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24 Marzo 2026 00:24

Csm: “i magistrati onorari non si possono equiparare ai togati”

"La previsione di un regime della stabilità del rapporto dei magistrati onorari, equiparato a quello dei magistrati ordinari anche agli effetti delle tutele retributive, previdenziali e fiscali appare incompatibile con l’impianto costituzionale in particolare, con l’articolo 106 della Costituzione e con la figura del magistrato onorario disegnata dalla Carta"

di REDAZIONE POLITICA

Criticità nell’emendamento alla manovra di bilancio relativo alla magistratura onoraria. A rilevarle è il Csm in un parere approvato all’unanimità dal plenum. “La soluzione prescelta non appare necessitata, né adeguata alle osservazioni formulate nella lettera di messa in mora” da parte della Commissione europea, con la quale “non s’impone una stabilizzazione dei magistrati onorari”, evidenzia il parere, sottolineando inoltre che la previsione di un regime della stabilità del rapporto dei magistrati onorari, equiparato a quello dei magistrati ordinari anche agli effetti delle tutele retributive, previdenziali e fiscali appare incompatibile con l’impianto costituzionale in particolare, con l’articolo 106 della Costituzione e con la figura del magistrato onorario disegnata dalla Carta”.

Cosa dice il parere del Csm sui magistrati onorari

“Il regime introdotto non elimina l’elevato rischio – continua ancora il parere approvato – del moltiplicarsi di nuovi contenziosi volti a ottenere una completa equiparazione dello status dei magistrati onorari/funzionari pubblici a quello di magistrato ordinario: l’assimilazione del rapporto lavorativo a quello di lavoro subordinato, esclusivo e a tempo indeterminato, aggiungerebbe elementi di vicinanza tra le due categorie di magistrati che potrebbero aprire la strada alle indicate pretese“.

Il Csm ha espresso infine “forti preoccupazioni per l’inevitabile sottrazione di risorse al settore giustizia che deriverà dalla riduzione della pianta organica della magistratura onoraria e dalla circostanza che parte dei magistrati onorari già in servizio cesseranno dall’incarico per mancata presentazione della domanda di conferma o per mancato superamento della procedura valutativa introdotta, oltre che per raggiungimento dei limiti di età. Tale sottrazione di risorse, tenuto anche conto dei tempi considerevoli necessari per bandire e espletare le procedure concorsuali, non appare coerente rispetto agli ambiziosi obiettivi di riduzione dei tempi dei processi e di abbattimento dell’arretrato indicati nel Pnrr, rischiando di determinare effetti contrari al raggiungimento di tali obiettivi nei termini fissati.

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