un veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all'art. 193 C.d.S., in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa.

ROMA – Per i veicoli muniti di targa di immatricolazione estera, in uno degli Stati indicati nel decreto ministeriale n. 86/2008, non è obbligatorio dimostrare la regolare copertura assicurativa del mezzo. Ciò significa che non saranno a questi applicabili le sanzioni previste dall’art. 193 del Codice della Strada, neppure nel caso in non si sia proceduto all’obbligo di munire il veicolo, circolante in Italia da oltre un anno, di targa e documenti italiani.

Lo ha affermato il Ministero dell’Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, in una nota del 3 aprile scorso avente a oggetto l’applicazione dell’art. 193 del Codice della Strada a veicoli immatricolati in diverso Stato UE, ma continuativamente stazionanti nel territorio italiano. La nota giunge a seguito di richiesta del Consorzio Polizia Municipale di Padova Ovest e concerne la possibilità di applicare o meno, anche ai veicoli con targa straniera, le sanzioni stabilite dal Codice della Strada in caso manchi la copertura assicurativa. Il Ministero rammenta quanto confermato dall’UCI (Ufficio Centrale Italiano), ossia che per i veicoli muniti di targa di immatricolazione di uno degli Stati indicati indicati nell’allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 86/2008, vige il principio della cosiddetta “copertura presuntiva“.

Quando la carta verde non è necessaria. Il Viminale si riferisce ai veicoli immatricolati nei seguenti paesi: Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Infatti, se un veicolo è immatricolato in uno di questi Stati, l’obbligo di assicurazione nel territorio italiano si considera automaticamente assolto ed, addirittura, incredibilmente la Polizia non deve nemmeno effettuare il controllo dei documenti assicurativi.

La circolare del Ministero dell’Interno non è frutto di un’iniziativa italiana. Tutto nasce da accordi e normative internazionali. In ragione di quanto sostenuto dall’UCI, deve ritenersi che per tali veicoli vada esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 193 C.d.S. anche quando, attraverso qualsiasi mezzo, sia accertato che il veicolo immatricolato in uno di quei paesi sia effettivamente sprovvisto di RC auto.

Ad analoga conclusione, precisa la nota, si perviene nel caso in cui venga accertato che il veicolo circoli sul territorio dello Stato da oltre un anno e non si sia proceduto alla sua “nazionalizzazione” tramite immatricolazione. In tal caso, si precisa, sebbene il veicolo circoli illegittimamente sul territorio dello Stato in quanto non più in circolazione internazionale, si ritiene che non possano essere contestate le violazioni di cui all’art. 193 C.d.S., in ragione della sussistenza di una regolare immatricolazione straniera e della relativa copertura assicurativa.

Una lettura normativa quantomeno preoccupante che rischia di incentivare coloro che si nascondono dietro una targa estera per eludere gli obblighi di legge, sfuggendo alle rilevazioni automatiche circa le infrazioni stradali, al pagamento delle tasse sul veicolo e, tra l’altro, anche all’obbligo assicurativo.

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