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2 Maggio 2024 13:53
2 Maggio 2024 13:53

Ecco il testo del provvedimento dell’Antitrust a Vittorio Sgarbi che lo ha spinto alle dimissioni

Il provvedimento dell' Antitrust si conclude con la delibera secondo cui il sottosegretario, con i suoi incarichi di critico d'arte, avrebbe violato la legge. Sgarbi ricorrerà al TAR

Questo il testo integrale del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui si rileva una violazione della legge da parte di Sgarbi per le sue attività professionali in qualità di critico d’arte. Dopo questa delibera il sottosegretario per protesta ha annunciato le proprie dimissioni

L’ AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 31 gennaio 2024;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215;

VISTO il Regolamento sul conflitto di interessi, adottato con delibera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 16 novembre 2004, n. 13779, come da ultimo modificato con delibera del 18 maggio 2016, n. 26042 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 2022, con il quale il Prof. Vittorio Sgarbi è stato nominato Sottosegretario di Stato per la Cultura;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Sgarbi sono state delegate le attribuzioni relative a taluni atti di competenza del Ministro della Cultura;

VISTA la denuncia nei confronti del Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Sgarbi, trasmessa, nelle date 20 e 24 ottobre 2023, dal Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura;

VISTA la delibera n. 30841 del 31 ottobre 2023, con la quale l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 6, della legge n. 215/2004 e dell’articolo 8 del Regolamento, nei confronti del Prof. Vittorio Sgarbi, per presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 215/2004;

VISTA la delibera n. 30876 del 21 novembre 2023, con la quale l’Autorità ha disposto l’estensione oggettiva del procedimento istruttorio avviato nei Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti del Prof. Vittorio Sgarbi, per presunta violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e comma 2, della legge n. 215/2004;

VISTA la risposta alla richiesta di informazioni e la relativa documentazione prodotta dalla Parte in data 1° dicembre 2023;

VISTA la memoria difensiva e la relativa documentazione prodotta dalla Parte in data 20 dicembre 2023;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, notificata in data 11 gennaio 2024, nella quale, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del Regolamento, è stato fissato il termine per la conclusione degli accertamenti alla data del 30 gennaio 2024 ed è stato contestualmente fissato il termine per la presentazione di memorie conclusive e/o documenti alla data del 25 gennaio 2024;

VISTA la memoria finale e la relativa documentazione prodotta dalla Parte in data 25 gennaio 2024;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

I.1 La Parte

1. Con D.P.R. 31 ottobre 2022, il Prof. Vittorio Sgarbi (di seguito, anche “la Parte”) è stato nominato Sottosegretario di Stato per la Cultura nel Governo Meloni. La formale assunzione della carica è avvenuta con il giuramento prestato il 2 novembre 2022.
2.
 Con decreto 28 dicembre 2022 del Ministro della cultura, al Prof. Sgarbi sono state delegate le attività e le funzioni concernenti le seguenti materie:
– musei, aree e parchi archeologici statali, a eccezione degli istituti dotati di autonomia speciale;
– arte e architettura contemporanea;
– sicurezza del patrimonio culturale.

I.2 Le verifiche dell’Autorità successive alla nomina

3. In data 16 dicembre 2022, il Prof. Vittorio Sgarbi ha reso la dichiarazione prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge n. 215/2004, relativa alle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, della stessa legge. Successivamente il Sottosegretario ha reso alcune dichiarazioni integrative e prodotto documenti.
4. Sulla base delle informazioni e dei documenti complessivamente acquisiti, nonché delle verifiche condotte dagli uffici, in data 16 maggio 2023, l’Autorità ha deliberato l’archiviazione del fascicolo. In particolare, sono state ritenute compatibili con la carica di governo le seguenti posizioni ricoperte dal Prof. Sgarbi al momento dell’assunzione della carica di Sottosegretario di Stato: assessore al Comune di Viterbo, con delega a bellezza e monumenti; sindaco del Comune di Sutri1; prosindaco del Comune di Urbino; commissario generale alle belle arti e ai musei di Codogno; responsabile nazionale per la valorizzazione dei beni culturali, storici e artistici di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani; Presidente del MART –Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto; Presidente della Fondazione Gypsoteca e Museo Canova di Possagno; Presidente della Fondazione Ferrara Arte; Presidente del Consiglio di Amministrazione del MAG – Museo dell’Alto Garda; Presidente del Parco della antichissima città di Sutri; membro del Comitato scientifico della Galleria Nazionale di Urbino; membro del Comitato scientifico del Museo Galileo di Firenze; membro del comitato scientifico delle Gallerie dell’Accademia di Venezia; Direttore artistico della Fondazione Pallavicino ONLUS di Genova; Direttore artistico della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito; Presidente di Rinascimento Associazione Culturale.

5. Con riferimento all’attività giornalistica, il 12 gennaio 2023 il Prof. Sgarbi ha depositato una nota, datata 3 gennaio 2023, con la quale lo stesso ha comunicato al Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, la propria “autosospensione temporanea” sino alla data di cessazione dell’incarico di governo.
6. A seguito di specifica richiesta dell’Autorità circa lo svolgimento in concreto dell’attività di giornalista, il Prof. Sgarbi, con messaggio di posta elettronica del 20 aprile 2023, ha dichiarato che la stessa ha «carattere saltuario, trattandosi di pochi articoli sporadici attinenti esclusivamente alla formazione artistica e all’attività culturale» dell’autore.
7.
 Dall’analisi dei temi trattati negli articoli pubblicati dopo l’assunzione della carica di governo, è emerso che in un rilevante numero di casi gli stessi avevano a oggetto temi di attualità e/o di costume, non riferibili alle materie di competenza del Ministero, mentre gli articoli aventi a oggetto materie connesse con la carica rappresentavano una quota residuale. Considerato il carattere occasionale e marginale dell’attività professionale svolta nelle materie direttamente connesse con la carica di governo, l’Autorità ha ritenuto che la stessa non valesse ad integrare la fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004. Di detta valutazione è stata data informativa alla Parte nella comunicazione di archiviazione.
8. Quanto alla carica di Presidente della Fondazione Cavallini-Sgarbi, escluso che alla stessa potesse applicarsi l’eccezione di cui all’articolo 1, comma 2, legge 13 febbraio 1953, n. 60, richiamato dall’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge n. 215/2004 (cariche in enti culturali), l’Autorità si è limitata a prendere atto di quanto dichiarato dal Sottosegretario «in ordine al carattere soltanto saltuario e residuale delle attività di rilievo imprenditoriale esercitate dall’ente», riservandosi «di vigilare sulle attività che saranno svolte in futuro dalla Fondazione, al fine di verificare la persistenza delle predette condizioni»

II. IL PROCEDIMENTO

II.1 L’avvio

9. In data 20 ottobre 2023 il Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura ha trasmesso all’Autorità, per la valutazione dei profili di competenza, una e-mail pervenuta in pari data al Ministero dalla casella di posta elettronica eventi@vittoriosgarbi.it, avente a oggetto “Denuncia illeciti del Sottosegretario Vittorio Sgarbi” .
10. Il messaggio di posta elettronica, privo di sottoscrizione, era rivolto al Presidente del Consiglio e al Ministro della Cultura, ma recava in indirizzo una pluralità di altri soggetti/uffici di Governo, tra i quali varie articolazioni dello stesso Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
11. L’autore del messaggio imputava al Sottosegretario di Stato e al suo Capo Segreteria Antonino Ippolito, una pluralità di illeciti «che li coinvolgono direttamente e in concorso con altri soggetti», tra i quali era espressamente menzionata la compagna del Prof. Sgarbi, Sig.ra Sabrina Colle.
12. Nello specifico, secondo la denuncia pervenuta in Autorità, i collaboratori del Prof. Sgarbi, Antonino Ippolito e Sabrina Colle, condurrebbero con soggetti terzi «vere e proprie trattative con l’unico obbiettivo di avvantaggiarsi e ottenere una contropartita, ovvero un indebito profitto economico, che realizzano attraverso accordi commerciali, il cui oggetto è la prestazione d’opera da parte del prof. Vittorio Sgarbi». Verrebbero così organizzati «eventi ad hoc (presentazioni dei Suoi ultimi Libri o messa in scena dei Suoi Spettacoli)» ovvero, nel caso in cui gli eventi siano già programmati «da parte di Amministrazioni, Enti od Organizzazioni Locali, s’inserisce la presenza del Sottosegretario all’inaugurazione di Mostre, Musei ed eventi di vario genere».
13. Sempre secondo la denuncia anonima, gli accordi aventi a oggetto la partecipazione del Prof. Sgarbi ai predetti eventi sarebbero stati conclusi e gestiti per lo più dalla società ARS S.r.l.s., «una Società fittiziamente amministrata da Antonino Ippolito (già Suo Capo Segreteria) e la cui effettiva titolarità, è palesemente riconducibile allo stesso prof. Sgarbi e alla di Lui compagna, Sabrina Colle». Gli accordi in considerazione sarebbero stati conclusi mediante la sottoscrizione di contratti per prestazione d’opera nei quali «da una parte vi è il richiedente, denominato “ORGANIZZATORE” e dall’altra il “PRODUTTOREAntonino Ippolito, che in qualità di amministratore unico della suddetta Società […] garantisce per così dire “la presenza del prof. Vittorio Sgarbi” dietro corrispettivo di un “gettone di presenza” e dei relativi oneri di rimborsi spese (viaggi, auto, autisti, hotel e cene)». In altri casi la partecipazione del Prof. Sgarbi sarebbe concordata e gestita dalla società Hestia S.r.l., ovvero con «il coinvolgimento anche di altri soggetti oltre che di Società, Fondazioni e Associazioni Culturali»
14. Nella segnalazione è riportato un elenco di eventi ai quali, a partire dal mese di febbraio 2023, il Prof. Sgarbi avrebbe partecipato o sarebbe stato in procinto di partecipare alla data dell’invio, con i relativi corrispettivi ammontanti a un totale di 169.000 euro, nonché un secondo elenco contenente gli accordi in corso di finalizzazione, i cui corrispettivi sono quantificati in 33.000 euro. Per gli eventi inclusi in entrambi gli elenchi, l’autore della segnalazione ha allegato documenti di vario genere attestanti le intese intercorse con gli organizzatori, ovvero le somme richieste o i pagamenti effettuati.
15. In data 24 ottobre 2023 il Capo di Gabinetto del Ministero della Cultura ha nuovamente trasmesso all’Autorità la denuncia anonima sopra descritta, corredata dagli stessi allegati e da un articolo di pari data del Fatto Quotidiano, dal titolo “Sgarbi è al governo e incassa cachet d’oro: la legge lo vieta”. Nella nota di trasmissione era, altresì, riportata la richiesta del Ministro «di sapere se quanto rappresentato risulti compatibile con quanto disposto dalla legge n. 215 del 2004».
16. Con delibera n. 30841 del 31 ottobre 20236, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Sottosegretario di Stato Prof. Vittorio Sgarbi, avente a oggetto la possibile violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215, con riferimento alle attività professionali che questi, secondo la denuncia anonima sopra sintetizzata e sulla base di alcune preliminari verifiche condotte dagli uffici dell’Autorità, avrebbe continuato a esercitare anche dopo l’assunzione della carica di governo.

II.2 L’ampliamento oggettivo

17. Nel corso delle verifiche aventi a oggetto le circostanze di cui alla denuncia anonima, è emerso che all’interno del sito Internet www.vittoriosgarbi.it erano offerti al pubblico libri scritti dalla Parte, corredati di dedica personalizzata. È stato, altresì, verificato che il nome di dominio “vittoriosgarbi.it” è intestato allo stesso Prof. Sgarbi, in virtù di registrazione effettuata in data 9 febbraio 2017. Quanto ai contenuti del sito, gli stessi sono concepiti e realizzati come una sorta di dialogo diretto tra il critico d’arte e i visitatori.
18. In considerazione di quanto sopra, con delibera n. 30876 del 21 novembre 2023, l’oggetto del procedimento è stato esteso alla possibile violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e comma 2, legge n. 215/2004, con riferimento alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali che il Prof. Sgarbi avrebbe svolto attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it.

II.3 L’iter

19. Nel corso del procedimento sono state inviate richieste di informazioni al Prof. Sgarbi e alle due società che nella denuncia anonima sono indicate come riconducibili allo stesso Sottosegretario e attive nell’organizzazione delle varie attività in cui questi è impegnato (Ars S.r.l.s. e Hestia S.r.l. Unipersonale: di seguito, rispettivamente, anche “Ars” e “Hestia”).
20. Sono state anche sottoposte richieste di informazioni a ventitré fra enti pubblici, privati e società che, sempre secondo la denuncia anonima ovvero sulla base di notizie rinvenute su Internet, avrebbero organizzato eventi che hanno visto la partecipazione del Prof. Sgarbi in qualità di relatore, autore di libri, conferenziere, ecc.. In taluni casi si è presentata la necessità di richiedere chiarimenti e integrazioni. Da ultimo, è stata effettuata una richiesta di informazioni e una successiva richiesta di chiarimenti all’Università degli Studi di Enna “Kore”.
21. La Parte ha effettuato cinque accessi agli atti del fascicolo istruttorio7.
22. In data 11 gennaio 2024, è stata notificata la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie.
23. Il Prof. Sgarbi ha depositato una prima memoria difensiva in data 20 dicembre 20238 e la memoria conclusiva in data 25 gennaio 20249.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

III.1 La richiesta di informazioni al Prof. Vittorio Sgarbi

24. Con richiesta di informazioni del 31 ottobre 202310, al Prof. Sgarbi sono stati sottoposti i seguenti quesiti:
a) specificare i rapporti contrattuali ed economici intercorrenti con le società Ars S.r.l.s. e Hestia S.r.l. Unipersonale, allegando idonea documentazione giustificativa;
b) a decorrere dal 2 novembre 2022 sino a oggi, specificare gli eventi ai quali la S.V. ha partecipato in qualità di relatore, conferenziere, ospite d’onore, ecc., a esclusione di quelli ai quali Ella ha partecipato in ragione della carica di Governo ricoperta, ovvero in rappresentanza istituzionale del Ministero della cultura e/o su incarico del Ministro;
c) per ciascuno degli eventi sopra indicati, si chiede: a) di indicare gli elementi identificativi del soggetto organizzatore; b) di riferire se la partecipazione è avvenuta in seguito a rapporti intercorsi direttamente tra la S.V. e l’organizzatore, ovvero in forza di attività di intermediazione, rappresentanza o di qualsiasi altra natura, esercitata da soggetti terzi, indicandone, in tal caso, l’identità; c) i criteri in forza dei quali è stato determinato l’eventuale corrispettivo e le modalità di liquidazione dello stesso.

III.1.a)La risposta del Prof. Sgarbi al quesito sub a)

25. In data 1° dicembre 2023, la Parte ha depositato una nota11 nella quale, con riferimento al primo quesito, ha dichiarato che Ars e Hestia «sono partecipate e gestite da persone di fiducia del Prof. Vittorio Sgarbi» e che, quanto alla prima, «non vi è una formalizzazione contrattuale dei rapporti», mentre con Hestia i rapporti sono regolati da un documento – allegato alla risposta 12 – stipulato in data 2 agosto 2019. Tale documento è una sorta di atto unilaterale con il quale il Prof. Vittorio Sgarbi «dichiara» che Hestia «detiene ogni diritto allo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno del sottoscritto, nonché pieno mandato a trattare per proprio nome e conto le condizioni economiche e normative delle proprie prestazioni». Il documento precisa che Hestia «potrà liberamente utilizzare, commercializzare, cedere e trasferire ogni diritto di sfruttamento economico derivante dalla cosiddetta opera dell’ingegno del sottoscritto».
26. Il Prof. Sgarbi ha altresì precisato che, per taluni degli eventi indicati in risposta al quesito sub c), Ars e Hestia «si sono occupate della ideazione, programmazione e comunicazione alla stampa di ciascun evento, sostenendone i costi organizzativi e di logistica». Il Sottosegretario ha infatti affermato di aver dato, successivamente all’assunzione della carica di governo, «la propria disponibilità a partecipare a determinati eventi, compatibili con l’agenda istituzionale, a condizione che non si dovesse occupare direttamente dell’organizzazione, né sostenere i relativi costi organizzativi e di logistica». Il Prof. Sgarbi ha, altresì, precisato, riguardo agli eventi organizzati dalle due società, di non aver percepito alcun compenso.

III.1.b)La risposta del Prof. Sgarbi al quesito sub b)

27. Il Prof. Sgarbi ha fornito un elenco degli eventi ai quali ha partecipato nel periodo compreso tra il 2 novembre 2022 e il 20 novembre 2023, classificando tali partecipazioni in base ai ruoli svolti: i) Ruolo di interprete in spettacoli teatrali tratti da libri e testi di cui il Prof. Sgarbi è autore; ii) Ruolo di autore di libri; iii) Ruolo di relatore; iv) Ruolo di critico d’arte ad eventi di inaugurazione di mostre; v) Lezioni magistrali ed interventi in qualità di storico e critico d’arte; vi) Ruolo di opinionista in programmi televisivi.

28. Per tali eventi la Parte ha puntualizzato che gli stessi «non presentano alcuna connessione materiale con l’oggetto delle deleghe».
29. Considerando le sole prime cinque tipologie di partecipazioni sopra riportate, gli eventi a cui il Sottosegretario risulta aver partecipato nel periodo in esame ammontano a un totale di centoventuno, così ripartiti: diciassette nel ruolo di interprete in spettacoli teatrali; cinquantuno nel ruolo di autore di libri; due nel ruolo di relatore; trentuno nel ruolo di critico d’arte in inaugurazioni di mostre; venti come autore di lezioni magistrali. Tali eventi si sono tenuti in varie località, toccando pressoché tutte le regioni italiane, con una media di circa uno ogni tre giorni.
30. Il Prof. Sgarbi ha, infine, dichiarato essere stati annullati dagli organizzatori i seguenti eventi già programmati: presentazione del libro “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, programmata a Civitavecchia per il 27 agosto 2023; intervento alla tavola rotonda “Terre RAEE. Elettronica, tessile e terre rare: l’economia si rinnova”, programmato a Rimini per il 7 novembre 2023, nell’ambito della Fiera Ecomondo; intervento all’inaugurazione della mostra di Franco Azzinari, organizzata dal Comune di San Demetrio Corone per il 30 ottobre 2023; intervento a una giornata di studio intitolata “Arte e Diritto” presso il Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale; presentazione del libro “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”, programmata nel comune di Villadossola per il 3 dicembre 2023.

III.1.c) La risposta del Prof. Sgarbi al quesito sub c)

31. Il Prof. Sgarbi ha prodotto una tabella nella quale, per ciascuno degli eventi cui ha partecipato, indica le generalità dell’organizzatore, il soggetto che ha intrattenuto i rapporti con l’organizzazione – a meno di rapporto diretto con l’interessato – nonché il corrispettivo eventualmente pattuito per la partecipazione. A tale ultimo proposito, la Parte ha precisato che «l’eventuale corrispettivo […] è stato di volta in volta individuato ad esito di una negoziazione privata tra l’organizzatore di ciascun evento e il soggetto referente che ha curato le interlocuzioni e l’organizzazione logistica relative alla partecipazione del prof. Sgarbi».
32. Nei casi in cui è stato previsto un corrispettivo, inoltre, «i pagamenti sono stati effettuati dagli organizzatori tramite bonifico bancario e fatturati dalle società che si sono occupate degli eventi o dal Prof. Sgarbi (per i rapporti intrattenuti direttamente da lui o dalla sua Segreteria)».
33. Il ruolo di intermediario risulta essere stato svolto, in ventisette casi, dal Sig. Sauro Moretti, indicato come “collaboratore del Prof. Sgarbi”, normalmente in raccordo con la segreteria dello stesso. Le società Ars ed Hestia risultano aver intrattenuto i rapporti con gli organizzatori, rispettivamente, per ventuno e otto eventi. Per tutte le rappresentazioni dello spettacolo teatrale “Pasolini Caravaggio” la tabella riferisce essere stato stipulato un “accordo di scrittura artistica tra Corvino Produzioni S.a.s. e il Prof. Vittorio Sgarbi”. Per quattro eventi i rapporti con gli organizzatori sono stati intrattenuti da Contemplazioni S.r.l.. In altri casi, i rapporti con l’organizzatore risultano essere stati tenuti da associazioni quali Lo Stato dell’Arte (otto eventi), Associazione culturale e sportiva dilettantistica Cavalli e Persone (tre eventi) e altre.
34. Per settantotto eventi il Prof. Sgarbi dichiara di non aver ricevuto alcun compenso, mentre per ventiquattro è indicata la somma percepita. Il totale dei compensi che il Prof. Sgarbi risulta aver personalmente incassato ammonta a oltre 110.000 Euro.
35. Per diciotto dei ventuno eventi nei quali Ars ha svolto funzioni di intermediario, quest’ultima è indicata come destinataria di un pagamento per un totale di circa 95.000 Euro. Per cinque degli eventi nei quali Hestia ha intrattenuto i rapporti con gli organizzatori, la tabella riporta pagamenti per un totale di circa 20.000 Euro. In un caso il pagamento di 3.500 Euro è stato ricevuto dalla società Helios S.r.l., successivamente riversati a Hestia a titolo di “rimborso”. Nei casi in cui i rapporti con gli organizzatori degli eventi sono stati intrattenuti da Corvino Produzioni S.a.s. nella tabella non è indicato il pagamento di corrispettivi. Quanto all’associazione Lo Stato dell’Arte, quest’ultima risulta aver ricevuto pagamenti per un totale di circa 20.500 Euro. Il Prof. Sgarbi è, inoltre, intervenuto a due inaugurazioni di mostre organizzate nell’ambito della manifestazione La Milanesiana 2023, per le quali lo stesso ha dichiarato di aver ricevuto un corrispettivo unico, ma non quantificato.
36. Mentre per i casi in cui il corrispettivo è stato percepito da Ars e Hestia, il Prof. Sgarbi espressamente esclude di aver ricevuto pagamenti, con riguardo alle somme incassate da Lo Stato dell’Arte, l’interessato dichiara di aver ricevuto «rimborsi periodici per un ammontare complessivo di 14.000 euro». Con riferimento ai casi in cui vi è stato il coinvolgimento di Corvino Produzioni S.a.s., risultano fatture emesse da Hestia nei confronti di tale società17.
37. Parallelamente ad alcuni degli eventi elencati, sono state organizzate varie forme di offerta al pubblico di libri del Prof. Sgarbi. Nei casi in cui la vendita ha visto il coinvolgimento di librerie, i rapporti con queste ultime sono stati intrattenuti dall’editore (La Nave di Teseo), in altri casi è stata contrattualmente prevista da Ars la predisposizione di un punto vendita di libri da parte dell’organizzatore dell’evento, con riconoscimento di una provvigione sul venduto, ovvero l’acquisto, da parte di quest’ultimo, di un certo numero di copie del volume presentato.

III.2La richiesta di informazioni a Ars

38. Il 31 ottobre 2023 è stata inviata ad Ars una richiesta di informazioni articolata come segue: specificare i rapporti contrattuali intercorrenti con il Prof. Vittorio Sgarbi, allegando ogni documentazione utile alla ricostruzione degli stessi; a decorrere dal 2 novembre 2022 sino a oggi, specificare se codesta Società abbia svolto o stia svolgendo attività di rappresentanza o di qualsiasi altra natura a favore del Prof. Vittorio Sgarbi, finalizzata alla stipula con enti, società, fondazioni, associazioni o altri soggetti pubblici o privati, di contratti aventi a oggetto la partecipazione dello stesso Prof. Sgarbi a eventi culturali quali, a titolo esemplificativo, mostre d’arte, inaugurazioni, ecc.; a tale riguardo si chiede di produrre tutta la corrispondenza intercorsa tra la società e i soggetti di cui sopra, la documentazione di natura contrattuale e precontrattuale, nonché i documenti bancari e fiscali relativi agli incassi e ai pagamenti a essi collegati; con riferimento al medesimo periodo temporale sopra indicato, trasmettere la documentazione bancaria e fiscale relativa alla regolazione dei rapporti economici tra codesta Società e il Prof. Vittorio Sgarbi; trasmettere copia del bilancio contabile 2022 e delle schede contabili a esso collegate, nonché della situazione contabile al 30 settembre 2023 e delle schede contabili a essa collegate.
39. In data 5 dicembre 2023 Ars ha fatto pervenire una memoria con la quale, oltre a fornire le informazioni e i documenti richiesti, evidenzia come, a suo avviso, non sia configurabile alcun “conflitto di interessi” in capo al Sottosegretario. A tale proposito la società sottolinea a) che tutti gli eventi curati da Ars «sono stati tenuti fuori dal recinto istituzionale e organizzati sempre di sera o durante i giorni festivi, perciò oltre il tempo dell’esercizio del suo munus pubblico» e b) come in molti contratti sia chiesto ai committenti «di corrispondere anche il dovuto per le spese di pernottamento, spostamento, carburante e vitto», a conferma che non vengono utilizzati fondi pubblici.

III.2.a)La risposta di Ars al quesito sub a)

40. La società ha dichiarato che il rapporto tra Ars e il Prof. Sgarbi «si fonda sulla fiducia che il Prof. Vittorio Sgarbi ripone nell’attività del Sig. Antonino Ippolito» che di Ars, costituita nel 2017, è socio e amministratore unico. Tra Ars e il Prof. Sgarbi «non esiste contratto alcuno in forma scritta». La fiducia nutrita dal Prof. Sgarbi nei confronti del Sig. Ippolito è attestata, tra l’altro «per il fatto che quest’ultimo è anche il suo addetto stampa e cura i profili social».

III.2.b) La risposta di Ars al quesito sub b)

41. La società ha dichiarato che «Ars non agisce in ragione di un conferimento con rappresentanza» e che già prima dell’assunzione della carica di governo la società ha organizzato «la gran parte degli eventi che vedevano la partecipazione» del Prof. Sgarbi.
42. Per le attività svolte a favore del Prof. Sgarbi, Ars «non pretende alcun compenso od emolumento»: dalla documentazione contabile risultano infatti «pochi bonifici» effettuati dal Prof. Sgarbi ad Ars «per completare le spese che la medesima sostiene nel suo interesse». A tale proposito la società precisa che «]l]’ utile di Ars deriva complessivamente dal coordinamento di tutti gli eventi e, quindi, trae origine dalla corresponsione dei committenti».
43. Nello specifico, «Ars garantisce al Prof. Vittorio Sgarbi noleggio di autovettura, pernottamento, autista, costi (per esempio pasti e carburante)». Per tali spese né Ars, né il Prof. Sgarbi attingono direttamente o indirettamente a fondi pubblici, essendo tra l’altro una delle condizioni per la partecipazione del Prof. Sgarbi ai diversi eventi, che questi non siano organizzati facendo ricorso a fondi pubblici.
44. Ars ha dichiarato che «dal novembre 2022 sino alla data di apertura dell’istruttoria» si è occupata di undici eventi che hanno visto la partecipazione del Prof. Sgarbi19.

III.2.c) La risposta di Ars al quesito sub c)

45. Nessuna documentazione è stata trasmessa relativamente ai rapporti economici tra la società e il Prof. Sgarbi, coerentemente con l’assunto secondo il quale il Prof. Sgarbi non riceve denaro da Ars e, per contro, si limita a effettuare saltuari bonifici a copertura delle spese ove necessario.

III.2.d)La risposta di Ars al quesito sub d)

46. Ars ha depositato tutta la documentazione contabile e bancaria richiesta. Dall’analisi di tali documenti – specie dell’estratto conto bancario – non sono emerse evidenze di trasferimenti diretti di denaro a favore del Sottosegretario.
47. Sono risultate alcune operazioni di ricarica di carte prepagate, nonché il pagamento di canoni relativi al noleggio di autovetture e di polizze RCA. Risultano poi numerosi rimborsi spese – talvolta qualificati come “Rimborso Spese Carburante” – a favore del Sig. Guido Panza e del Sig. Massimo Grasso20.
48. Tra i pagamenti effettuati dalla società, ve ne sono alcuni disposti nell’interesse del Prof. Sgarbi. Il riferimento è, in specie, al bonifico del 15/09/2023 a favore di Bottarel e Foi per 7.500 Euro, la cui causale reca “Fattura Sgarbi ottobre 2022” e al bonifico dell’11/10/2023 a favore di ART Auctions S.r.l., di importo omissato, la cui causale reca “Saldo acquisti Vittorio Sgarbi Per Aste 450 E 451 Fattura 4140A”21. In tale contesto deve altresì essere evidenziato che tra i bonifici ve ne sono alcuni disposti a favore della Sig.ra Francisca Augustin che, secondo la denuncia anonima trasmessa dal Ministero della Cultura, svolgerebbe mansioni di collaboratrice domestica nell’abitazione romana utilizzata dal Prof. Sgarbi22.

III.3 La richiesta di informazioni a Hestia

49. Gli stessi quesiti sottoposti a Ars, sono anche stati inviati a Hestia la quale ha risposto con memoria del 7 dicembre 202323.

III.3.a)La risposta di Hestia al quesito sub a)

50. Hestia è stata fondata nel 2017 dalla compagna del Prof. Sgarbi, Sig.ra Sabrina Colle, che della società è anche socia e amministratrice unica. Hestia ha come oggetto la creazione di contenuti culturali e, in tale quadro, «]l]a signora Colle cura anche gli spettacoli teatrali del prof. Sgarbi», in forza della procura prodotta anche dalla difesa del Prof. Sgarbi 24.

51. Hestia ha allegato alla propria memoria le otto25 fatture di cui al seguente elenco, emesse a partire dal mese di novembre 2022, «nell’interesse dell’attività prestata dal prof. Sgarbi». FPR n. 10 del 09/11/2022, per un importo di 13.500 Euro + IVA, emessa nei confronti di Vandelli Artist S.r.l.s., per «Redazione e consulenza catalogo artista Marcello Vandelli»; FPR n. 11 del 28/11/2022, per un importo di 22.000 Euro + IVA, emessa nei confronti di Corvino Produzioni S.a.s., per «competenze per i servizi consulenza gestione promozione svolti nel periodo Luglio-Agosto-Settembre 2022»; FPR n. 1 del 02/02/2023, per un importo di 2.500 Euro + IVA, emessa nei confronti di Sanfelice 1893 Banca Popolare, S.c.p.A., per «intervento del Prof. Vittorio Sgarbi tenutosi presso il Palaround Table il 12/01/2023»; FPR n. 2 del 15/02/2023, per un importo di 2.500 Euro + IVA, emessa nei confronti di Vandelli Artist S.r.l.s., per «organizzazione evento incontro Vittorio Sgarbi con studenti presso Palaround Table di San Felice sul Panaro del 12 gennaio 2023»; FPR n. 3 del 22/05/2023, per un importo di 22.000 Euro + IVA, emessa nei confronti di Corvino Produzioni S.a.s., per «competenze per i servizi consulenza gestione promozione svolti nel periodo Gennaio-Febbraio 2023»; FPR n. 4 del 24/05/2023, per un importo di 22.000 Euro + IVA, emessa nei confronti di Corvino Produzioni S.a.s., per «competenze per i servizi consulenza gestione promozione svolti nel periodo Marzo-Aprile 2023»; FPR n. 5 del 11/09/2023, per un importo di 5.000 Euro + IVA, emessa nei confronti di Italia Net Services S.C.p.A, per «Comunicazione evento Ins…ieme per l’arte dell’11 settembre 2023 a Roma»; FPR n. 6 del 18/10/2023, per un importo di 5.000 Euro + IVA, emessa nei confronti di Italia Net Services S.C.p.A, per «Ufficio stampa evento GNAM».

52. In considerazione della serie omogenea di fatture emesse nei confronti di Corvino Produzioni S.a.s., è ragionevole supporre che in luogo della seconda copia della fattura FPR n. 11 del 28/11/202226, Hestia intendesse allegare la fattura relativa ai servizi di consulenza svolti nel periodo Ottobre-Dicembre 2022: il totale degli importi fatturati nel periodo ammonterebbe così a 116.500 Euro.

III.3.b)La risposta di Hestia al quesito sub b)

53. La società ha dichiarato che, in virtù della delega conferita alla Sig.ra Colle, «tutte le spese soprattutto per il suo tenore di vita e di mantenimento, che affronta il prof. Sgarbi rientrano nella competenza della Hestia». Nel contesto della risposta al quesito sub b) si legge, inoltre: «la Hestia ha sede legale in Roma al Largo Teatro Valle 6, sontuosa villa nella quale si intrattiene, soggiorna, dorme e vive il noto critico teatrale quando si trova nella capitale. Trattandosi di critico d’arte che scrive per giornali e produce libri tradotti anche per l’estero, la signora Colle assicura per il prof. Sgarbi l’ambiente ideale, affinché si esplichi la sua brillante attività di intellettuale. Ed ovvio- per la procura richiamata- che la Hestia si sobbarchi tutte le rilevanti spese di mantenimento dell’affermato critico d’arte». La memoria così conclude: «]n]on si determina […] nessun conflitto di interesse con l’attività di sottosegretario del prof. Sgarbi, perché la Hestia non incassa granché e quello che è devoluto nelle sue casse ha come destinazione di sopperire a tutti i costi inerenti al suo mantenimento».

III.3.c) La risposta di Hestia al quesito sub c)

54. Nessuna documentazione è stata trasmessa relativamente ai rapporti economici tra la società e il Prof. Sgarbi, coerentemente con la premessa secondo la quale il Prof. Sgarbi non riceve denaro da Hestia, ma soltanto i servizi e i beni necessari al suo mantenimento.

III.3.d)La risposta di Hestia al quesito sub d)

55. Hestia, come Ars, ha integralmente ottemperato alla richiesta di trasmettere la documentazione indicata al punto d). Anche in questo caso, dall’analisi dei documenti non sono emerse evidenze di trasferimenti di denaro a favore del Sottosegretario. È, altresì, confermato quanto dichiarato dalla società relativamente al fatto che le risorse economiche acquisite da quest’ultima vengono impiegate per finalità di natura domestica e personale (pagamento del canone di locazione per l’immobile di Largo Teatro Valle 6, acquisti di alimentari, di capi di abbigliamento, acquisti presso ristoranti, pagamenti di utenze, oneri fiscali, ecc.).

III.4Le richieste di informazioni agli organizzatori di eventi

56. Oltre a quelle indirizzate al Sottosegretario, ad Ars e a Hestia, sono state sottoposte le richieste di informazioni e chiarimenti di cui alla seguente tabella:

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57. Gli enti e le società di cui alle lettere da a) a q) figurano nella denuncia anonima tra gli organizzatori di eventi cui il Prof. Sgarbi avrebbe preso parte. Quanto ai comuni di Taglio di Po e di Orta San Giulio, il loro ruolo di organizzatori di eventi cui è stato invitato il Sottosegretario è emerso da notizie apprese da fonti aperte.
58. Agli enti/società di cui alle lettere da a) a s) è stato richiesto di: confermare lo svolgimento, il titolo, l’oggetto e la data dell’evento organizzato, trasmettendo la relativa documentazione; precisare se l’evento sia stato organizzato quale evento autonomo, ovvero nell’ambito di una diversa manifestazione (convegno, congresso, mostra, ecc.), fornendo a tale riguardo ogni informazione e documentazione riguardo ai temi trattati, agli organizzatori, patrocinatori, finanziatori, ecc.; indicare i criteri in base ai quali è stato individuato il Prof. Sgarbi per svolgere l’iniziativa in considerazione; riferire con quali modalità è stato concordato lo svolgimento dell’evento precisando, in specie, quali canali sono stati utilizzati per stabilire un contatto con il Prof. Sgarbi, ovvero con persone e/o società operanti per conto dello stesso; con riferimento a tali contatti, si chiedeva di trasmettere copia della corrispondenza (anche via e-mail o PEC) intercorsa, nonché della documentazione sia di natura precontrattuale che contrattuale; trasmettere copia della documentazione bancaria e fiscale relativa al pagamento del corrispettivo eventualmente pattuito.
59. Le richieste di cui alle lettere da t) a w), differenziate tra loro, sono state inviate in esito alle risposte ricevute dagli altri soggetti interpellati.
60. Con riferimento alla posizione di professore ordinario di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” ricoperta dal Prof. Sgarbi, comunicata per la prima volta con la memoria difensiva del 20/12/202331, sono state da ultimo sottoposte allo stesso Ateneo una richiesta di informazioni e una successiva richiesta di chiarimenti. III.4.a)Richiesta di informazioni a Summeet S.r.l.32
61. La società – attiva nel settore dell’organizzazione di meeting e congressi per lo più in ambito medico – ha confermato33 che il Prof. Sgarbi ha partecipato a un corso di formazione ECM (Educazione Continua in Medicina) dal titolo “A doppia Forxa – SGLT2 – i protagonisti del cambiamento nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco”. Nello specifico il Prof. Sgarbi, in data 24 febbraio 2023, ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “La medicina nell’arte”, con particolare focus sul cuore. Nel programma allegato alla risposta l’intervento del Prof. Sgarbi era qualificato come “Intervento istituzionale” ed era ricompreso tra gli interventi introduttivi e di presentazione del corso.
62. Il contatto è avvenuto mediante il sito www.vittoriosgarbi.it, dal quale Summeet S.r.l. è stata reindirizzata a Ars S.r.l.s. “nella persona del suo amministratore unico e legale rappresentante Antonino Ippolito”.
63. La società ha allegato alla propria risposta copia del “contratto per prestazione d’opera” stipulato con Ars, ai sensi del quale «Antonino Ippolito garantisce che Vittorio Sgarbi parteciperà, in qualità di storico e critico d’arte» all’iniziativa organizzata da Summeet S.r.l. sopra richiamata. Il contratto prevedeva il pagamento di un corrispettivo complessivo di 12.000 Euro + IVA, da pagarsi a Ars, come effettivamente è avvenuto, in due tranches: un anticipo di 4.000 Euro + IVA e il saldo di 8.000 Euro + IVA34.
64. Il contratto prevedeva inoltre che fossero a carico della società organizzatrice le «eventuali spese di viaggio e pernottamento». III.4.b)Richieste di informazioni a FISE Veneto35, a Cavalli in Villa S.r.l.s. e a FISE Nazionale 65. La Sig.ra Clara Campese, nella sua qualità di Presidente di FISE Veneto, ha negato di aver avuto «alcun rapporto con il prof. Vittorio Sgarbi»36. Il concorso ippico in apertura del quale si è tenuto l’intervento del Prof. Sgarbi, a detta della Presidente, sarebbe stato «proposto e realizzato dal comitato organizzatore “Cavalli in Villa”», mentre il Comitato Regionale Veneto di FISE non avrebbe organizzato «nulla, tantomeno la presentazione del libro del prof. Sgarbi».
66. Poiché la Sig.ra Clara Campese è risultata essere la destinataria delle e-mail allegate alla denuncia anonima con le quali il Sig. Ippolito ha proposto il contratto per l’intervento del Prof. Sgarbi, in data 27/11/2023 è stata inviata a FISE Veneto una richiesta di chiarimenti37, con specifico riferimento all’indicazione di quale soggetto avesse sottoscritto il contratto per l’intervento del Prof. Sgarbi alla serata inaugurale della manifestazione “Cavalli in Villa 2023”. FISE Veneto non ha risposto alla richiesta di chiarimenti.
67. Sulla base di quanto riferito dalla Sig.ra Campese, è stata inoltre inviata una richiesta di informazioni a Cavalli in Villa S.r.l.s. (richiesta di cui alla lettera t) della Tabella)38, con la quale è stato chiesto alla società di specificare il ruolo ricoperto nell’organizzazione della manifestazione “Cavalli in Villa 2023” e di indicare eventuali altri soggetti coinvolti. Si è chiesto, inoltre, di riferire «chi abbia curato gli adempimenti relativi all’intervento del Prof. Sgarbi alla serata inaugurale». La società non ha risposto alla richiesta di informazioni. 68. Considerato, infine, che da fonti Internet è emerso che la manifestazione de qua fosse stata organizzata da FISE Veneto congiuntamente con FISE nazionale, una richiesta di informazioni è stata sottoposta anche a quest’ultima (richiesta di cui alla lettera u) della Tabella)39.
69. FISE Nazionale, con nota del 4 dicembre 202340, ha dichiarato che la manifestazione “Cavalli in Villa 2023” è stata organizzata da Cavalli in Villa S.r.l.s. e che la parte culturale dell’evento è stata curata da ASD Cavalli e Persone, che «risulta aver corrisposto alla ARS SRLS (società che risulterebbe collegabile al Prof. Vittorio Sgarbi secondo quanto dichiaratoci dalla legale rappresentante di ASD Cavalli e Persone, Sig.ra Clara Campese) la somma di € 3.660 a fronte di fattura del 20/06/2023, n. doc. FPR 4/2023»41.

III.4.c) Richiesta di informazioni al Comune di Garbagnate Milanese

70. Il Comune di Garbagnate Milanese ha confermato che in data 26 maggio 2023 il Prof. Sgarbi, nell’ambito della manifestazione “Libri in Corte”, ha tenuto una presentazione del suo libro “Scoperte e Rivelazioni”43.

71. Il Prof. Sgarbi è stato selezionato quale possibile partecipante alla manifestazione “Libri in Corte”, organizzata ogni anno dal Comune di Garbagnate, «in quanto critico d’arte e autore di un testo che l’ufficio stampa dell’editore La Nave di Teseo ci ha segnalato come novità editoriale in data 3 marzo 2023».

72. Il Comune ha avuto rapporti esclusivamente con il Sig. Ippolito, che sono stati «formalizzati il 5 maggio con un contratto per prestazione d’opera intestato alla società Ars Srls». Ai sensi di tale contratto, allegato alla risposta, il Sig. Antonino Ippolito «garantisce che il prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, effettuerà la presentazione del nuovo libro “Scoperte e rivelazioni” […] in programma a Garbagnate Milanese (Milano) venerdì 26 maggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00 circa, alla fine della quale è previsto il “firma copie” in una libreria locale». 73. Il contratto prevedeva il pagamento di un corrispettivo complessivo di 5.000 Euro + IVA, da pagarsi a Ars, come effettivamente è avvenuto, in due tranches: un anticipo di 2.500 Euro + IVA e il saldo di 2.500 Euro + IVA44.

III.4.d)Richiesta di informazioni al Comune di Ascoli Satriano

74. Sulla base di quanto riportato nella denuncia anonima e di quanto appreso da fonti di informazione, è risultato che il Prof. Sgarbi fosse intervenuto, nel mese di agosto 2023, alla cerimonia di consegna del premio “Grifoni d’oro 2023”, conferito dall’amministrazione comunale di Ascoli Satriano. 75. Il Comune di Ascoli Satriano non ha fatto pervenire la risposta ai quesiti sottopostigli. Peraltro, le circostanze riferite dalla denuncia anonima sono state sostanzialmente confermate dallo stesso Prof. Sgarbi il quale ha dichiarato di aver partecipato alla cerimonia di conferimento del premio “Grifoni d’Oro” e che i rapporti con gli organizzatori sono stati tenuti da Ars. Tra i documenti allegati alla denuncia anonima vi è una fattura di Ars per 5.000 Euro + IVA, mentre il Prof. Sgarbi ha dichiarato che l’importo versato ad Ars sarebbe stato di 4.000 Euro + IVA.

III.4.e) Richieste di informazioni al Comune di Asiago46 e a Maggioli S.p.A.

76. Il Sindaco del Comune di Asiago ha confermato che il 22 agosto 2023 «si è tenuta una conferenza a ingresso gratuito di storia dell’arte alla presenza del prof. Vittorio Sgarbi il quale ha condotto una relazione sulla tematica proposta nella mostra estiva allestita presso il Museo Le Carceri dal titolo “I pittori della Realtà tra antico e moderno”»47. 77. Il Sindaco ha dichiarato che la mostra è stata organizzata dalla ditta Maggioli S.p.A. ed è stata curata da Vittorio Sgarbi, che è stato individuato quale curatore dalla stessa Maggioli. Dai documenti allegati alla risposta risulta che il Comune ha disposto, per la realizzazione della mostra, un impegno di spesa pari a 65.500 Euro + IVA a favore di Maggioli S.p.A.. 78. Secondo la risposta nessun pagamento è stato effettuato dal Comune al Sottosegretario, la cui presenza alla conferenza è stata organizzata «in accordo con il signor Nino Ippolito dell’Ufficio Stampa del Prof. Sgarbi».
79. Sulla base di quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Asiago, in data 28/11/2023 è stata inviata una richiesta di informazioni a Maggioli S.p.A. (richiesta di cui alla lettera v) della Tabella)48. Con nota del 1° dicembre 202349 la società ha negato di aver «sottoscritto alcun contratto con il Prof. Vittorio Sgarbi per l’attività di “curatore e relatore”, avendo egli offerto il progetto per una finalità culturale». Maggioli S.p.A. ha anche precisato che «la mostra in argomento era già stata realizzata dal Mart. di Rovereto, proprio da un’idea del Prof. Sgarbi, dal 15 maggio al 18 settembre 2022» e che, pertanto, quella realizzata ad Asiago sarebbe stata una sorta di replica di una mostra già realizzata.

III.4.f) Richiesta di informazioni al Comune di Alta Val Tidone

80. Il Comune di Alta Val Tidone ha confermato la presenza del Prof. Sgarbi alla serata culturale organizzata il 24 agosto 2023 a Nibbiano nell’ambito della seconda edizione del festival itinerante “Fol in Fest”51. 81. L’intervento del Prof. Sgarbi è stato proposto dal Direttore Artistico e dal Direttore Scientifico della manifestazione. I contatti sono intercorsi con il Sig. Antonino Ippolito. «La prestazione effettuata dal Prof. Sgarbi è stata realizzata attraverso la sottoscrizione di un contratto per prestazione d’opera con la società denominata ARS SRLs». 82. Ai sensi di tale contratto, allegato alla risposta, il Sig. Antonino Ippolito «garantisce che il prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, effettuerà la presentazione del nuovo libro “Scoperte e rivelazioni” […] in programma nel Comune di Alta Val Tidone mercoledì 23 agosto […], alla fine della quale è previsto il “firma copie”». 83. Il contratto ha previsto, inoltre, che fosse a carico dell’organizzazione l’eventuale pernottamento del Prof. Sgarbi e dei suoi collaboratori. 84. Il Comune ha pagato ad Ars la somma di 5.000 Euro + IVA, come da fattura n. 6/2023 della società.

III.4.g)Richiesta di informazioni al Comune di Messina

85. Dalla documentazione in atti il Comune di Messina è emerso aver ricoperto un ruolo nell’organizzazione della proiezione in anteprima del docufilm “La Messina bendata”, avvenuta presso il Palacultura di Messina il 9 settembre 2023.
86. Il Comune di Messina ha risposto con nota del 13 dicembre 202353, dichiarando di aver concesso il proprio patrocinio e l’utilizzo dell’Auditorium del Palazzo della Cultura Antonello da Messina, ma precisando che «l’organizzazione dell’Evento era a cura della Cis Cinematografica e pertanto l’intervento del prof. Sgarbi presumibilmente è stato concordato con i responsabili di detta società».
87. Quanto dichiarato dal Comune è stato riferito anche dal Prof. Sgarbi, il quale ha confermato la sua partecipazione all’evento in esame, e ha precisato che per lo stesso sono stati pagati da Cinematografica Siciliana S.r.l.s. ad Ars 5.000 Euro + IVA. Tale circostanza è altresì confermata dalla bozza di “contratto per prestazione d’opera” allegata alla denuncia anonima. Tale documento, da completare per quanto riguarda le generalità dell’ente organizzatore, prevede, come gli altri contratti acquisiti al fascicolo, che il Sig. Antonino Ippolito «in qualità di amministratore della “Ars Srls” garantisce che il prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, parteciperà all’iniziativa dal titolo “Messina bendata” in programma a Messina sabato 9 settembre 2023». 88. Oltre al pagamento del corrispettivo quantificato in 5.000 Euro + IVA, il contratto ha posto, altresì, a carico dell’organizzazione i voli aerei, il pernottamento e l’auto con autista per il Prof. Sgarbi e i suoi collaboratori.

III.4.h)Richiesta di informazioni alla Fondazione Effetto Arte

89. Dalla documentazione allegata alla denuncia risulta che Ars S.r.l.s. abbia emesso, nei confronti di Fondazione Effetto Arte, una fattura per un importo di 10.000 Euro + IVA, relativa a “Supporto logistico per allestimento mostre”. È emerso, inoltre, da fonti informative aperte, che la Fondazione abbia curato l’organizzazione della mostra-concorso “Artexpo” a Sanremo e che il Prof. Sgarbi sia intervenuto alla giornata inaugurale della stessa.
90. Dalla documentazione allegata alla denuncia è risultato, altresì, che Fondazione Effetto Arte abbia anche concesso ad Ars S.r.l.s., in data 10 ottobre 2023, un prestito infruttifero di 25.000 Euro, con l’accordo che la restituzione sarebbe avvenuta mediante servizi che la stessa Ars si è impegnata a prestare.
91. La richiesta di informazioni pertanto, oltre a vertere sui temi indicati al § 58, è stata anche volta a ottenere chiarimenti su quali fossero stati i rapporti commerciali tra Ars e la Fondazione, tali da giustificare la concessione di un prestito infruttifero e – almeno apparentemente – senza garanzie, nonché a sapere se il prestito fosse stato già stato restituito, ovvero se fosse stato previsto che lo stesso venisse onorato mediante servizi prestati direttamente da Ars o da terzi.
92. La Fondazione ha dichiarato55 di aver organizzato, dal 14 al 16 settembre 2023 presso il Teatro Ariston di Sanremo, la manifestazione artistica denominata Sanremo Biennale Artexpo e che il Prof. Sgarbi ha partecipato alla giornata inaugurale con un intervento e un saluto. Al termine della presentazione, il Prof. Sgarbi «ha visitato gli stand espositivi, concedendo autografi e fotografie agli artisti e visitatori».
93. Nella risposta è stata evidenziata «l’esistenza di rapporti di amicizia ultradecennali tra il Prof. Sgarbi, il suo entourage, e il presidente della Fondazione Effetto Arte» e che la partecipazione del Prof. Sgarbi agli eventi realizzati dalla Fondazione «avviene a titolo gratuito, con richiesta informale presentata verbalmente».
94. I rapporti commerciali con Ars sono consistiti «nello svolgimento di consulenza logistica per il progetto espositivo dell’evento», a fronte del quale la società ha emesso la fattura n. 12/202356.
95. Fondazione Effetto Arte ha confermato di aver prestato la somma di 25.000 Euro ad Ars, ha comunicato che alla data della risposta la restituzione non era ancora avvenuta, ha dichiarato che Ars è tenuta a restituire il prestito «entro la fine del 2024» e ha infine affermato che «]e]ventuali servizi offerti dalla società ARS S.r.l.s. alla Fondazione non includono attività destinate a essere prestate da soggetti terzi rispetto ad ARS S.r.l.s.».

III.4.i) Richiesta di informazioni a Marea S.r.l.

96. La società Marea S.r.l.58, ha confermato59 la partecipazione del Prof. Sgarbi all’inaugurazione della Mostra “Regina Schrecker e Andy Warhol, Fashion e Pop Art in villa Morosini”. Il Prof. Sgarbi ha anche redatto un testo incluso nel catalogo della Mostra. 97. Per le attività svolte dal Prof. Sgarbi relativamente alla mostra, la società dichiara che tutti i rapporti sono stati tenuti sempre verbalmente con l’interessato o attraverso «il Dott. Nino Ippoliti». Anche il compenso è stato «verbalmente pattuito in € 5.000 e corrisposto come da documentazione allegata»60.

III.4.j) Richiesta di informazioni alla Fondazione Di Persio – Pallotta

98. La Fondazione Di Persio – Pallotta che, quale unica attività, gestisce il Museo dell’Ottocento a Pescara, riferisce di aver invitato, nel 2021, il Prof. Vittorio Sgarbi all’inaugurazione del Museo62. Sull’onda del successo riscosso da tale iniziativa, il Prof. Sgarbi è stato invitato anche alla inaugurazione della Mostra dedicata a Vittorio Mancini e Vincenzo Gemito, avvenuta il 14 ottobre 202363. 99. I rapporti sono stati intrattenuti con Ars, con la quale è stato concordato, per le vie brevi, il pagamento di 4.000 Euro, che è avvenuto a fronte dell’emissione della fattura n. 13 del 13/10/2023.

III.4.k)Richiesta di informazioni a Confindustria-Cisambiente

100. Dalla documentazione in atti è risultato essere stato programmato, per il 7 novembre 2023, un intervento del Prof. Sgarbi alla Tavola Rotonda “Terre RAEE. Elettronica, tessile e terre rare: l’economia si rinnova”, organizzata a Rimini nell’ambito della Fiera Ecomondo. 101. A tale proposito, il Responsabile dell’Ufficio Legislativo di Confindustria-Cisambiente, ha dichiarato65 che Cisa Servizi S.r.l. (società interamente partecipata da Confindustria-Cisambiente) aveva stipulato, in data 17 ottobre 2023, con Ars S.r.l.s., un contratto per la partecipazione del Prof. Sgarbi all’evento sopra richiamato. 102. Il contratto de quo, come gli altri acquisiti al fascicolo, era qualificato come “contratto per prestazione d’opera”; anche in questo caso, era previsto che l’amministratore di Ars «garantisce che il prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, parteciperà alla Fiera Ecomondo, promossa da Confindustria Ambiente, in programma martedì 7 novembre alle ore 16». È stato, inoltre, pattuito che l’organizzazione provvedesse ai voli aerei, al pernottamento e all’auto con autista per il Prof. Sgarbi e i suoi collaboratori. Il corrispettivo era quantificato in complessivi 8.000 Euro + IVA, 3.000 dei quali da versare in anticipo. 103. Confindustria-Cisambiente ha dichiarato poi che, successivamente alla stipula e al pagamento dell’anticipo, Cisa Servizi, in data 25 ottobre 2023, ha comunicato la propria decisione di recedere dal contratto «e, pertanto, il Prof. Sgarbi non ha mai preso parte al suddetto evento che è stato modificato rispetto alla versione iniziale». 104. Dalle e-mail intercorse tra le parti, allegate alla denuncia anonima, risulta che Confindustria-Cisambiente avesse già provveduto a prenotare le camere per il Prof. Sgarbi e i suoi collaboratori, come da contratto.

III.4.l) Richiesta di informazioni alla Pro Loco Di Revere APS

105. Dai documenti in atti è risultato che la Pro Loco di Revere APS abbia organizzato, per l’8 novembre 2023, una Lectio Magistralis del Prof. Sgarbi67. La richiesta di informazioni, indirizzata alla Pro Loco, non è andata a buon fine. Tuttavia le circostanze oggetto della richiesta sono state sostanzialmente confermate dallo stesso Prof. Sgarbi: l’evento si è tenuto a Borgo Mantovano, i rapporti con gli organizzatori, che hanno anche acquistato 100 copie del libro “Il punto di vista del cavallo”, sono stati intrattenuti da Ars, la quale ha ricevuto un corrispettivo pari a 3.500 Euro + IVA.

III.4.m) Richiesta di informazioni a Kronospan S.r.l.

106. Nel corso del 2023 l’articolazione interna di Kronospan S.r.l. di San Vito al Tagliamento denominata “Krono Academy” si è attivata per organizzare un evento culturale. Dopo vari tentativi non concretizzatisi per indisponibilità degli oratori contattati, l’azienda ha optato per un evento da dedicare a Caravaggio ed è stato scelto Sgarbi «in quanto risulta essere uno dei critici d’arte più esperti in Italia, in quanto uno dei più adatti a una platea di non addetti ai lavori, date le note capacità divulgative, nonché in quanto autore di un recente libro proprio su Caravaggio»69. 107. Per l’organizzazione dell’evento Kronospan si è rivolta a Ars, con cui ha stipulato un contratto il 27 settembre 2023, poi modificato, su richiesta della stessa Kronospan, il 14 novembre 2023. In virtù di tali modifiche il contratto non veniva più qualificato come “contratto per prestazione d’opera” bensì come “convenzione privata”, e veniva espressamente pattuito che il Sig. Ippolito si sarebbe fatto carico degli onorari eventualmente dovuti al Prof. Sgarbi. Per il resto, il contratto è sostanzialmente identico agli omologhi documenti acquisiti al fascicolo: in particolare, con esso il Sig. Ippolito «garantisce […] che il Prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, abbia ad effettuare una Lectio magistralis della durata di 60/90 minuti circa, dal titolo provvisorio “Il Caravaggio”» ed era, inoltre, previsto che l’organizzazione si facesse carico delle spese di vitto e alloggio per il Prof. Sgarbi e per due assistenti. Nel caso specifico, il contratto ha anche previsto che l’organizzatore predisponesse un corner per la vendita dei libri del Prof. Sgarbi, con una provvigione del 10% sul venduto, essendo pattuito che le eventuali copie invendute dovessero essere restituite a Corvino Produzioni. 108. Per la partecipazione del Prof. Sgarbi, come da contratto, Kronospan ha corrisposto ad Ars, in data 17 novembre 2023, la somma di 10.000 Euro + IVA. La fattura, n. FPR 21/23, è stata emessa il 4 dicembre 2023 e trasmessa da Kronospan all’Autorità in data 5 dicembre 202370.

III.4.n)Richieste di informazioni al Comune di Villadossola

109. Dalla documentazione allegata alla denuncia, è emerso che con un primo contatto con i collaboratori del Prof. Sgarbi sarebbe stato richiesto l’intervento a un solo evento. Successivamente, il Comune avrebbe manifestato la propria volontà di coinvolgere il Prof. Sgarbi nella promozione di una mostra fotografica e di una mostra di pittura, al che il Sig. Nino Ippolito precisava che il corrispettivo di 7.000 Euro precedentemente indicato si riferiva alla partecipazione a uno spettacolo e a una mostra. Infine, è risultato essere stato raggiunto un accordo per la presentazione del libro del Prof. Sgarbi e la partecipazione alla sola mostra fotografica.
110. Il Sindaco del Comune di Villadossola, con nota del 13 novembre 202372, ha comunicato l’intervenuto annullamento «per motivi organizzativi» dell’evento con il Prof. Sgarbi. Con messaggio di posta elettronica del 21 novembre 202373, il Sindaco di Villadossola ha fatto pervenire documentazione ulteriore, dalla quale risulta che per l’evento programmato per il 3 dicembre 2023 era stato stipulato, con Ars S.r.l.s., un “contratto per prestazione d’opera”. Anche nel contratto di cui trattasi il Sig. Ippolito «garantisce che il Prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, presenterà il libro “Scoperte e rivelazioni” […] e inaugurerà la mostra fotografica dal titolo “L’Oriente di Pasolini” di Roberto Villa in programma nel Comune di Villadossola (provincia del Verbano-Cusio-Ossola) domenica 3 dicembre 2023». Il contratto ha, inoltre, previsto che l’organizzazione provvedesse al pernottamento del Prof. Sgarbi e di due assistenti, nonché alla predisposizione di un corner per la vendita del libro con provvigione del 10% sul venduto, essendo anche in questo caso pattuito che eventuali copie invendute dovessero essere rese a Corvino Produzioni. Il compenso pattuito è stato di 7.000 Euro + IVA.

III.4.o)Richiesta di informazioni a Samar Company S.r.l.74

111. Tra i documenti allegati alla denuncia anonima vi è una bozza di contratto tra Ars e l’«amministratore unico della “Samar Company S.r.l.”». Come in tutti gli altri casi esaminati, si tratta di un “contratto per prestazione d’opera”, con il quale Antonio Ippolito «garantisce che il prof. Vittorio Sgarbi, nella qualità di storico e critico d’arte, seguirà la curatela della mostra dal titolo “La bottega di Leonardo. La Vergine delle Rocce” in programma ad Agrigento (Villa Aurea, Parco Archeologico di Agrigento) nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023». In questo caso, venivano poste a carico dell’organizzazione «le spese di viaggio e di pernottamento del curatore e di un accompagnatore/collaboratore, per un massimo di 3 viaggi». Nel contratto è stata, inoltre, prevista la redazione di un testo introduttivo, la partecipazione alla conferenza stampa e all’inaugurazione, nonché a eventuali programmi TV. 112. Quale corrispettivo dell’attività complessivamente svolta dal Prof. Sgarbi, è stata pattuita una somma di 35.000 Euro + IVA, da versarsi in tre tranches. 113. Samar Company S.r.l., che è risultata essere attiva nel settore dell’organizzazione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, non ha risposto alla richiesta di informazioni.

III.4.p)Richiesta di informazioni al Comune di San Demetrio Corone

114. Tra i documenti allegati alla denuncia anonima vi è una bozza di “contratto per prestazione d’opera” inviato da Ars al Comune di San Demetrio Corone per la sottoscrizione con il quale, secondo le modalità consuete, il Sig. Antonino Ippolito ha garantito la presenza del Prof. Vittorio Sgarbi all’inaugurazione di una mostra dedicata all’artista Franco Azzinari. In tale contratto è stato previsto che l’organizzazione provvedesse alle spese di viaggio per due persone «nell’eventualità in cui il professore giunga in aereo» e, in tal caso, garantisse gli spostamenti da e per l’aeroporto e mettesse a disposizione un’auto con autista per tutta la permanenza a San Demetrio Corone. Nulla sarebbe, invece, stato richiesto nel caso il Prof. Sgarbi avesse raggiunto il Comune con mezzi propri. L’organizzazione avrebbe, inoltre, dovuto far fronte alle spese di vitto e alloggio per il Prof. Sgarbi e per due collaboratori. 115. Dalla bozza di contratto è, inoltre, risultato essere stato concordato un corrispettivo pari a 10.000 Euro, da pagarsi in due tranches.
116. Il Comune di San Demetrio Corone non ha risposto alla richiesta di informazioni. Da notizie stampa – oltre che da quanto dichiarato dallo stesso Prof. Sgarbi – è emerso che l’intervento non ha avuto luogo per revoca dell’incarico a Ars disposta dal Comune.

III.4.q)Richieste di informazioni all’Università di Cassino e del Lazio meridionale

117. Dagli atti acquisiti al fascicolo è emerso che una docente a contratto dell’Università di Cassino avesse avviato contatti con la casella di posta elettronica eventi@vittoriosgarbi.it finalizzati a ottenere un «intervento del Sottosegretario Sgarbi nell’ambito di una mattinata-studi» che avrebbe dovuto intitolarsi Arte e Diritto, organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia dell’Ateneo. 118. Dalle stesse evidenze documentali, è risultato anche che l’intervento del Prof. Sgarbi non si sarebbe concretizzato per insufficienza dei fondi disponibili a fronte del corrispettivo richiesto dal Sig. Ippolito77. 119. A una richiesta di informazioni rivolta al Dipartimento che avrebbe programmato l’evento, il responsabile amministrativo dello stesso Dipartimento ha riferito di non avere evidenze di eventi culturali organizzati dalla struttura di appartenenza78. Una richiesta di chiarimenti rivolta al Rettore è rimasta senza esito. Il contatto, tuttavia, è stato confermato dallo stesso Prof. Sgarbi, che ha inserito l’evento programmato dall’Università di Cassino tra quelli annullati.

III.4.r) Richiesta di informazioni al Comune di Taglio di Po79

120. Secondo quanto riportato da fonti Internet, il Comune di Taglio di Po ha organizzato, nel mese di settembre 2023, un evento nel corso del quale il Prof. Sgarbi ha tenuto una Lectio Magistralis e la presentazione del suo libro “Scoperte e rivelazioni. Caccia al tesoro dell’arte”. 121. Tale circostanza è stata confermata dal Sindaco del Comune di Taglio di Po80, il quale ha riferito che la Lectio si è tenuta nella serata di domenica 17 settembre 2023, nel quadro delle manifestazioni per la ricorrenza del 419° anniversario del Taglio di Porto Viro e che la persona del Prof. Sgarbi è stata individuata «in collaborazione con la Pro Loco […] in quanto originario del territorio ferrarese limitrofo e profondo conoscitore del territorio deltizio».
122. Per l’organizzazione della Lectio, la Pro Loco di Taglio di Po, su incarico del Comune, ha provveduto a contattare Ars. Quest’ultima ha emesso, nei confronti della stessa Pro Loco, la fattura n. 10/23, per 1.250 Euro, relativa all’acquisto di 50 copie del libro “Scoperte e rivelazioni” del Prof. Sgarbi e la fattura n.11/23, per 3.500 Euro + IVA, relativa a “Gettone lectio Vittorio Sgarbi e rimborso spese”. III.4.s) Richiesta di informazioni al Comune di Orta San Giulio81 123. Il Comune di Orta San Giulio ha confermato che in data 26 maggio 2023, al Sacro Monte di Orta San Giulio, si è tenuto «l’evento del Prof. Sgarbi “Pasolini – Caravaggio”» e che tale evento si è svolto nell’ambito di OrtaInArte, eventi culturali al Sacro Monte82. 124. Il Prof. Sgarbi è stato individuato tramite la società Corvino Produzioni S.a.s., con la quale il Comune di Orta San Giulio ha stipulato un contratto che prevedeva il pagamento di un corrispettivo pari a 8.000 Euro + IVA (10%). A carico dell’organizzazione erano altresì poste le spese relative all’ospitalità alberghiera e per la cena per dieci persone.

III.4.t) Richiesta di informazioni a Corvino Produzioni S.a.s.

125. Dagli atti acquisiti al fascicolo, Corvino Produzioni S.a.s., è risultato aver ricoperto il ruolo di produttore di alcuni spettacoli teatrali interpretati dal Prof. Vittorio Sgarbi e destinataria dei relativi pagamenti. La società Corvino Produzioni è anche indicata in alcuni contratti di prestazione d’opera stipulati da Ars che prevedevano l’allestimento di punti vendita di libri del Prof. Sgarbi, quale soggetto cui inviare le copie invendute. 126. Alla società è stato, pertanto, chiesto quanti spettacoli avesse organizzato con interprete il Prof. Sgarbi e, più in generale, quali fossero i rapporti economici con il critico d’arte. 127. Con nota dell’11 dicembre 202384, Corvino Produzioni S.a.s. ha dichiarato di aver organizzato la messa in scena dei seguenti spettacoli aventi «come nome d’obbligo il prof. Sgarbi»: i) Pasolini Caravaggio (rappresentato quattro volte dal 2 novembre al 31 dicembre 2022 e nove volte nel 2023); ii) Canova (rappresentato due volte nel 2023); iii) Incontro su Rimini (rappresentato una volta nel 2023). 128. Corvino Produzioni S.a.s. ha, altresì, dichiarato che «per l’attività del prof. Sgarbi relativa al periodo in esame la scrivente società ha effettuato dei pagamenti tramite bonifico bancario – dietro presentazione di regolare fattura elettronica – alla società Hestia S.r.l. Unipersonale» e che, per quanto riguarda i libri del Prof. Sgarbi, Corvino «si impegna a garantire apposito spazio per ogni luogo di spettacolo/incontro dove l’Artista (Prof. Sgarbi) può svolgere attività di promozione della propria immagine e propria attività editoriale, in piena autonomia, mediante firmacopie dei prodotti editoriali».

III.4.u)Richieste di informazioni all’Università di Enna “Kore”

129. Nella memoria difensiva depositata in data 20/12/202386, il Prof. Sgarbi ha comunicato all’Autorità, per la prima volta, di essere «professore ordinario di Storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Enna “KORE”». 130. Al fine di verificare il rispetto dei divieti che la legge n. 215/2004 pone in capo ai titolari di cariche di governo, con riguardo all’esercizio di impieghi e lavori pubblici e privati, all’Università di Enna “Kore” è stata sottoposta una richiesta di informazioni volta ad accertare eventuali incarichi dei quali fosse titolare il Prof. Sgarbi. 131. Con nota del 18/01/202487, l’Università Kore ha trasmesso il Decreto Presidenziale n. 174 del 29/06/2022, avente a oggetto “Chiamata diretta per chiara fama del dott. Vittorio Sgarbi quale professore di prima fascia per il settore concorsuale 10/B1 (Storia dell’arte)”. Dalla lettura del Decreto Presidenziale si evince quanto segue: la proposta di chiamata per chiara fama del dott. Vittorio Sgarbi quale professore di prima fascia nel settore concorsuale 10/B1 (Storia dell’arte), settore scientifico disciplinare L-ART/02 (Storia dell’arte moderna), è stata avanzata dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università Kore in data 14/07/2021; con nota prot. n. 8087 del 17/07/2022, il Ministro dell’Università e della ricerca, acquisito il parere favorevole della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale sulla sussistenza delle condizioni per la chiamata per chiara fama, ha rilasciato all’Ateneo il proprio nulla osta; al momento del rilascio del nulla osta sopra richiamato, l’Ateneo ha ritenuto che il dott. Sgarbi, avendo superato il 70° anno di età, potesse «legittimamente essere nominato professore ordinario nell’Università Kore di Enna» ma non potesse «assumere di fatto servizio» anche in ragione del fatto che, all’epoca, il dott. Sgarbi rivestiva la carica di componente della Camera dei deputati; in considerazione di quanto sopra, con il predetto decreto il dott. Sgarbi è stato nominato professore ordinario di Storia dell’Arte moderna nella Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Enna Kore ma, avendo lo stesso superato il 70° anno di età, tale nomina non ha dato luogo «all’assunzione in servizio e ai connessi effetti economici». 132. Con una seconda nota del 22/01/202488, di risposta a una richiesta di chiarimenti, l’Università di Enna Kore ha precisato che «nessun rapporto sussiste attualmente tra l’Ateneo e il Prof. Vittorio Sgarbi, che in ogni caso sarebbe impedito dallo status che lo stesso ricopre nel Governo della Repubblica e che risulta incompatibile con l’espletamento delle ordinarie attività di professore universitario». L’Università ha altresì aggiunto che vi sarebbe impedimento «anche in relazione all’avvenuto superamento del settantesimo anno di età».

III.5Attività di Mistery Shopping

133. Relativamente all’attività di rilievo imprenditoriale contestata con la delibera di ampliamento dell’istruttoria gli uffici dell’Autorità hanno effettuato, in data 13 novembre 2023, un’operazione di mistery shopping, in esito alla quale è stato confermato che sul sito www.vittoriosgarbi.it era possibile acquistare libri del Prof. Sgarbi corredati di dedica personalizzata. 134. Dagli accertamenti svolti è risultato che il nome di dominio del sito è stato registrato, in data 9 febbraio 2017, dallo stesso Prof. Vittorio Sgarbi. 135. Il sito www.vittoriosgarbi.it è strutturato come una sorta di canale di comunicazione diretto tra il critico d’arte e il pubblico, essendo i contenuti concepiti in termini di messaggi che il Prof. Sgarbi, diffusamente e variamente raffigurato, rivolge ai frequentatori. Tale modalità comunicativa era evidente anche nella sezione dedicata alla vendita dei libri, la cui intestazione era la seguente: “I miei libri? Uno strumento per aumentare la vostra cultura e conoscenza dell’arte”. In altri termini, l’aspirante acquirente era ragionevolmente convinto di avere, quale propria controparte contrattuale, il Prof. Sgarbi in persona. Tale convinzione era ulteriormente suffragata dal fatto che l’acquirente potesse indicare a proprio piacimento il testo che sarebbe poi stato inserito nella dedica autografa dell’autore.
136. Il sito di cui trattasi è risultato essere stato modificato, rispetto alla data in cui è stato effettuato l’acquisto, in quanto non è più raggiungibile la sezione denominata “libri” e non risulta sia più possibile effettuare acquisti di alcun genere.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLA PARTE

IV.1 Sulla possibile violazione dell’articolo. 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004

137. Sia la memoria depositata il 20/12/2023 (di seguito, anche “memoria difensiva”)89, che la memoria depositata il 25/01/2024 (di seguito, anche “memoria conclusiva”)90, definiscono il Prof. Sgarbi come «storico e critico d’arte» la cui «amplissima notorietà tra la cerchia accademica e culturale italiana e internazionale» era già consolidata al momento dell’attribuzione della carica di governo. La memoria conclusiva (§ 34) precisa che tale circostanza «è tutt’altro che irrilevante […] per la corretta comprensione della fattispecie in esame dal momento che tale carica gli è stata conferita […] in ragione della comprovata competenza ed esperienza di storico e critico d’arte». 138. Quanto al merito della contestazione mossagli con il provvedimento di avvio, la memoria difensiva del Sottosegretario sostiene, in primo luogo, che la legge sul conflitto di interessi «ha effettuato un delicato (ma preciso) bilanciamento tra l’interesse pubblico al corretto adempimento del dovere alla cura degli interessi pubblici da parte del titolare della carica e l’interesse privato del titolare della carica di governo di continuare, nei limiti stabiliti dalla legge, a poter curare le proprie attività ed interessi (anche di natura patrimoniale) in costanza della carica». A proposito di tale bilanciamento, viene richiamata la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sent. n. 344/1993, secondo la quale «le norme sulla incompatibilità, disponendo limitazioni a diritti costituzionalmente garantiti, sono di stretta interpretazione» (pag. 9).
139. La stessa giurisprudenza costituzionale è citata anche nella memoria conclusiva (§ 50), a proposito della lettura della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) alla base di quanto sostenuto nella Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, la quale condurrebbe «a restringere le attività compatibili del titolare di una carica di governo oltre il limite della ragionevole proporzionalità».
140. Nella memoria conclusiva è, altresì, richiamata una pronuncia del Giudice Amministrativo secondo la quale «a fronte del ricorrere delle situazioni di incompatibilità tipizzate dall’art. 2 della legge 215/2004, l’accertamento rimesso dall’Autorità ha carattere meramente ricognitivo, esulando (non soltanto dallo svolgimento dei poteri di indagine riconosciuti ad AGCM, ma, soprattutto, dal riveniente apprezzamento) alcun ambito di discrezionalità che si sostanzi nell’esercizio di una valutazione diversa dalla (puntuale) verifica in ordine alla presenza – o meno – di una fattispecie riconducibile alla declaratoria di legge»91. IV.1.a) Sulla natura delle attività oggetto di contestazione
141. La tesi sostenuta nella memoria difensiva a proposito delle condotte contestate con il provvedimento di avvio è che le stesse sarebbero caratterizzate «da una chiara connotazione accademica, divulgativa e culturale di tipo occasionale» (pag. 11) e che le stesse non ricadrebbero nell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004, in quanto «l’attività accademica e culturale non costituisce “attività professionale”» (pag. 10s.).
142. A tale riguardo, il documento depositato il 20/12/2023 precisa che «le remunerazioni, qualora previste, in relazione agli eventi a cui il Prof. Sgarbi ha partecipato nel periodo oggetto di esame, sono state percepite da società terze che si sono occupare della ideazione, programmazione e comunicazione alla stampa di ciascun evento, sostenendone i costi organizzativi e di logistica».
143. A supporto della tesi circa il carattere sui generis delle attività accademiche e culturali, viene richiamato un precedente dell’Autorità secondo il quale «la natura didattica e/o culturale unitamente al carattere temporaneo e occasionale dell’incarico, non appare idoneo né a indurre il titolare a distorcere la funzione pubblica esercitata al fine di trarne vantaggi personali, né a sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici […]. In presenza di tali requisiti, l’Autorità non ritiene compromesso il dovere di esclusività di cui all’art. 1 della L. n. 215/2004 e ha considerato “prevalente l’esigenza di tutelare la libertà scientifica e di manifestazione del pensiero» (pag. 10) 92.
144. In termini analoghi si esprime anche la memoria conclusiva, nella quale si afferma che «le attività oggetto di segnalazione non possono essere ricondotte a una “attività professionale” essendo caratterizzate da una chiara connotazione accademica, divulgativa e culturale» (§ 10). 145. Peraltro, nella memoria conclusiva la compatibilità degli interventi del Prof. Sgarbi in qualità di relatore, conferenziere, ospite d’onore, interprete di spettacoli teatrali, ecc. viene sostenuta anche in ragione del fatto che con tali interventi il Sottosegretario porrebbe in essere un’attività di divulgazione che «rientra nell’esercizio delle funzioni inerenti alle cariche di Presidente della Fondazione Cavallini-Sgarbi, Presidente del MART-Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, Presidente della Fondazione Gypsoteca e Museo Canova di Possagno, Presidente della Fondazione Ferrara Arte nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione del MAG – Museo dell’Alto Garda» (§ 49). In altri termini, le attività in contestazione sarebbero consentite in quanto riconducibili all’esercizio delle funzioni proprie di cariche che la stessa Autorità, con la propria decisione di archiviazione del 16 maggio 2023, ha ritenuto essere non incompatibili con la carica di governo.

IV.1.b) Sul principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici

146. Ad avviso della difesa del Prof. Sgarbi, il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici sottesi alla carica di governo «costituisce un principio generale che, pur imponendosi alle cariche pubbliche nell’esercizio delle proprie funzioni, non assurge a criterio di valutazione dell’AGCM per l’accertamento di una eventuale incompatibilità ai sensi dell’art. 2 della L. n. 215/2004» (memoria conclusiva, § 42).
147. Più nel dettaglio, la non utilizzabilità di tale principio nella valutazione delle posizioni incompatibili discenderebbe sia dalla «collocazione sistematica della previsione nella diversa disposizione che precede la norma sull’incompatibilità oggetto di contestazione nel Procedimento», sia dalla «assenza di qualsivoglia riferimento al concetto di “dedizione esclusiva” nella delibera AGCM n. 13779 del 16 novembre 2004 che […] reca il Regolamento sul conflitto di interessi e sui procedimenti per incompatibilità» (§ 43).
148. Secondo la difesa del Prof. Sgarbi, il principio di dedizione esclusiva sembrerebbe destinato a operare essenzialmente in chiave di prevenzione di possibili conflitti di interessi: in tal senso, lo stesso principio è indicato come connesso con il «generale e preventivo obbligo di astensione nei casi di conflitti di interessi» sancito dallo stesso articolo 1, comma 1, legge n. 215/2004 (§ 45). 149. In disparte la collocazione sistematica del principio, la memoria conclusiva sembra contestarne l’applicazione pratica prospettata in sede di Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, nella parte in cui si sostiene che non risulterebbe alcuna «attività istruttoria svolta dagli Uffici per accertare lo svolgimento da parte del Prof. Sgarbi di attività istituzionale in esecuzione della carica di governo di cui è titolare, necessaria a valutare la marginalità e occasionalità delle attività non istituzionali» (§ 27). 150. A tale riguardo, lo scritto difensivo sostiene che il Prof. Sgarbi si sia «dedicato in modo esclusivo alla funzione di governo senza risparmiare tempo né tantomeno energie intellettuali alle attività svolte nell’esercizio delle deleghe attribuite» come risulterebbe «dalla comparazione tra l’elenco delle attività istituzionali svolte dal Prof. Sgarbi riportate nell’Allegato n. 1 ed i 121 eventi menzionali nella Comunicazione Finale a cui il Prof. Sgarbi ha partecipato al di fuori dell’esercizio della funzione governativa» (§ 29). 151. Dalla predetta comparazione emergerebbe «la prevalenza, anche in termini meramente quantitativi (in numero di giorni e di ore dedicate) ovvero l’esclusività dell’attività istituzionale e la marginalità e occasionalità dell’attività non inerente la funzione governativa e privata del Prof. Sgarbi» (§ 30). 152. In altri termini, «l’accertamento dell’asserita incompatibilità senza tener adeguatamente conto delle attività in concreto svolte e riconducibili alle deleghe attribuite al prof. Sgarbi […] darebbe luogo a una interpretazione paradossale della legge sul conflitto di interessi avallando la conclusione secondo cui “tutti gli eventi ai quali il Prof. Sgarbi risulta aver partecipato in veste di critico d’arte presentino profili di connessione con le materie riconducibili agli ambiti di competenza di una o dell’altra delle D.G. […] e, per tale via, presentino profili di connessione con le deleghe dello stesso Sottosegretario”» (§ 31). 153. Il tema della marginalità e occasionalità delle attività svolte dal Prof. Sgarbi in qualità di critico e storico d’arte è poi ripreso al § 60 della memoria conclusiva, ove si afferma che tali attività, «pur numerose ma sempre inferiori a quelle istituzionali nel periodo in esame, si caratterizzano per essere puntiformi (i.e. temporanee) e caratterizzate dall’elemento dell’occasionalità in quanto si tratta […] di discorsi ed interventi occasionati dalla mera pubblicazione di scritti di carattere scientifico e divulgativo, tutelati dall’articolo 21 della Costituzione».

IV.1.c) Sulla connessione con la carica di governo

154. Nella memoria difensiva è riportata la medesima osservazione già espressa nella risposta alla richiesta di informazioni, relativa alla necessità, con riguardo ai Sottosegretari, di valutare la connessione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004, alla luce delle deleghe conferite. 155. In tale documento viene precisato che l’incompatibilità “relativa” così prevista dal legislatore (attività professionali precluse nelle sole materie connesse con la carica di governo) si spiegherebbe in ragione del fatto che «a seguito di un’interruzione temporale prolungata durante il mandato governativo non vi è alcuna garanzia di ripresa dell’attività con il medesimo avviamento per soggetti che non sono lavoratori dipendenti»: sarebbe questa la ragione per cui ai titolari di carica di governo viene richiesto «di sacrificare esclusivamente le proprie attività che recano un pericolo concreto di conflitti di interessi, individuandole secondo i requisiti della “connessione con la carica di governo ricoperta”». 156. La conseguenza applicativa del principio così enunciato sarebbe la necessità di una «verifica analitica da parte dell’AGCM delle specifiche funzioni attribuite al titolare della carica nella prospettiva che possano insorgere indebite commistioni tra interessi privati e funzioni governative». 157. Per quanto riguarda in particolare i Sottosegretari di Stato, la difesa sostiene, citando un risalente precedente dell’Autorità, che «l’accertamento dell’elemento della connessione richiesto dall’art. 2, c. 1, lettera d) della Legge n. 215 del 2004 per poter valutare l’esistenza del conflitto di interesse “non può prescindere dall’analisi delle funzioni esercitate, spesso individuate nelle specifiche deleghe attribuite ai titolari di cariche di governo”». Secondo un altro principio estratto dallo stesso precedente, inoltre, nel caso dei sottosegretari di Stato «occorre esaminare le deleghe pubbliche conferite all’interessato perché è frequente il caso in cui esse, pur essendo genericamente riferibili a una determinata materia in ordine alla quale il titolare svolge attività professionale, possono, nel concreto, non presentare quegli elementi di possibile influenza che la norma richiede» (pag. 11)
158. Sulla base di tali premesse, la memoria difensiva del Prof. Sgarbi giunge alla conclusione che le condotte oggetto della delibera di avvio del procedimento sarebbero «prive di connessione funzionale ed operativa con l’incarico di governo così come delimitato dal Decreto di delega di funzioni», precisando inoltre che con riferimento alle stesse condotte «non risulta sussistere alcun interesse in grado di incidere (nemmeno potenzialmente) sull’esercizio delle funzioni a esso attribuite» (pag. 12). 159. La stessa tesi è ripresa anche nella memoria conclusiva, ove si legge che il giudizio sulla connessione tra le materie oggetto delle attività professionali o di lavoro autonomo e le competenze proprie della carica di governo deve essere svolto «alla luce delle deleghe ministeriali (che costituiscono per i viceministri e i sottosegretari di Stato il principale parametro di riferimento per l’accertamento della connessione» (§ 47)94. 160. In un altro precedente dell’Autorità citato nella memoria conclusiva, si è «escluso che siano ravvisabili elementi di connessione tra le attribuzioni del Ministro per i Beni e le attività culturali, non solo astrattamente intese, ma anche tenuto conto delle attività nelle quali in concreto si è sostanziato l’esercizio di tale funzione» (§ 52)95. 161. Alla luce di tali principi, ad avviso della difesa del Sottosegretario non vi sarebbero elementi di connessione tra le attività istituzionali da questi esercitate (interventi a inaugurazioni di mostre, sopralluoghi presso musei, riunioni di coordinamento delle attività ministeriali, incontri con cariche pubbliche) e le attività divulgative svolte «in qualità di storico e critico d’arte prevalentemente in quanto autore, presentando libri o tenendo lezioni magistrali e/o spettacoli correlati ai libri di cui è autore, oltre che in quanto presidente degli enti culturali già ritenuti compatibili con la carica di governo, diversamente da quanto avviene negli eventi istituzionali» (§§ 53s.).

IV.2 Sulla possibile violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e comma 2, legge n. 215/2004

162. Con riferimento alla condotta contestata con la delibera di ampliamento dell’oggetto del procedimento, il Prof. Sgarbi nega di aver svolto attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali attraverso il sito web www.vittoriosgarbi.it, atteso che tale attività «era svolta esclusivamente dalla società ARS che, come risulta per tabulas dagli atti del Procedimento, è una società terza rispetto al Prof. Sgarbi» (memoria difensiva, pag. 13). 163. Nella memoria conclusiva la difesa precisa che l’attività di vendita attraverso il sito ha riguardato soltanto 22 libri e riafferma, a ogni buon conto, che la gestione del canale di vendita è stata curata da Ars la quale, in tale veste, avrebbe operato in qualità di institore ai sensi dell’articolo 2, comma 2, legge n. 215/2004 (§ 64). 164. Sia la memoria difensiva (pag. 13) che la memoria conclusiva (§ 65) sottolineano che l’attività di cui trattasi è cessata a partire dal 12 dicembre 2023 e che attualmente il sito ha solo finalità informative e divulgative e «non è possibile effettuare alcun acquisto».

IV.3 Sul titolo di professore per chiara fama

165. Relativamente alla qualifica di Professore rivestita dalla Parte, la difesa precisa che la stessa «era già nota all’AGCM dal momento che Vittorio Sgarbi è stato pacificamente identificato dall’Autorità con il titolo di “Professore” nell’atto di archiviazione del procedimento SI1364 del 17 maggio 2023, nonché nel precedente decreto di nomina del Presidente della Repubblica». In relazione a tale circostanza, la memoria conclusiva (§ 39) invoca il principio del legittimo affidamento che osterebbe «a qualsivoglia tardiva obiezione in merito a una eventuale omessa dichiarazione». 166. Nel merito, la difesa richiama i contenuti del decreto di nomina, ai sensi del quale «il dott. Sgarbi può legittimamente essere nominato professore ordinario nell’Università Kore di Enna […] ma non può assumere di fatto servizio in quanto impedito dall’aver già superato il 70° anno d’età», da ciò conseguendo che «la nomina non dà luogo all’assunzione in servizio e ai connessi effetti economici» (§ 40).

IV.4 Sulle misure volontarie di compliance

167. Nella prima memoria difensiva la Parte descriveva alcune misure ideate successivamente all’avvio e all’ampliamento dell’oggetto del procedimento da parte dell’Autorità e – all’epoca – in corso di adozione.
168. Nella memoria conclusiva la Parte dichiara di aver provveduto – oltre che alla cessazione delle attività di vendita attraverso il sito www.vittoriosgarbi.it – all’implementazione delle misure in precedenza descritte. In specie, il Prof. Sgarbi «a partire dal 6 dicembre 2023 ha definitivamente cessato fino al perdurare della funzione di governo affidatagli, la partecipazione a ogni evento non occasionato dai propri scritti (ad es. libri, articoli ed opere teatrali) o dall’esercizio delle cariche in enti culturali riconosciute dall’AGCM come compatibili con la carica di governo». 169. A tale riguardo il Sottosegretario ha prodotto un elenco di componenti del proprio staff (Allegato A) «che si sono impegnati a seguire la procedura di compliance di cui all’Allegato B». Quest’ultimo descrive una procedura di «verifica volontaria e preliminare di compatibilità della partecipazione ad eventi in ambito artistico e divulgativo a cui il Prof. Vittorio Sgarbi è invitato a partecipare con l’incarico di Sottosegretario di Stato alla Cultura in pendenza di carica». 170. Con riferimento a quanto specificato in sede di Comunicazione delle Risultanze Istruttorie circa il fatto che l’esame di eventuali misure proposte o adottate dalla Parte successivamente all’avvio del procedimento ex articolo. 6, legge n. 215/2004, esuli dalle competenze attribuite all’Autorità dalla medesima legge, la difesa del Prof. Sgarbi sostiene che «risulta evidente dalla natura ricognitiva del potere attribuito dal legislatore all’AGCM in materia che il cambiamento della situazione di fatto in un momento antecedente all’assunzione della delibera da parte dell’Autorità debba essere considerato da quest’ultima» (§ 68). 171. Tra le misure di compliance citate nella memoria difensiva del 20/12/2023, è indicata anche l’intenzione di «procedere a una più chiara contrattualizzazione e formalizzazione» dei rapporti con le società Ars e Hestia. A tal fine la memoria precisava essere «allo studio una bozza di contratto di mandato tra il Prof. Sgarbi e le società sopraindicate». Non si ha notizia se tale formalizzazione dei rapporti sia stata successivamente implementata.

V. VALUTAZIONI

V.1 Sulla possibile violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004

172. La circostanza che il Prof. Sgarbi goda, in qualità di storico e critico d’arte, di «amplissima notorietà tra la cerchia accademica e culturale italiana e internazionale» e che tale notorietà e prestigio fossero già consolidati al momento dell’assunzione della carica di governo, non appare rilevante ai fini della valutazione, pur considerando quanto precisato dalla difesa in sede di memoria conclusiva, nella parte in cui si afferma che la carica di governo sarebbe stata conferita al Prof. Sgarbi proprio in ragione della sua comprovata competenza ed esperienza 96. Oggetto di valutazione in questa sede è, infatti, lo svolgimento, da parte del Sottosegretario, di attività non istituzionali, in ipotesi vietate dalla legge n. 215/2004: valutazione rispetto alla quale le ragioni che tali attività determinano o agevolano, risultano del tutto irrilevanti, alla stessa stregua delle motivazioni alla base del conferimento della carica di governo.
173. Quanto alla richiamata giurisprudenza costituzionale secondo la quale le disposizioni in materia di incompatibilità sono di stretta interpretazione 97, pur senza entrare nel merito della stessa – riferita alle diverse fattispecie di incompatibilità rispetto alle cariche elettive – si ritiene sufficiente osservare che le ipotesi di violazione contestate, così come le valutazioni svolte, si attengono strettamente al dettato normativo e ai principi che da esso conseguono, come sarà di seguito evidenziato.
174. In forza di analoghe considerazioni deve poi ritenersi inconferente la citazione del principio sancito dalla Sentenza del TAR Lazio n. 02759/2011, secondo cui l’accertamento rimesso all’Autorità circa l’integrazione delle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, legge n. 215/2004, ha carattere meramente ricognitivo, esulando dallo stesso qualsiasi margine di discrezionalità. In disparte la circostanza che all’affermazione del principio ha fatto seguito il riconoscimento, da parte del Giudice, dell’«ampio spettro della previsione di legge in discorso» con conseguente esclusione che «le disposizioni di carattere attuativo – introdotte da AGCM con il regolamento adottato il 16 novembre 2004 – si pongano […] praeter (o, addirittura, contra) legem», vale in questa sede evidenziare come la valutazione in termini di incompatibilità delle condotte oggetto di sindacato sia la risultante di una mera applicazione del dato normativo e dei principi allo stesso sottesi.

V.1.a) Sul principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici

175. Le varie fattispecie privatistiche di conflitto di interessi vedono la contrapposizione di due centri di imputazione di interessi determinati o facilmente determinabili (tipicamente: rappresentato/rappresentante, socio/società, amministratore/società). Nel settore del diritto pubblico, per contro, il conflitto vede contrapporsi il titolare di una carica o di un ufficio pubblico, da un lato, alla massa indistinta dei cittadini, dall’altro. Tale circostanza fa sì che, nell’ambito qui considerato, assumano rilevanza interessi diversi da quelli propri del confitto privatistico. In altri termini, quando il legislatore disciplina il conflitto di interessi del titolare di un incarico pubblico, l’interesse tutelato è indubbiamente quello al corretto esercizio della funzione pubblica, ma è da ritenersi che oggetto di tutela sia anche la fiducia che i cittadini devono poter nutrire nei confronti di coloro che di tali cariche sono investiti.
176. Dalla peculiarità sopra sommariamente indicata, discende che con riferimento al conflitto di interessi pubblicistico assumono rilevanza non soltanto i conflitti di interessi attuali, ma anche quelli potenziali e financo quelli meramente apparenti. Da ciò ulteriormente consegue che i legislatori del conflitto normalmente statuiscono l’obbligo, in capo ai titolari di carica, di dedizione esclusiva agli interessi pubblici che devono essere perseguiti in ragione di tale carica. Secondo la totalità dei commentatori, tale obbligo è sancito anche dalla legge n. 215/2004, all’articolo 1, comma 1.
177. La tesi sostenuta dalla difesa del Prof. Sgarbi è che il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici troverebbe il proprio elettivo ed esclusivo campo di applicazione con riferimento alle ipotesi nelle quali l’azione del titolare di carica pubblica possa essere influenzata o distorta dalla concorrenza di interessi ulteriori e diversi rispetto a quelli sottesi alla carica stessa. In altri termini, espressione di tale principio sarebbero la disposizione che fissa un obbligo generale di astensione in situazione di conflitto di interessi (articolo 1, comma 1, legge n. 215/2004) e quella che disciplina la fattispecie del conflitto di interessi per incidenza patrimoniale (articolo 3), mentre lo stesso principio non sarebbe sotteso alla disciplina delle incompatibilità e, pertanto, non sarebbe utilizzabile come canone interpretativo in sede di applicazione di quest’ultima.
178. Una siffatta lettura limitativa del principio di dedizione esclusiva non sembra tuttavia condivisibile. Proprio in ragione delle peculiarità degli interessi tutelati dalle norme qui considerate, l’assoluta maggioranza dei commentatori ritiene che la soglia della tutela debba quanto più possibile essere anticipata, dovendosi accordare preferenza agli strumenti normativi volti a prevenire l’insorgenza di conflitti, piuttosto che alle misure repressive e sanzionatorie. Coerentemente con tale condivisibile indirizzo, che si ritiene non possa non assurgere a canone interpretativo, il principio di dedizione esclusiva assume una sua pregnante ragione di essere proprio se inteso come principio di tendenziale esclusività dell’impegno pubblico rispetto ad altre posizioni, funzioni, cariche, attività, ecc..
179. Così ricostruito, l’obbligo di dedizione esclusiva agli interessi pubblici si pone in immediata relazione con la disciplina delle incompatibilità e rispetto alla interpretazione ed applicazione di quest’ultima non può non costituire un irrinunciabile parametro di riferimento, specie per quanto riguarda la delimitazione delle deroghe.
180. Come noto, infatti, la disciplina delle incompatibilità contenuta nella legge n. 215/2004 conosce un certo numero di eccezioni. Così, ad esempio, al titolare di carica di governo è consentito cumulare lo status di parlamentare nazionale, di amministratore di enti locali (con le eccezioni di cui al d.l. n. 138/2011), nonché cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera (articolo 1, comma 2, legge n. 60/1953, richiamato dall’articolo 2, comma 1, lettera a), legge n. 215/2004). In particolare, per quanto qui interessa, al titolare di carica di governo è poi consentito, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie non connesse con la carica di governo. 181. Ciò posto, occorre anche avvertire che la possibilità per il titolare di carica di governo di affiancare al proprio impegno istituzionale attività professionali o di lavoro autonomo ha un’estensione che non è immediatamente ed esclusivamente desumibile dal dettato normativo.
182. In particolare l’Autorità, nella sua prassi applicativa, ha ritenuto che il carattere temporaneo e con circoscritto impegno lavorativo dell’attività professionale o di lavoro autonomo, costituiscano indici idonei a far presumere che l’attività svolta non sia tale da distorcere la funzione pubblica esercitata, né da sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici.
183. In applicazione di tale principio, si sono ritenute compatibili attività professionali caratterizzate dal carattere temporaneo e dal circoscritto impegno lavorativo, senza condurre un’indagine specifica sul loro rapporto di connessione con la carica di governo, ma si è concluso nello stesso senso – in presenza dei richiamati indici – anche in ipotesi di accertato rapporto di connessione con la carica di governo. Il riferimento è, tra l’altro, proprio alla decisione di archiviazione della posizione del Sottosegretario Vittorio Sgarbi, allorché l’Autorità, preso atto della circostanza che lo stesso dopo l’assunzione. della carica di Sottosegretario aveva esercitato attività giornalistica in materie connesse con la carica di governo “solo occasionalmente e in misura marginale”, ha concluso nel senso che «]t]ali essendo i caratteri dell’attività professionale di cui trattasi, la stessa non vale a integrare la fattispecie di cui al citato art. 2, comma 1, lettera d), l. n. 215/2004»101. 184. Nel quadro di un modus procedendi tipicamente sostanzialistico quale è quello da sempre seguito dall’Autorità nell’applicazione della legge n. 215/2004, si ritiene dunque che l’attività professionale o di lavoro autonomo per la quale non sia accertata l’eventuale connessione e, addirittura, quella per la quale tale requisito pacificamente sussista, possa essere valutata come compatibile con la carica di governo ove venga riscontrata la natura temporanea della prestazione e soprattutto la sua occasionalità. Al ricorrere di tali circostanze l’Autorità ritiene, infatti, possano essere salvaguardati il principio della inidoneità di tale attività a distorcere la funzione pubblica esercitata e a sottrarre in misura significativa tempo e risorse intellettuali al perseguimento degli interessi pubblici insiti nel più superiore principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici.
185. Analoghe coordinate interpretative sembra debbano essere adottate anche in sede di applicazione delle disposizioni concernenti le varie deroghe al principio di dedizione esclusiva. In altri termini, se è vero che la legge n. 215/2004 prevede una serie di eccezioni al principio di dedizione esclusiva, è altresì vero che, proprio trattandosi di eccezioni, non deve ritenersi che le stesse siano indiscriminatamente e illimitatamente cumulabili, dovendosi anche in questi casi tener fermo il principio secondo il quale l’assoluta preponderanza del tempo e delle risorse intellettuali del soggetto interessato deve essere dedicata alla carica pubblica e al perseguimento dei relativi interessi.
186. A tale proposito è qui opportuno rammentare come al Prof. Sgarbi sia già stato consentito il cumulo di una pluralità di cariche ulteriori rispetto a quella di governo102.

V.1.b) Sulla natura delle attività oggetto di contestazione

187. Sulla base degli elementi complessivamente raccolti è risultato che il Prof. Sgarbi, nel periodo successivo all’assunzione della carica di Sottosegretario di Stato, ha svolto numerose attività, organizzate quali eventi autonomi ovvero inquadrate nel programma di eventi a carattere culturale di più ampia portata.
188. Come riportato nella risposta alla richiesta di informazioni, tali attività sono state distinte a seconda del ruolo di volta in volta ricoperto dal critico d’arte: i) Ruolo di interprete in spettacoli teatrali tratti da libri e testi di cui il Prof. Sgarbi è autore; ii) Ruolo di autore di libri; iii) Ruolo di relatore; iv) Ruolo di critico d’arte a eventi di inaugurazione di mostre; v) Lezioni magistrali ed interventi in qualità di storico e critico d’arte; vi) Ruolo di opinionista in programmi televisivi. Al di là della diversa qualificazione dei ruoli proposta dalla Parte, rileva osservare che in tutti i casi il Prof. Sgarbi ha sempre operato in qualità di storico e critico d’arte.
189. Le attività sopra elencate – specie quelle di cui ai punti da i) a v) – sono pacificamente riconducibili al genus delle attività professionali. Esse presentano, infatti, il dato comune costituito dalla prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’articolo 2230 c.c.: più nel dettaglio, si tratta di attività riconducibili all’ambito delle professioni intellettuali non regolamentate.
190. Che si tratti di attività professionali è altresì confermato, oltre che dall’oggetto, anche dal fatto che esse sono supportate da una stabile organizzazione di persone e mezzi a ciò specificamente dedicata. Dalle risultanze istruttorie è infatti emerso che Hestia S.r.l. e Ars S.r.l.s. – senza integrare gli estremi di cui all’articolo 2238, comma 1, c.c. (esercizio della professione quale elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa), poiché nelle fattispecie esaminate rimane centrale la prestazione del critico d’arte – coadiuvano il Prof. Sgarbi nella gestione di tutte le fasi precedenti e successive alla prestazione, inclusi gli aspetti logistici.
191. È emerso, in particolare, che Ars funge da trait d’union tra il critico d’arte e possibili committenti, sottoponendo una sorta di elenco di proposte, con relativa quantificazione dei corrispettivi, all’interno del quale l’organizzatore può scegliere la performance che preferisce (intervento, lectio magistralis, spettacolo teatrale, ecc.), cui possono essere annessi degli extra, anch’essi a pagamento (partecipazioni del critico a presentazioni TV, permanenza successiva alla chiusura dell’evento con disponibilità a farsi fotografare dal pubblico, firmacopie, ecc.). Né può essere sottaciuto, sotto il profilo dell’esistenza di uno stabile apparato organizzativo, il fatto che Ars sottopone ai committenti la sottoscrizione di un contratto standard, recante sempre le medesime clausole e condizioni. Vale, altresì, evidenziare, ai fini della qualificazione giuridica delle prestazioni del Prof. Sgarbi, che il contratto de quo reca in intestazione la dicitura “contratto di prestazione d’opera”.
192. Ancora nell’ottica dell’esistenza di una stabile organizzazione di persone e mezzi specificamente dedicata all’organizzazione e gestione delle attività professionali del Prof. Sgarbi, rileva evidenziare, da un lato, che Ars e Hestia risultano operare soltanto nell’interesse e comunque a supporto delle attività del Prof. Sgarbi e, dall’altro lato, lo stretto rapporto fiduciario che intercorre tra il Prof. Sgarbi e le due società, i cui amministratori e soci unici, nella specie, Antonio Ippolito e Sabrina Colle, come si dirà diffusamente più avanti, risultano legati alla Parte da lunghi rapporti di collaborazione e personali. Tale indiscusso rapporto intercorrente tra il Prof. Sgarbi e le due società vale, di per sé, a revocare in dubbio il carattere di terzietà di Ars e Hestia rivendicato dalla difesa, in particolare con riferimento alla percezione dei compensi.
193. La difesa del Prof. Sgarbi contesta la qualificazione delle sue attività in termini di attività professionali, sostenendo che le stesse, avendo natura di attività accademiche, scientifiche e divulgative, non sarebbero riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004105. Tale assunto si fonderebbe su un principio richiamato in una risalente Relazione dell’Autorità al Parlamento, secondo il quale «la natura didattica e/o culturale unitamente al carattere temporaneo e occasionale dell’incarico, non appare idoneo né a indurre il titolare a distorcere la funzione pubblica esercitata al fine di trarne vantaggi personali, né a sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici».
194. A proposito di tale principio, occorre, tuttavia, osservare che con esso l’Autorità non ha affatto inteso collocare gli incarichi a contenuto didattico e/o culturale al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004107. Prova ne sia il fatto che il passaggio riportato dalla Parte si collocava in un contesto di più ampia portata, nel quale l’Autorità riferiva al Parlamento di aver esaminato, in occasione dell’insediamento del Governo Monti, «anche alcuni rapporti di lavoro autonomo» e tra questi, in particolare, «numerose docenze universitarie a contratto, in Italia e all’estero», il tutto nel paragrafo dedicato al rendiconto dei casi di “attività professionali o di lavoro autonomo”.
195. Quanto, inoltre, alla qualificazione degli interventi del Prof. Sgarbi in termini di attività “accademiche” preme osservare, in primo luogo, che tale attributo può propriamente essere riferito ad attività di ricerca e insegnamento svolte in ambito universitario e non invece a conferenze, interventi, performances teatrali, quantunque definite talvolta come “lezioni magistrali”. Più nello specifico, poi, preme ricordare, come evidenziato dallo stesso Prof. Sgarbi e confermato dall’Ateneo interessato, che la posizione di «professore ordinario di storia dell’arte moderna presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”» non si è mai accompagnata allo svolgimento di effettiva attività di ricerca o insegnamento, atteso che, al momento dell’adozione del decreto del Presidente della predetta Università avente a oggetto “chiamata diretta per chiara fama del dott. Vittorio Sgarbi”, questi aveva già compiuto il 70° anno di età e, pertanto, non avrebbe potuto essere assunto in servizio.
196. A ogni buon fine, nella denegata ipotesi in cui le attività del Prof. Sgarbi dovessero essere qualificate di natura “didattica e/o culturale”, ciò non basterebbe a esonerarle dal campo di applicazione dell’articolo 2, comma. 1, lettera d), legge n. 215/2004, in quanto a tal fine, secondo il sopra indicato principio, le stesse dovrebbero altresì rivestire il carattere “temporaneo e occasionale”. Orbene, come più avanti si dirà, tale carattere, con riferimento alle attività qui prese in considerazione, manca del tutto.
197. Con la memoria conclusiva, la difesa del Prof. Sgarbi sostiene anche – in contraddizione con la rivendicata qualificazione in termini di attività accademiche – che le attività in esame rientrerebbero nell’esercizio delle funzioni di cui a cariche in enti culturali, già dall’Autorità considerate compatibili con la carica di governo. Tale lettura è evidentemente frutto di una forzatura. Non può, infatti, sostenersi che tra le funzioni inerenti alle cariche de quibus (Presidente del Mart, Presidente della Fondazione Ferrara Arte, ecc.), vi siano anche compiti di divulgazione della cultura e delle conoscenze artistiche da svolgersi in prima persona attraverso conferenze, performances teatrali e altro. A tal fine, inoltre, rileva osservare che a nessuno degli eventi culturali cui si riferiscono i documenti acquisiti al fascicolo, il Prof. Sgarbi risulta essere intervenuto a titolo di rappresentante di uno o più degli Enti/Istituzioni in cui ricopre cariche. Al contrario, in tutti i contratti di prestazione d’opera esaminati è espressamente previsto che l’intervento del Prof. Sgarbi avvenga a titolo personale e, più precisamente, a titolo di critico d’arte. Quanto sopra risulta ulteriormente confermato dalla Parte come espressamente affermato al punto 54 della memoria conclusiva secondo cui “Il professor Sgarbi ha partecipato a eventi divulgativi (—) in qualità di storico e critico d’arte prevalentemente in quanto autore, presentando libri o tenendo lezioni magistrali e/o spettacoli correlati ai libri di cui è autore”.

V.1.c) Sui corrispettivi pagati dagli organizzatori degli eventi

198. Uno degli argomenti dispiegati dalla Parte è quello secondo il quale il Prof. Sgarbi non avrebbe percepito compensi per le attività di cui alla delibera di avvio del procedimento.
199. A tale riguardo occorre preliminarmente rimarcare che la norma di cui all’articolo 2, comma. 1, lettera d), legge n. 215/2004, vieta le attività professionali “anche se gratuite”. Il fatto che il prestatore percepisca un corrispettivo può, pertanto, valere quale elemento indiziario nel senso del carattere professionale dell’attività oggetto di indagine (carattere peraltro già ampiamente desumibile dalle caratteristiche sopra evidenziate), ma non ha alcuna valenza ai fini dell’integrazione della fattispecie.
200. Peraltro, lo stesso Prof. Sgarbi ammette di aver ricevuto, in un certo numero di casi, un compenso per le attività prestate; in altri casi gli organizzatori degli eventi hanno effettuato pagamenti a favore di un’associazione, la quale a sua volta ha riversato parte delle somme incassate al Prof. Sgarbi a titolo di “rimborsi periodici”111.
201. Ars ed Hestia, come dichiarato dalle stesse nelle rispettive risposte alle richieste di informazioni sono partecipate e amministrate da persone di fiducia del Prof. Sgarbi. Socio e amministratore unico di Ars è infatti il Sig. Antonino Ippolito, giornalista, collaboratore storico del Prof. Sgarbi e suo attuale capo segreteria al Ministero, mentre socia e amministratrice unica di Hestia è la Sig.ra Sabrina Colle, compagna del Prof. Sgarbi.
202. Secondo le informazioni raccolte, i rapporti tra il Prof. Sgarbi e Ars non sono formalizzati in accordi scritti, mentre rispetto a Hestia è stato sottoscritto un irrituale atto unilaterale di cessione di non meglio identificati diritti d’autore. Come sopra precisato, con la memoria del 20/12/2023 la Parte ha riferito circa la propria intenzione di formalizzare i rapporti con le due società attraverso la stipula di altrettanti contratti di mandato. Non è chiaro se tale formalizzazione sia avvenuta ma, ai fini di quanto qui considerato, la circostanza risulta ininfluente, atteso che la valutazione condotta è di carattere sostanziale e prescinde dalla regolamentazione dei rapporti tra il Prof. Sgarbi e le due società.
203. Dalle evidenze in atti emerge una sostanziale identificazione della Parte con le due società in questione. Si consideri, ad esempio, che Antonino Ippolito, amministratore e socio unico di Ars, è solito sottoscrivere con i committenti degli interventi del Prof. Sgarbi contratti di prestazione d’opera con i quali «garantisce» – pur, si ripete, in assenza di accordi scritti – la presenza e la prestazione del critico d’arte.
204. Per 18 dei 21 eventi nei quali Ars risulta aver svolto funzioni di intermediario tra il Prof. Sgarbi e gli organizzatori dell’evento, quest’ultima risulta essere destinataria del pagamento, mentre in un caso Ars risulta essere stata beneficiaria di un versamento a titolo di prestito infruttifero da parte di una Fondazione organizzatrice di un evento. Analogamente, pagamenti risultano essere stati effettuati per cinque degli eventi alla cui organizzazione è intervenuta Hestia. In alcuni casi nei quali l’organizzazione è stata curata da società terze, i corrispettivi versati a queste ultime dagli organizzatori risultano poi essere stati riversati nelle casse di Hestia.
205. Ars e Hestia sono risultate provvedere alle necessità economiche del Prof. Sgarbi. Ciò è particolarmente evidente per Hestia la quale, come da espressa dichiarazione, provvede alle spese inerenti al domicilio romano del Prof. Sgarbi (canone di locazione, consumi, acquisti di alimentari, abbigliamento, ecc.): «la Hestia ha sede legale in Roma al Largo Teatro Valle 6, sontuosa villa nella quale si intrattiene, soggiorna, dorme e vive il noto critico teatrale quando si trova nella capitale. Trattandosi di critico d’arte che scrive per giornali e produce libri tradotti anche per l’estero, la signora Colle assicura per il prof. Sgarbi l’ambiente ideale, affinché si esplichi la sua brillante attività di intellettuale. Ed ovvio- per la procura richiamata- che la Hestia si sobbarchi tutte le rilevanti spese di mantenimento dell’affermato critico d’arte». Ma anche la stessa Ars, sulla base della documentazione bancaria trasmessa, risulta aver più volte fatto fronte a impegni finanziari del Prof. Sgarbi, per lo più attinenti ai suoi interessi di carattere professionale e culturale, oltre che, in parte, al mantenimento della sua abitazione romana, nonché alle spese di trasferimento per il raggiungimento delle diverse sedi degli eventi cui ha partecipato il Prof. Sgarbi.
206. Sembra difficilmente contestabile che, anche quando il cachet sia incassato, direttamente o indirettamente, da Ars o da Hestia, esso sia almeno in parte qualificabile come corrispettivo dell’attività svolta dal Prof. Sgarbi.
207. A tale proposito si osserva che le somme percepite da Ars non possono essere considerate come rimborsi. In primo luogo, infatti, come tali non sono fatturate, ma sono gli stessi importi a sollevare più di una perplessità, soprattutto ove si consideri che le spese relative al soggiorno del Prof. Sgarbi e dei suoi collaboratori, oltre che talvolta anche quelle di viaggio, sono normalmente poste a carico degli organizzatori dei vari eventi, come emerge dai numerosi contratti acquisiti in istruttoria.

V.1.d) Sulla connessione con la carica di governo

208. La tesi sostenuta dal Prof. Sgarbi è che, in accordo con un asseritamente costante orientamento dell’Autorità, nel caso dei Sottosegretari di Stato occorrerebbe valutare il requisito della connessione con riferimento alle deleghe conferite. In applicazione di tale principio, la difesa del Sottosegretario perviene alla conclusione secondo la quale le condotte oggetto della delibera di avvio del procedimento sarebbero «prive di connessione funzionale ed operativa con l’incarico di governo così come delimitato dal Decreto di delega di funzioni».
209. A tale proposito è opportuno precisare, in via preliminare, che le deleghe svolgono una funzione organizzativa e gestionale all’interno dei dicasteri, ed esse costituiscono solo uno dei riferimenti utilizzati ai fini della valutazione delle incompatibilità, ma non necessariamente esauriscono l’analisi, essendo comunque rilevanti le complessive competenze del Ministero. I Sottosegretari rappresentano infatti, nel loro agire politico-istituzionale, il Ministero di appartenenza e, ai sensi dell’articolo 10., comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400, oltre e prima ancora di esercitare i poteri delegati, “coadiuvano il ministro”, evidentemente con riguardo a tutte le materie di competenza del Ministero. Peraltro, l’ampiezza delle deleghe conferite al Prof. Sgarbi, non sembra porre dubbi circa la sussistenza del richiamato rapporto di connessione.
210. Come ricordato in apertura, con decreto 28 dicembre 2022 del Ministro della cultura, al Prof. Sgarbi sono state delegate le attività e le funzioni concernenti le seguenti materie: – musei, aree e parchi archeologici statali, a eccezione degli istituti dotati di autonomia speciale; – arte e architettura contemporanea; – sicurezza del patrimonio culturale.
211. La prima delega, come precisato anche dalla memoria difensiva del Prof. Sgarbi, è funzionalmente riferibile alla Direzione Generale Musei nonché, in parte, alla Direzione Generale Archeologia, la seconda delega è funzionalmente riferibile all’area di competenza della Direzione Generale Creatività Contemporanea, mentre la terza delega è funzionalmente riferibile alla Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale.
212. La Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura, è investita delle seguenti funzioni: – cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione (articolo 18, comma 1, 1° capoverso D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato da ultimo dal D.P.C.M. 17 ottobre 2023, n. 167); – sovrintende al sistema museale nazionale e coordina le direzioni regionali Musei (articolo 18, comma 1, 2° capoverso D.P.C.M. n. 169/2019); – svolge altresì funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, in conformità a quanto disposto dall’articolo 6 del Codice, con riguardo a tutti gli istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101, commi 1 e 2, del Codice medesimo, che siano di pertinenza dello Stato o costituiti dallo Stato (articolo 18, comma 1, 2° capoverso. D.P.C.M. n. 169/2019).
213. La norma da ultimo richiamata fa riferimento agli articoli. 6 e 101, commi 1 e 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio adottato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La prima delle disposizioni citate, al comma 1, stabilisce che la valorizzazione del patrimonio culturale “consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”. Quanto all’articolo 101 del Codice, esso individua gli “istituti e luoghi della cultura” nei musei, nelle biblioteche e negli archivi, nelle aree e parchi archeologici e nei complessi monumentali.
214. In altri termini, anche in virtù dei rinvii alle norme del Codice dei beni culturali e ambientali, risulta che la Direzione Generale Musei del Ministero della cultura ha una competenza tendenzialmente omnicomprensiva per quanto riguarda le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali e ha compiti esclusivi in materia di valorizzazione del patrimonio culturale custodito nei musei, nelle biblioteche e negli archivi, nelle aree e parchi archeologici e nei complessi monumentali.
215. La Direzione Generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, ha le seguenti competenze: – svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al sostegno dell’arte e dell’architettura contemporanee, ivi inclusa la fotografia e la video-arte, delle arti applicate, ivi compresi il design e la moda, e della qualità architettonica e urbanistica (articolo 21, comma 1, D.P.C.M. n. 169/2019).
216. La Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura ha le seguenti competenze: – assicura l’ideazione, la programmazione, il coordinamento, l’attuazione e il monitoraggio di tutte le iniziative in materia di prevenzione dei rischi e sicurezza del patrimonio culturale e di coordinamento degli interventi conseguenti a emergenze nazionali ed internazionali; – assicura il buon andamento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi emergenziali di messa in sicurezza del patrimonio culturale mobile e immobile, delle azioni di recupero e della ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, nonché degli interventi finalizzati alla prevenzione e alla sicurezza anti-incendio negli istituti e nei luoghi della cultura di appartenenza statale.
217. Considerato che le deleghe conferite al Sottosegretario Sgarbi corrispondono per buona parte alle aree funzionali delle tre Direzioni Generali sopra menzionate, non risulta condivisibile la tesi difensiva secondo la quale le deleghe di cui trattasi sarebbero “limitate”. Al contrario, le materie oggetto di delega appaiono essere estremamente numerose ed estese, fino a coprire tutti gli aspetti relativi alla gestione, acquisizione, prestito, valorizzazione, fruizione e tutela del patrimonio culturale nazionale, con specifici e puntuali riferimenti anche alla promozione della cultura.
218. Ciò posto, non sembra discutibile che gran parte degli eventi ai quali il Prof. Sgarbi ha partecipato in veste di storico e critico d’arte presentino profili di connessione con le materie riconducibili agli ambiti di competenza di una o dell’altra delle D.G. sopra menzionate e, per tale via, presentino profili di connessione con le deleghe dello stesso Sottosegretario. Così non può dubitarsi che gli spettacoli teatrali dedicati a Canova e a Caravaggio presentino profili di connessione con le materie di competenza della Direzione Generale Musei. In termini non dissimili, profili di connessione con le materie di competenza della predetta Direzione Generale sono ravvisabili con riferimento alle presentazioni che il Prof. Sgarbi ha effettuato in qualità di autore del libro “Canova e la bella amata”123, ovvero del libro “Il punto di vista del cavallo”, dedicato a Caravaggio, o del libro “Ecce Caravaggio”. Analoghi profili di connessione sono infine sussistenti per gran parte delle lezioni magistrali tenute dal Prof. Sgarbi, ovvero delle relazioni a eventi ai quali lo stesso ha partecipato in qualità di storico e critico d’arte. La connessione deve invece ragionevolmente essere esclusa per alcune manifestazioni il cui oggetto appare riconducibile alle deleghe degli altri due Sottosegretario alla Cultura. Il riferimento è, in specie, a eventi attinenti al cinema e all’audiovisivo, nonché a moda, design e fotografia (delega alla Sen. Lucia Borgonzoni) e a interventi in eventi concernenti la musica (delega all’On. Gianmarco Mazzi).
219. Nel senso della connessione delle attività professionali in considerazione con la carica di governo milita, infine, la norma di cui all’articolo 3, lettera c) del Regolamento sul conflitto di interessi, secondo la quale deve intendersi per materia o settore connesso con la carica di governo “qualunque ambito di attività che abbia inerenza diretta o indiretta con gli interessi pubblici tutelati nell’esercizio della carica di governo” [sottolineatura aggiunta].

V.1.e) Sull’asserito carattere occasionale e temporaneo delle attività professionali

220. Come detto sopra, l’Autorità, nella sua prassi applicativa, ritiene che il carattere temporaneo e con circoscritto impegno lavorativo dell’attività professionale o di lavoro autonomo, costituiscano indici idonei a far presumere che l’attività svolta non sia tale da distorcere la funzione pubblica esercitata, né da sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici, in sostanziale ottemperanza al superiore principio della dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici.
221. Tale linea interpretativa è stata seguita, in alcuni casi, senza condurre un’indagine specifica sul rapporto di connessione delle attività oggetto di esame con la carica di governo, mentre in altre ipotesi è stata adottata pur in presenza di un accertato rapporto di connessione. Giova qui ricordare che proprio l’attività giornalistica condotta dal Prof. Sgarbi è stata ritenuta non lesiva della disposizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), legge n. 215/2004, in ragione del fatto che la stessa risultava – all’epoca della valutazione (16 maggio 2023) – «essere stata esercitata in materie direttamente connesse con la carica di governo solo occasionalmente e in misura marginale».
222. Giova altresì rammentare che la valutazione circa l’occasionalità e la marginalità delle attività non istituzionali è funzionale alla verifica circa il fatto che le stesse non siano tali da distorcere la funzione pubblica e – soprattutto, per quanto qui interessa – da sottrarre tempo alla cura degli interessi pubblici. Da ciò consegue che tale valutazione, in presenza di più tipologie di attività svolte dal titolare di carica, debba essere condotta in termini complessivi, con riferimento all’insieme di tutte le attività esercitate.
223. Ciò posto, la tesi difensiva sostenuta con la memoria conclusiva (§§ 58 ss.) è che le attività condotte dal Prof. Sgarbi siano tali da non «sottrarre tempo o risorse intellettuali alla carica», in quanto «puntiformi (i.e. temporanee) e caratterizzate dall’elemento dell’occasionalità» e comunque «inferiori rispetto a quelle istituzionali nel periodo in esame».
224. Senza qui entrare nel merito della comparazione tra attività svolte dal Sottosegretario in veste istituzionale e a titolo privato (le cui conclusioni appaiono peraltro scarsamente convincenti, ove solo si consideri che il Prof. Sgarbi ha svolto in media un intervento/lezione/inaugurazione ecc. ogni tre giorni nel periodo in esame, distribuiti su tutto il territorio nazionale) si ritiene risolutivo osservare come l’elemento della occasionalità sia del tutto incompatibile con la realizzazione e il mantenimento di una stabile organizzazione di persone e mezzi il cui fine unico è quello di organizzare, gestire e realizzare gli interventi del Prof. Sgarbi dietro corrispettivo. In tal senso non può qui che rimandarsi a quanto già osservato a proposito della natura e del ruolo rivestiti dalle due società Ars e Hestia anche sotto il profilo della gestione dei rapporti patrimoniali con il Prof. Sgarbi.
225. Né possono sottovalutarsi due ulteriori considerazioni. La prima è che la valutazione circa la marginalità delle attività in materie connesse deve essere condotta con riferimento a tutte le tipologie di attività esercitate e che per il Prof. Sgarbi è già stata ritenuta non incompatibile, in quanto appunto marginale, l’attività giornalistica in materie connesse. La seconda considerazione è quella secondo la quale, ad avviso dell’Autorità, il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici impone di riferire la valutazione di marginalità non solo alle attività in materie connesse con la carica, ma più in generale a tutte le attività, pur se singolarmente consentite, esercitate dal titolare.
226. Secondo quanto sopra precisato, infatti132, il principio di dedizione esclusiva alla cura degli interessi pubblici non può, di fatto, essere svuotato di contenuto mediante una indefinita sommatoria di attività che, anche là dove ritenute singolarmente consentite, nel loro insieme difettino dei requisiti dell’occasionalità e della temporaneità, comportando una rilevante sottrazione di tempo e di risorse intellettuali al perseguimento degli interessi sottesi alla carica di governo. Che tale sia la situazione venutasi a creare per effetto delle attività professionali svolte dal Prof. Sgarbi è difficilmente contestabile, ove si consideri, da un lato, il numero di eventi cui lo stesso ha partecipato e la dislocazione degli stessi, nonché, dall’altro lato, l’insieme di tutte le altre attività, cariche e posizioni che fanno capo al Sottosegretario come già ritenute compatibili dall’Autorità.
227. Tutti questi elementi depongono nel senso della sussistenza della connessione con la carica di governo dell’attività svolta dal Prof. Sgarbi e dunque dell’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) legge n. 215/2004.

V.2 Sulla possibile violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera c) e comma 2, legge n. 215/2004

228. Il nome di dominio www.vittoriosgarbi.it, come precisato in apertura, è stato registrato dal Prof. Vittorio Sgarbi.
229. Il sito Internet accessibile all’indirizzo www.vittoriosgarbi.it è strutturato come un canale di comunicazione tra il critico d’arte e il pubblico. Più precisamente, attraverso il sito in questione, il Prof. Sgarbi si rivolge direttamente agli utenti della rete, con vari messaggi scritti e videoregistrati, nonché attraverso notizie di vario genere attinenti alla propria biografia e alle proprie attività di critico d’arte e di autore di libri. I contenuti sono concepiti in termini tali da trasmettere la sensazione che gli stessi siano direttamente riferibili allo stesso Prof. Sgarbi.
230. Quanto sopra era vero anche per la sezione dedicata alla vendita di libri, allo stato non più online, nella quale il consumatore medio era indotto, sia attraverso le immagini che attraverso i testi, a contrattare direttamente con il critico d’arte. Il ruolo in essa svolto da Ars S.r.l.s. appariva del tutto marginale e limitato alla posizione di soggetto destinatario del pagamento. Oltretutto, la società veniva menzionata con caratteri tipografici del tutto anonimi, soltanto nel form finale destinato alla indicazione delle modalità per effettuare il versamento di denaro.
231. Peraltro, giova rilevare, alla luce di quanto anche sopra esplicitato, che si riconferma il ruolo di Ars come soggetto preposto alla riscossione dei compensi relativi alle varie attività – inclusa dunque anche la vendita di libri – svolte dal Prof. Sgarbi, somme che poi, come evidenziato, vengono utilizzate per soddisfare le necessità anche personali del Sottosegretario.
232. Il Prof. Sgarbi appariva, pertanto, svolgere attività di promozione e vendita di libri, dunque un’attività economica organizzata (mediante il sito web) al fine dello scambio di beni (articolo 2082 c.c.).
233. La difesa della Parte, premesso che la «limitatissima» attività di vendita svolta attraverso il sito non presenterebbe «rilievo “imprenditoriale”» (§ 64 della memoria conclusiva), sostiene che la gestione del canale di vendita presente nel sito web www.vitoriosgarbi.it sarebbe stata curata da Ars la quale avrebbe operato in qualità di institore, conformandosi così al dettato dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 215/2004135.
234. In proposito, vale, tuttavia, osservare che nessuna procura institoria è stata prodotta dalla Parte a sostegno di quanto dichiarato.
235. Tutto ciò premesso, si deve rilevare che, come dichiarato dalla Parte e verificato dall’Autorità in corso di istruttoria, l’attività di vendita in questione non è più in essere e la relativa sezione del sito risulta essere non più online. Pertanto, si deve ritenere che la condotta in esame sia cessata.

V.3 Sulle misure di compliance volontariamente implementate


236. Nella memoria difensiva vengono descritte alcune misure definite “di compliance” rispetto alle contestazioni mosse in sede di avvio e di ampliamento del procedimento.
237. Nello specifico, oltre alla chiusura della sezione del sito web destinata alla vendita di libri, per quanto concerne la partecipazione del Prof. Sgarbi «a futuri eventi di carattere non istituzionale» la difesa sostiene di aver messo a punto e implementato le misure così come proposte in corso di istruttoria.
238. A tale proposito, l’Autorità rileva che l’esame di eventuali misure adottate o proposte dalla Parte, non rientra tra le competenze attribuitele dalla disciplina sul conflitto di interessi, tanto più che della mutata situazione di fatto non è stata data alcuna prova.

DELIBERA

a) che il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Prof. Vittorio Sgarbi ha esercitato attività professionali in veste di critico d’arte, in materie connesse con la carica di governo, come specificate in motivazione, a favore di soggetti pubblici e privati, in violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 20 luglio 2004, n. 215;

b) con riguardo alle attività di offerta al pubblico di prodotti editoriali svolte attraverso il sito Internet www.vittoriosgarbi.it, la chiusura del procedimento istruttorio per la sopravvenuta cessazione della situazione di incompatibilità ipotizzata nell’atto di estensione oggettiva. La presente delibera sarà comunicata al soggetto interessato e pubblicata nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b) del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

La replica di Sgarbi

 La replica di Sgarbi: «L’Autorità deve occuparsi di appurare se ho violato la Legge Frattini, non di capire chi si occupa del mio sostentamento. Adesso farò quello che fa Sgarbi, il critico d’arte. L’ Antitrust ha ritenuto le indicazioni di lettere anonime come delle indicazioni credibili e ha dichiarato l’incompatibilità. Se sono incompatibile io, chiunque faccia una conferenza da ministro o da sottosegretario, è incompatibile», ha commentato il professore, aggiungendo con vis polemica: “Il ministro Gennaro Sangiuliano? Non l’ho sentito. Non potevo sentire una persona che riceve una lettera anonima e la manda all’Antitrust. Le lettere anonime si buttano via, gli uomini che hanno dignità non accolgono lettere anonime. Farò ricorso al Tar perché si dica comunque che io non avevo un’altra professione, ne avevo solo una: essere Sgarbi, essere uno storico dell’arte ed è per questo che sono diventato sottosegretario“.

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