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11 Luglio 2026 01:42

Cassazione: una tirata d’orecchie ai giudici che compensano le spese con troppa disinvoltura.

Cassata sentenza che aveva compensato le spese perché una parte era rimasta contumace
Diciamo la verità, siamo abituati a vedere le motivazioni più strampalate poste a sostegno della decisione di compensare le spese legali al termine di una lite. Questa volta un giudice di pace si è spinto a compensare le spese per il semplice rilievo che la controparte non si era costituita in giudizio ed era rimasta contumace. La bizzarra motivazione adottata da giudice di prime cure era stata recepita anche dal Tribunale di Roma investito dell’appello secondo cui la mancata costituzione del convenuto e “la mancata contestazione delle ragioni espresse dal ricorrente, con il sostanziale implicito riconoscimento delle ragioni dello stesso, costituiva un elemento giustificativo della avvenuta compensazione delle spese“.
Integrando la motivazione del giudice di pace il Tribunale aveva anche osservato che l’opposizione in primo grado era stata accolta per motivi che prescindevano dal merito e che la natura della controversia dinanzi al giudice di pace escludeva l’obbligo del patrocinio. Nel respingere l’appello il Tribunale compensava anche le spese del secondo grado.
La vicenda finiva così dinanzi ai giudici della Corte di Cassazione che accogliendo il ricorso (sentenza 15 ottobre 2014 n. 21871), hanno ricordato che non può costituire un valido motivo per compensare le spese legali il rilievo che una delle parti è rimasta contumace e non ha contestato la domanda. Nella parte motiva della sentenza la Corte fa notare che “nel regime anteriore a quello introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263, e, successivamente, dalla legge n. 69 del 2009, il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese ‘per giusti motivi’ deve trovare un adeguato supporto motivazionale“.
 
Per altri dettagli si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.

Corte di Cassazione – testo sentenza 15 ottobre 2014, n. 21871 

Fonte:  (www.StudioCataldi.it)

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