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20 Aprile 2024 14:26
20 Aprile 2024 14:26

La Corte Costituzionale apre allo sconto di pena per Alfredo Cospito

Per la Corte Costituzionale "è illegittimo il divieto di attenuanti". L'anarchico potrebbe andare incontro a una condanna compresa tra i 20 e i 24 anni di reclusione e non più all'ergastolo

È costituzionalmente illegittima la norma che vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla aggravante della recidiva nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo. Lo ha deciso la Corte costituzionale, che, nella camera di consiglio odierna, ha esaminato la questione sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino nell’ambito del procedimento che vede imputato Alfredo Cospito per il reato di strage (articolo 285 cp) in relazione agli ordigni esplosi nel 2006 nei pressi della Scuola allievi Carabinieri di Fossano.

La decisione, si legge in una nota di Palazzo della Consulta, è “in continuità con i numerosi e conformi precedenti sulla disposizione censurata”: con l’eventuale prevalenza dell’attenuante della ‘lieve entità del fatto’, Cospito potrebbe andare incontro a una condanna compresa tra i 20 e i 24 anni di reclusione e non più all’ergastolo.

La norma sull’articolo 69, quarto comma del codice penale è “costituzionalmente illegittima nella parte in cui – spiegano i giudici costituzionali – vieta al giudice di considerare eventuali circostanze attenuanti come prevalenti sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’articolo 99, quarto comma nei casi in cui il reato è punito con la pena edittale dell’ergastolo“.

Corte-Costituzionale_Cospito

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane, ma Palazzo della Consulta, nella sua nota rispondendo alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino , ota, spiega che, secondo la Corte, “il carattere fisso della pena dell’ergastolo esige che il giudice possa operare l’ordinario bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti. Conseguentemente, il giudice dovrà valutare, caso per caso, se applicare la pena dell’ergastolo oppure, laddove reputi prevalenti le attenuanti, una diversa pena detentiva”.

Alfredo Cospito

La difesa di Cospito rappresentato dall’avvocato Flavio Rossi Albertini, ha commentato: “Apprendiamo finalmente una notizia incoraggiante per tutti e tutte coloro che quotidianamente sono chiamati ad applicare il diritto o a subirne l’applicazione. La decisione di quest’oggi della Corte costituzionale restituisce finalmente dignità alle questioni giuridiche sottese alle vicende umane, non ultima quella di Alfredo Cospito’’, che aggiunge: “Rifuggendo dai tentativi di politicizzare le singole vicende giudiziarie il Giudice delle leggi ha riconosciuto l’incostituzionalità dell’art. 69 comma IV nella parte in cui non prevede la possibilità della prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata per i reati per i quali è prevista la pena fissa dell’ergastolo. Come avevamo sempre affermato fin dall’udienza del 5 dicembre scorso e ribadito quest’oggi – prosegue il penalista – la pena fissa dell’ergastolo è ‘ex se’ indiziata di incostituzionalità e il divieto di bilanciamento acuisce questo giudizio, impedendo al Giudice della cognizione di individualizzare la pena per il fatto commesso dall’imputato. La Corte ha condiviso il ragionamento della difesa. Un grande successo per il diritto – conclude Rossi Albertini e per la vicenda giudiziaria involgente Alfredo Cospito’’.

Con la sentenza di oggi “la Consulta stabilisce definitivamente che la pena deve corrispondere alla gravità del reato” commenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone “Non è possibile trattare allo stesso modo casi in cui ci sono morti e casi in cui, invece, non ci sono stati neanche feriti”. . “Passo passo la legge ex Cirielli, che era un obbrobrio giuridico in evidente conflitto con l’articolo 27 – sottolinea Gonnellaè stata demolita. Ci auguriamo che la rideterminazione della pena, a questo punto conseguente, porti anche il ministro della Giustizia Nordio ad una rivalutazione relativa al regime 41-bis in cui Cospito è attualmente detenuto“.

AGGIORNAMENTO

Alfredo Cospito, l’anarchico che dal 20 ottobre scorso era in sciopero della fame per protestare contro il regime carcerario del 41 bis, ha terminato lo sciopero. Compilando un modello prestampato, che si usa per rilasciare dichiarazioni, ha messo nero su bianco la sua volontà di riprendere subito ad alimentarsi. La decisione comunicata stamane all’istituto carcerario è stata trasmessa al tribunale di Sorveglianza di Milano. Cospito, ricoverato nel reparto detenuti dell’ospedale San Paolo, proprio a causa delle sue condizioni di salute precarie, non ha fornito alcun tipo di motivazioni rispetto alla decisione di sospendere dopo sei mesi lo sciopero della fame. La scelta potrebbe essere connessa alla decisione della Consulta che, sebbene non legata al 41 bis, ha dato ragione alla difesa dell’anarchico sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino chiamata a decidere del processo sull’attentato del 2006 alla caserma dei carabinieri di Fossano.

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