Il giudice della prima sezione civile del Tribunale di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d’urgenza ex articolo 700 presentato dai legali di Alfonso Signorini , uno strumento cautelare per chiedere un provvedimento immediato, applicabile senza attendere i tempi di un giudizio ordinario. Dopo l’udienza tenutasi venerdì scorso, è arrivato questa mattina il deposito dell’ ordinanza con la quale Il giudice Pertile ha imposto a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video)” che riguardano la vicenda di Signorini.
E’ stato quindi vietato a Corona di “pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente (Alfonso Signorini, ndr) alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza“.
Corona dovrà anche depositare nella cancelleria del Tribunale entro due giorni tutti i dati, i documenti e le immagini che riguardano la “sfera privata” del conduttore del Grande Fratello e tutta la corrispondenza, a partire soprattutto dalle chat. Infine, il giudice ha condannato Corona al pagamento delle spese processuali (286 euro) e dei compenso professionali dei legali (9.000) e ha deciso che Fabrizio Corona dovrà pagare 2.000 euro al giorno ad Alfonso Signorini per ogni violazione delle disposizioni dell’ordinanza.
“Esprimiamo piena soddisfazione per il provvedimento con cui il Tribunale di Milano ha inibito ogni ulteriore diffusione, pubblicazione e condivisione di contenuti diffamatori e lesivi dell’onore, dell’immagine e della riservatezza del ricorrente“, hanno commentato i difensori di Alfonso Signorini, gli avvocati Daniela Missaglia e Domenico Aiello, aggiungendo: “Il giudice ha ordinato l’immediata rimozione dei contenuti illeciti da ogni piattaforma, social network e servizio di hosting, nonché il divieto di qualsiasi futura ripubblicazione o divulgazione, diretta o indiretta, con qualunque mezzo”.

Per i difensori di Alfonso Signorini si tratta di “una decisione di particolare rilievo, che riafferma un principio fondamentale: la libertà di espressione non può mai trasformarsi in licenza di diffamare, né tantomeno in uno strumento di gogna mediatica, soprattutto quando la diffusione avviene in modo seriale e incontrollato attraverso il web e i social media. Il provvedimento riconosce con chiarezza che la tutela della dignità, della reputazione e della vita privata costituisce un limite invalicabile, anche – e soprattutto – nell’ecosistema digitale” e concludono: “Confidiamo che questa decisione rappresenti un segnale forte e chiaro: la rete non è una zona franca e chi diffonde contenuti falsi o lesivi risponde delle proprie condotte, anche in sede cautelare e con misure immediatamente efficaci“.
Secondo l’ avvocato Aiello (e noi condividiamo il suo pensiero) “Deve esser chiaro che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone. Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo; e non è possibile ricevere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione votata alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale. Anche i Web Hosting, i grandi colossi della rete sempre pronti a macinare grandi ricavi, senza porsi problemi di etica e responsabilità sono moralmente concorrenti nell’illecito se non favoreggiatori“.

Le motivazioni del Tribunale di Milano
Per il giudice Pertile, come si legge nel suo provvedimento, “i fatti raccontati dal Corona nei controversi video non possono (…) considerarsi oggettivamente veritieri”, dato che anche lui “evidenzia che essi ancora necessitano di verifiche”. Corona “non ha raggiunto la prova che i materiali in suo possesso contengano la prova di eventuali comportamenti illeciti” di Signorini. Ed aggiunge che Corona “si è limitato a riferire di attrazione sessuale o relazioni sessuali che, per sé sole, nel nostro ordinamento non costituiscono illeciti”, e confonde “il suo diritto ad ‘informare’ col suo diritto a criticare”, anche perché le “prove si riferiscono soltanto ai fatti – precisa il giudice – ma non anche alle opinioni”. Per il Tribunale, manca anche “un principio di prova della genuinità” della chat mostrate da Corona.
E comunque quelle conversazioni risalgono, in un caso, quello di tale Vincenzo, ad un periodo che va dal novembre 2014 al novembre 2015 e sono senza “indizi di eventuali coercizioni”, ma anzi con “piena consapevolezza dei due interlocutori”. Nel caso di Antonio Medugno, poi, chat e immagini risalgono al periodo aprile 2021-gennaio 2022 e anche per quella vicenda sono senza “indizi di eventuali illeciti“. Sono contenuti, ribadisce il giudice, che riguardano solo “la sfera intima delle persone coinvolte”.
In quei video di Corona, non c’è nemmeno “la continenza della forma”. E va detto che il principio costituzionale della libertà di espressione deve essere bilanciato, si legge ancora, con quello della “dignità” della persona. E il giudice ricorda almeno un “epiteto” con cui Corona ha apostrofato Signorini nel suo format.
Con la pubblicazione di altre puntate, spiega il giudice, c’è il “pericolo di ulteriore aggravamento del danno” per Signorini. Il giudice fa anche presente che per arrivare ad un provvedimento di inibitoria come questo, così come stabilito dalla Cassazione, non c’è necessità che “la responsabilità civile del diffamante sia stata accertata con sentenza irrevocabile”. La “inibitoria” può servire anche in “funzione preventiva” per evitare una ulteriore “lesione del diritto dell’onore e della reputazione”.

Cosa succede adesso
Fabrizio Corona aveva annunciato per lunedì 26 gennaio una puntata sulla storia di Mediaset. Ma non potrà farlo in quanto come documentato sopra all’ex re dei paparazzi è stato vietato di pubblicare, diffondere o condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indire. Il giudice ha condannato Corona al pagamento delle spese processuali (286 euro) e del compenso professionale dei legali (9.000 euro). Se non dovesse essere rispettata la misura, che Corona dovrà versare 2.000 euro al giorno a Signorini per ogni violazione delle disposizioni dell’ordinanza.
Corona dovrà rispondere anche delle azioni penali intraprese nei suoi confronti da Alfonso Signorini e Mediaset.

La Consob sanziona Corona
I guai per Fabrizio Corona non finiscono qui. Infatti la Consob come riporta la delibera n. 23815 pubblicata sul sito dell’autorità, ha infatti disposto una sanzione amministrativa da 200mila euro nei suoi confronti per la violazione del Regolamento Ue sulle cripto-attività in relazione all’offerta al pubblico di “memecoin $Corona”. L’ Autorità di vigilanza ha rivolto a Corona anche un’ingiunzione ad astenersi dal ripetere la violazione. Inoltre Fabrizio Corona “non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva”. Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
La Consob sottolinea la gravità del fatto considerato che “Corona ha svolto un’offerta al pubblico italiano dei risparmiatori e potenziali investitori di token other than in completa violazione della disciplina applicabile ed, in particolare ignorando il richiamo di attenzione allo stesso tempestivamente rivolto dalla Consob, promuovendo l’offerta in prima persona anziché attraverso una persona giuridica, omettendo consapevolmente di redigere un white paper da notificare alla Consob e pubblicare, che consentisse agli oblati di svolgere una valutazione consapevole ed informata dell’offerta”.
Corona, spiega ancora l’Autorità di vigilanza, ha scelto di avvalersi, non solo, di un “sito internet dedicato all’offerta, ma anche e primariamente di canali social media – Instagram e Telegram – che gli hanno consentito di raggiungere con immediatezza quantomeno l’ampia platea di soggetti ad essi iscritti (i suoi follower)”. Quanto alla durata della violazione, essa si è protratta per almeno nove giorni per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025, in cui sono stati svolti accertamenti online, ed il 4 marzo 2025, in cui è stata adottata la delibera n. 23460 della Consob che ha bloccato l’offerta.






