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9 Gennaio 2026 14:03

Eni-Nigeria, la Corte di appello di Brescia conferma la condanna a 8 mesi a pm De Pasquale e Spadaro

I due magistrati rispondono delle accuse di non avere depositato nel procedimento Eni-Nigeria atti favorevoli alle difese , che si è concluso con assoluzioni perché il fatto non sussiste.

La Corte d’appello di Brescia presieduta dal giudice Anna Dalla Libera ha confermato oggi la condanna di primo grado a otto mesi per “rifiuto d’ufficio” nei confronti dei due pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Secondo la sentenza di primo grado i due magistrati non hanno depositato, nel febbraio-marzo 2021, atti favorevoli, segnalati dal pm Paolo Storari, agli avvocati difensori nel processo Eni-Nigeria. Il processo, per corruzione internazionale si è concluso con tutti assolti perché il fatto non sussiste. “Non ci credo. Mi dispiace, ma non ci credo“, è stato il commento dell’avvocato Massimo Dinoia che difende entrambi i pm di Milano alla sbarra. La Corte d’appello come chiesto dal Pg in aula In parziale riforma della sentenza appellata, ha limitato al danno morale la condanna degli imputati pur mantenendo la pena di otto mesi.

Nelle motivazioni della condanna in primo grado si leggeva di fatti di oggettiva gravità”. Secondo i giudici infatti un magistrato, anche se rappresenta l’accusa, “ha il dovere di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona indagata”, e di mettere a disposizione della difesa quanto ha scoperto.

Gli atti favorevoli all’ Eni nel processo per corruzione internazionale erano in particolare le chat false, ritrovate nel telefono dell’ex dirigente Eni Vincenzo Armanna, il “grande accusatore” dell’inchiesta. Tra i mancati depositi, anche i documenti che mostravano come tra Armanna e lo 007 nigeriano che avrebbe dovuto confermare le accuse del primo, ci fosse in realtà un pagamento da 50 mila dollari. Secondo la difesa, non esiste una norma che obbligasse De Pasquale e Spadaro a depositare alle difese le “prove” di Paolo Storari.

Nelle motivazioni della condanna in primo grado si leggeva di fatti di oggettiva gravità”. Secondo i giudici bresciani infatti un magistrato, anche se rappresenta l’accusa, “ha il dovere di svolgere accertamenti anche su fatti e circostanze favorevoli alla persona indagata”, e di mettere a disposizione della difesa quanto ha scoperto.

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