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26 Gennaio 2026 17:14

Il Tribunale di Roma annulla la sanzione del Garante della Privacy a Report per il caso Sangiuliano

ALL'INTERNO LA SENTENZA INTEGRALE L’annuncio del conduttore della trasmissione di Rai 3 in un post su Facebook: «Secondo il Tribunale di Roma era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio e inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge».

Il Tribunale Ordinario di Roma (Sezione Diritti della Persona) lo scorso Il 22 gennaio ha emesso una sentenza che segna la svolta sull’intera vicenda e una sconfitta giudiziaria pesantissima per l’Autorità Garante della Privacy, annullando la sanzione da 150mila euro che il Garante aveva comminato alla RAI per la diffusione dell’audio tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie da parte del programma Report. Secondo il Tribunale era legittimo e di interesse pubblico trasmettere l’audio: inoltre i magistrati sottolineano il fatto che il Garante ha svolto le indagini fuori i tempi stabiliti dalla legge.

L’oggetto del contenzioso è il ricorso presentato dalla Rai contro il provvedimento n. 621 del 23 ottobre 2025 con cui il Garante della Privacy aveva sanzionato la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci per la messa in onda dell’8 dicembre 2024 dell’audio intercorso tra l’ex Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e sua moglie, la giornalista RAI Federica Corsini, nei quali si discuteva della revoca della nomina di consulente promessa da Sangiuliano alla sua (ormai ex) amica del cuore Maria Rosaria Boccia.

“II Tribunale ravvisa la sussistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia, poiché la vicenda, sebbene permeata da profili di natura personale, assume una sostanziale rilevanza pubblica. Le conversazioni telefoniche intercorse tra l’ex Ministro e la moglie attengono al tema, di sicuro interesse, relativo alla possibilità che l’assegnazione di alte cariche istituzionali, anziché ispirate alla miglior cura dell’interesse pubblico, possano essere influenzate da questioni di natura squisitamente personale. Infatti, fermo restando il comprensibile turbamento d’animo sofferto dai soggetti coinvolti, deve affermarsi che l’ostensione integrale e originale della conversazione si giustifichi pienamente nella prospettiva di veicolare il dato storico nella sua immediatezza, così da scongiurare il rischio di ingenerare nello spettatore il sospetto di ricostruzioni artificiose o faziose da parte del giornalista. D’altronde, ciò risulta coerente con la stessa fisionomia del giornalismo di inchiesta, “impegnato” nella divulgazione di fatti quanto più fedeli alla realtà storica”.

Il provvedimento del Tribunale di Roma ricorda anche cheLa certezza del tempo entro cui l’Autorità amministrativa deve concludere il procedimento consente ai soggetti interessati di esercitare efficacemente il diritto di difesa, scongiurando, da un lato, il rischio connesso ad una possibile inerzia dell’autorità interpellata e, dall’altro, il rischio di una esposizione temporalmente illimitata ad una possibile inflizione dello svantaggio”.

Le motivazioni del Tribunale di Roma

Le motivazioni del giudice Corrado Bile si basano su due pilastri fondamentali, uno di merito (libertà di stampa) e uno procedurale (tempi scaduti). Il giudice ha smantellato la teoria del Garante secondo il quale la diffusione di quei colloqui privati violava la privacy senza aggiungere nulla alla notizia. La sentenza stabilisce che la conversazione, pur essendo privata, aveva una sostanziale rilevanza pubblica perché svelava come le decisioni istituzionali (la nomina o meno di una consulente ministeriale) fossero influenzate da “questioni di natura squisitamente personale” e dalle richieste della moglie del Ministro.

La diffusione dell’audio originale era necessaria perveicolare il dato storico nella sua immediatezza” ed evitare il sospetto di ricostruzioni faziose da parte del giornalista. Viene ribadito che il giornalismo d’inchiesta gode di ampia tutela e che la privacy cede il passo quando la notizia è essenziale per la informazione dell’opinione pubblica.

Il Tribunale ha accolto anche l’eccezione procedurale: il Garante della Privacy ha impiegato troppo tempo per sanzionare. Viene sancito che il termine di 9 mesi per la conclusione del procedimento (art. 143 Codice Privacy) è perentorio e non ordinatorio. Il giudice afferma che il mancato rispetto dei tempi pone l’Autorità in una “posizione ingiustificatamente privilegiata” e lesiva del diritto di difesa. Poiché il provvedimento è arrivato oltre i termini di legge, la sanzione decade anche per questo motivo formale.

La sentenza del Tribunale di Roma

CdG-REPORT_PRIVACY
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