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27 Aprile 2024 00:09
27 Aprile 2024 00:09

Donna tarantina morì di leucemia. Assolta l’ ILVA

La Corte europea dei diritti umani ha dichiarato inammissibile il ricorso contro l’ ILVA presentato dalla famiglia di Giuseppina Smaltini, una donna di Taranto deceduta il 21 dicembre 2012, a seguito una meningite che non è stata possibile curare a causa della leucemia contratta dalla donna.  Nel ricorso si è sostenuto che le Autorità avevano violato il diritto alla vita di Giuseppina Smaltini, in quanto secondo i denuncianti, sarebbe esistito un comprovato collegamento di causa ed effetto tra le emissioni dell’ ILVA e la leucemia contratta. Secondo la vittima e la sua famiglia tutto ciò era causato dalle emissioni rilasciate dallo stabilimento siderurgico di Taranto, e la vicenda era stato contestata per due volte alla Procura della repubblica  di Taranto.

CdG corte europea diritti-umani-

Secondo i giudici europei che hanno respinto il ricorso , invece, non è stato dimostrato che sono state le emissioni dell’ILVA a causare la sua leucemia, ed è stato stabilito che i magistrati italiani hanno agito correttamente non dando seguito alle denunce presentate e che vennero archiviate in quanto i magistrati valutarono come insufficienti le prove di un presunto collegamento tra le emissioni e la malattia della donna.  Dopo la sua morte, i figli ed il marito avevano ottenuto dalla Corte di Strasburgo il “semaforo verde” per poter continuare un’azione legale contro lo Stato italiano.

Gli eredi e familiari della signora Smaltini aveva fatto ricorso a Strasburgo, contro l’archiviazione della Procura di Taranto, sostenendo che tale decisione aveva violato il diritto al rispetto della vita, in quanto i magistrati non avevano riconosciuto il nesso esistente tra le emissioni dell ILVA e la sua malattia. I giudici di Strasburgo hanno però, di fatto, dato ragione ai colleghi italiani affermando nella loro decisione che la signora Smaltininon è riuscita a dimostrare che le prove scientifiche acquisite dai tribunali per decidere del suo caso provassero il nesso” e  che quindi con le loro decisioni non avevano violato l’obbligo di proteggere il suo diritto alla vita.

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