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4 Giugno 2026 00:19

Il Csm arretra sulle norme dei rapporti stampa-magistrati. Questi i “correttivi” last minute

Scomparse dalle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura alcuni dei passaggi più incisivi: meno vincoli su linguaggio, conferenze stampa e aggiornamenti su archiviazioni e assoluzioni

La pratica sulle Linee guida del Csm per la comunicazione delle procure, che aveva messo tutti d’accordo all’interno da destra a sinistra compresi gli indipendenti su come evitare la gogna mediatica e garantire una corretta informazione giudiziaria prima delle proteste dell’ house-organ della magistratura sinistrorsa (alias il  Fatto Quotidiano)  si è di nuovo bloccata. Con un nuovo rinvio concesso di cortesia al membro togato Mimma Miele (esponente di Md) ufficialmente impegnata in una missione presso la Corte di Giustizia Ue, nonostante la ferma contrarietà di una delle relatrici, Claudia Eccher membro laico del Csm, così dando la possibilità alla corrente della sinista Area di depositare un emendamento completamente sostitutivo. Secondo alcuni esponenti del Consiglio Superiore della Magistratura questo passaggio non aggiungerebbe nulla di significativo alla pratica iniziale, ma in realtà leggendolo con attenzione si intuisce come la pressione esterna abbia influito sulla discussione, al punto di condizionarla con influenza.

Le Linee guida del Csm partendo da un presupposto che dovrebbe mettere tutto a tacere, non inventano nulla, ma si limitano a conformarsi alle norme vigenti .  La prima “correzione” è presente nel punto in cui si indicano i motivi dell’intervento, cioè la consapevolezza “che la comunicazione giudiziaria non può più essere considerata soltanto come un profilo organizzativo esterno all’esercizio della giurisdizione, ma costituisce essa stessa una modalità attraverso la quale l’istituzione si presenta ai cittadini e incide, in modo talvolta profondo e durevole, sulla percezione pubblica dei fatti e delle persone coinvolte”. Nel testo rivisto e modificato questa parte non esiste più, rimuovendo di fatto un’assunzione di responsabilità della magistratura, pur nella consapevolezza chela maniera cin la quale si presenta un caso all’esterno ha la forza di poter costruire o distruggere la reputazione di una persona ancora prima che un giudice terzo si sia pronunciato. La comunicazione non racconta solo la giurisdizione: la fa. Eliminata questa parte, si sostituisce, in qualche punto, la parola “reputazione” con il termine “immagine” una scelta che potrebbe apparire neutra, ma che passa da una visione etica a una più immediata e superficiale. 

Ci sono anche altre le parti eliminate che trasformano il testo inizialmente concepito come un documento di garanzia e tutela del cittadino a un manuale tecnico-operativo basato essenzialmente sulle regole procedurali dei magistrati. Due le parti essenziali eliminate: quella in cui si prevedeva che nel caso in cui un ufficio giudiziario comunica una notizia all’inizio di un’indagine, avrebbe dovuto avere successivamente l’obbligo morale e giuridico di comunicarne anche la successiva archiviazione o assoluzione, con la stessa tempestività, visibilità e rilievo della notizia iniziale, così proteggendo e tutelando la reputazione dell’interessato e quella in cui si ribadiva il blocco alla diffusione di testi o estratti di atti coperti da segreto investigativo o protetti dalla legge, includendo uno specifico divieto anche per le ordinanze di custodia cautelare (misure cautelari personali), di fatto bloccando la circolazione e pubblicazione di atti giudiziari non ancora passati dal processo.

Operazioni di riscrittura del testo che potrebbero apparire ininfluenti, ma in realtà che deresponsabilizzano: nella precedente versione si poteva scorgere il concetto di una magistratura che si assumeva la responsabilità del fango mediatico e decideva di autoregolamentarsi per proteggere i cittadini, nella riscrittura si riconosce che alla fine sono i giornalisti (“gli unici detentori della capacità di dare la massima diffusione”) a decidere il destino mediatico di una notizia, e che le linee-guida servono solo a “infarinare” culturalmente i magistrati, senza però poter davvero governare quell’impatto profondo sulla vita delle persone che il testo precedente provava a disciplinare.

Precedentemente venivano indicate le situazioni in maniera esplicita in cui procedere ad una una comunicazione di aggiornamento – “soprattutto in presenza di archiviazioni, rigetti, revoche, annullamenti, proscioglimenti o assoluzioni” – con il ritocco della sinistra giudiziaria si passerebbe al concetto equivoco di “esiti significativamente diversi da quelli prospettati nella fase iniziale”. Di fatto si vuole rimuovere il passaggio in cui si proponeva, all’esito di una prima verifica sulle modalità di applicazione delle linee-guida, di intervenire a livello di normativa secondaria per inserire stabilmente nella organizzazione degli uffici gli strumenti per la comunicazione secondo i principi di seguito delineati. Così facendo viene concessa la libertà al magistrato responsabile del procedimento (precedentemente limitata per spersonalizzare i procedimenti) di partecipare a incontri con la stampa, così garantendo ai pm un ambito momento di celebrità e visibilità mediatica

Come già fatto con un altro emendamento si vuole semplificare il passaggio relativo al rilascio di atti o copie di atti nei casi consentiti dalla legge, che dovrà sotto la diretta responsabilità del dirigente dell’ufficio, fermi i limiti dell’articolo 114 del codice di procedura penale. Eliminata del tutto, la parte con cui veniva previsto uno “specifico procedimento col quale il procuratore disciplina le modalità di pubblicazione sul sito istituzionale dei comunicati, delle rettifiche e degli aggiornamenti, assicurandone la visibilità e l’accessibilità anche in relazione alla successiva evoluzione del procedimento o del processo“.

Nella delibera originale il tipo di linguaggio da utilizzare, doveva essere “conforme ai criteri di cui all’art. 115-bis c.p.p. e, più in generale, deve evitare ogni espressione che presenti la persona sottoposta a indagini o l’imputato come colpevole prima dell’accertamento definitivo della responsabilità”Una ritocco-Pinto, che prende ispirazione dall’ex procuratore aggiunto condannato in via disciplinare per aver indicato come colpevole un “suo” imputato in udienza preliminare, suscitando ampie critiche da parte della magistratura. Cancellato anche il passaggio che prevedeva l’omissione di “dettagli non indispensabili, le aggettivazioni enfatiche, le denominazioni suggestive delle operazioni e ogni riferimento non necessario idoneo ad aggravare il pregiudizio reputazionale dei soggetti coinvolti o dei terzi estranei”. Se precedentemente la delibera prevedeva anche un’azione d’ufficio per correggere la prima comunicazione demolitrice, con le modifiche rimarrebbe solo l’iniziativa dell’interessato, senza della quale non ci sarebbe nessun obbligo per le Procure.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, eventuali successivi comunicati di aggiornamento saranno emessi dall’organo giurisdizionale che li ha pronunciati, anche questi su richiesta dell’interessato, Mentre nella prima versione delle LInee Guida, la conferenza stampa sarebbe stata utilizzabile solo in presenza di specifiche esigenze di interesse pubblico, adesso quella condizione e termine “solo” scompare, così lasciando ampissimi margini di discrezionalità ai magistrati. Mentre nella precedente versione si poteva intravedere la manifestazione comportamentale di una magistratura consapevole che la trasparenza dell’istituzione non può mai tradursi nella esposizione indebita della persona, nella successiva riscrittura “rossa” si cede il passo a una resa culturale. Così facendo il Csm rinuncia di fatto a prevedere ed indicare regole vincolanti per limitare gli effetti devastanti dell’attuale gogna mediatica, trasformando e sminuendo un necessario potenziale atto di civiltà giuridica ad un inefficace richiamo di facciata alla sobrietà d’ufficio che non è mai esistita.

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