La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dalla società Ilva e da Acciaierie d’Italia contro il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto lo stop dell’area a caldo dell’ex Ilva di Taranto. La decisione è stata presa dai giudici delle Sezioni Unite Civili dopo l’udienza dello scorso 20 ottobre. “Deve concludersi che l’accertamento svolto dai giudici di merito circa la sussistenza dei pericoli ‘gravi e rilevanti’ che impongono la sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 8 par. 2 direttiva Ied, sia congruamente fondato sulle complessive risultanze istruttorie e informato al principio di precauzione, senza violare il principio di proporzionalità, tenuto conto anche dell’annoso protrarsi della vicenda“, scrivono nella sentenza le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione .
“È condivisibile, sul punto, la conclusione del pubblico ministero, per cui ‘l’intensità del rimedio inibitorio apprestato corrisponde, peraltro, in modo del tutto proporzionato alla natura primaria del diritto soggettivo tutelato e alle stringenti indicazioni in materia di effettività della tutela ambientale e sanitaria provenienti dall’ordinamento dell’Unione'” prosegue la Cassazione. “L’art. 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce che nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche e attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
E “tale livello non può essere conseguito senza un livello elevato – dice la Cassazione che richiama anche le modifiche intervenute sul tema nella Costituzione della Repubblica Italiana – di tutela dell’ambiente, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile“.
“La nuova direttiva (Ue) 2024/2881 del 23 ottobre 2024 ‘relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (rifusione)’ – da recepire entro l’11 dicembre 2026 – fissa parametri ancora più severi in tema di particolato (Pm1o e PM2,5), sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, prendendo come parametro di riferimento proprio le indicazioni dell’Oms (Air Quality Guideline Who del 2021) cui faceva riferimento il parere negativo dell’Iss del 30 luglio 2024, prima che il d.l. n. 5 del 2025 indicasse invece come parametro per la valutazione dell’impatto sulla qualità dell’aria nella Vis i valori limite di riferimento di cui al d. Igs. n. 155 del 2010″, riporta un altro passaggio della sentenza.
“Tra l’altro, il Cons. 19 della stessa direttiva conferma anche che ‘dai dati scientifici disponibili – si legge nelle 70 pagine – risulta che il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, il particolato (PM1o e PM2,5), il benzene, il monossido di carbonio, l’arsenico, il cadmio, il piombo, il nichel, alcuni idrocarburi policiclici aromatici e l’ozono abbiano una serie di effetti negativi importanti sulla salute umana e siano connessi a varie malattie non trasmissibili, a cattive condizioni di salute e a un aumento della mortalità'”.
Nello stabilimento 2.140 tonnellate di amianto
Ancora, scrive la Suprema Corte, “è pacifico che nello stabilimento di Taranto sono ancora presenti 2.140 tonnellate di amianto – sostanza la cui nocività è indiscussa – all’interno dei cowpers degli altiforni, con funzione di isolante termico, ‘entrocontenuto’ nell’intercapedine tra la corazza esterna in acciaio e lo strato di mattoni refrattari”. Per l’amianto, dice la Suprema Corte, “è sufficiente a che tale sostanza debba essere presa in considerazione ai fini dell’Aia sulla base dell’interpretazione del diritto unionale fornito in corso di causa dalla Corte di Giustizia UE“.
Genitori Tarantini: “Sentenza epocale”
“E’’ una sentenza epocale perché fa testo per l’Ilva ma anche per tante situazioni analoghe dove la salute umana è esposta al rischio di inquinamento industriale”. Sono le parole all’Adnkronos dell’avvocato Ascanio Amenduni, legale insieme all’avvocato Maurizio Rizzo Striano, dei membri dell’associazione Genitori Tarantini. “Se prima si doveva ricorrere al bilanciamento tra esigenze della produzione e tutela della salute, principio richiamato dalla procura generale nella sua requisitoria, d’ora in avanti la tutela della salute sarà ritenuta prevalente – sottolinea il legale – per un capovolgimento della scala di valori iniziato con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 25 giugno 2024 e coronata dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite con la sentenza odierna. Va dato atto ai genitori tarantini che hanno promosso l’azione inibitoria di essersi fatti carico con grande coraggio e grande lungimiranza di un peso enorme che probabilmente era compito dello Stato sostenere in tempo utile prima del verdetto giudiziario” conclude Amenduni.

La vendita di Acciaierie d’Italia
La decisione della Cassazione arriva a circa 10 giorni dalla chiusura dei termini della vendita di Acciaierie d’Italia, che è in amministrazione straordinaria da febbraio 2024, e mentre sulla precedente gestione di ArcelorMittal c’è un’indagine con la quale la Procura di Taranto ha chiesto l’arresto ai domiciliari per l’ex amministratore delegato Lucia Morselli. La gara per la vendita comunque procede. I pretendenti in campo sono due: il gruppo indiano Jindal e gli acciaieri italiani guidati da Federacciai, quest’ultimi al momento presenti solo con una manifestazione di interesse da tramutare in offerta.
Acciaieri italiani che sin da agosto hanno detto che a loro interessa solo l’area di laminazione, non l’area a caldo, mentre Jindal ha dichiarato che avrebbe preso entrambe in attesa di decidere cosa fare dell’area a caldo. Anche se dirompente e forse anche inattesa, visto che il PG della Suprema Corte aveva eccepito sulle conclusioni dei giudici di Milano, la decisione della Cassazione, fermando definitivamente un’area a caldo che ha 60 anni di vita, seppure ammodernata con molti investimenti negli anni, permette di tirare una linea e di ripartire. Il nuovo approdo sarà un’area a caldo decarbonizzata e con forni elettrici. Tutto da costruirsi e come peraltro il Governo si è impegnato a sostenere con i sindacati.
Nel frattempo, e non sarà un periodo di tempo breve, andrà avanti ciò che può rimanere dell’ex Ilva. L’area di laminazione, detta anche area a freddo, a Taranto, Genova e Novi Ligure che però dovrà essere alimentata dall’esterno di bramme e coils poiché a Taranto, con lo stop all’area a caldo, acciaio primario non se ne produrrà più.







