di Ilaria Cerulla
Confermata la data del 22 e 23 marzo prossimi per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Il Tar del Lazio ha infatti ritenuto infondato il ricorso presentato contro il decreto che aveva indetto la consultazione per quelle due giornate. I 15 ricorrenti promotori di una raccolta firme su un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum – chiedevano la sospensione e l’annullamento del decreto presidenziale per completare la raccolta delle firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità.
Il Tar del Lazio si è pronunciato nel senso dell’infondatezza del ricorso rilevando che la disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione da parte della volontà popolare, da quale tra i soggetti a cui l’articolo 138 della Costituzione attribuisce l’iniziativa referendaria (almeno un quinto dei membri di una delle Camere o cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum.

I giudici hanno innanzitutto valutato e respinto le eccezioni di difetto di giurisdizione sostenendo che “la deliberazione del Consiglio dei Ministri ed il conseguente Dpr di indizione del referendum, nella parte relativa all’individuazione della data per lo svolgimento della consultazione referendaria, hanno natura di atti di alta amministrazione e, pertanto, il relativo sindacato rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo”.
“La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro – che impone, tra l’altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) – da un evento futuro ed incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)”.
Successivamente si sono occupati di rispondere alla pretesa dei ricorrenti a che il Governo si astenga, nella sostanza, dall’indire il referendum allorché sia ancora pendente il termine di tre mesi previsto dalla Costituzione per la raccolta delle firme a sostegno dell’iniziativa referendaria popolare. Ecco che allora, secondo il Tar, la normativa “nel prendere in considerazione e disciplinare l’unica ipotesi di differimento dell’indizione del referendum costituzionale, espressamente la ricollega alla fattispecie in cui, nelle more del termine di tre mesi dall’adozione della legge, sopravvenga un’altra legge costituzionale o di revisione della Costituzione, consentendo (e, si badi bene, non obbligando, giacché la norma utilizza l’espressione ‘può ritardare’ l’indizione, e non ‘deve’) così di chiamare il corpo elettorale ad esprimersi, in un’unica consultazione referendaria, su due leggi di riforma costituzionale”.
Norma, questa, che ad avviso del Collegio “da una parte conferma che, all’infuori dell’ipotesi ivi espressamente disciplinata, nessun caso di rinvio nell’indizione del referendum è configurabile, e, dall’altro, costituisce norma di chiusura del sistema concernente la disciplina del referendum costituzionale”.









