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3 Agosto 2026 18:23

RPO

L’Autorità Garante ha quindi ritenuto insufficienti le giustificazioni della società telefonica: l’adesione a un codice d– ha ribadito il Garante – non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l’intera filiera del telemarketing
3 Agosto 2026

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