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18 Aprile 2024 17:35
18 Aprile 2024 17:35

Ecco le regole del Viminale per aziende e spostamenti: multe e sanzioni da 500 a 4 mila euro

Trasmessa ai prefetti la circolare del capo di gabinetto della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese . Arriva in Consiglio dei ministri un nuovo decreto sulle sanzioni. ALL'INTERNO IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE NECESSARIO PER CIRCOLARE, DA SCARICARE IN PDF

ROMAMatteo Piantedosi, il  capo di gabinetto della ministra Luciana Lamorgese, attraverso una circolare inviata ai Prefetti ha indicato le direttive di applicazione del decreto varato dal premier Giuseppe Conte sabato 21 marzo sulle attività all’ aperto e gli spostamenti.

circolare PREFETTI_dpcm_23_marzo_2020_rev_def_5

Nel Consiglio dei ministri in corso verrà esaminato il decreto che  limita gli spostamenti dei cittadini per “evitare il contagio da coronavirus” e prevede una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 per chi non rispetta i divieti. Per i negozi che non rispettano la chiusura è prevista “la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni”.

Il decreto legge non elimina le norme sin qui adottate con i precedenti D.P.C.M. a firma del premier Conte, ma le include in un documento unico. Pertanto i divieti in vigore restano validi.

Un’ importante novità introdotta riguarda le Regioni, che nelle settimane scorse hanno agito ed operato in ordine confuso contribuendo ad aumentare il caos. Da quanto riportato nella versione ancora provvisoria dell’articolo 3, i presidenti delle Regioni possono “introdurre o sospendere l’applicazione di una o più misure in relazione a specifiche situazioni di aggravamento ovvero di attenuazione del rischio sanitario” firmando ordinanze valide per sette giorni . Anche i Sindaci,hanno facoltà di introdurre o sospendere alcune misure, a certe condizioni, chiaramente sempre e soltanto in relazione all’evoluzione dell’epidemia.

Il Viminale cioè il Ministero dell’ Interno  nella circolare scrive: “Il provvedimento sospende tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle essenziali indicate nell’allegato”. In relazione alle attività commerciali,  continuano ad essere valide  le previsioni recate dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 nonché dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 .

Le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi a condizione che siano organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile. Le attività professionali non sono sospese ma restano ferme le raccomandazioni indicate all’art. 1, punto 7, del citato d.P.C.M. 11 marzo 2020.

Per quanto riguarda l’attività  delle Pubbliche Amministrazioni è confermata la validità delle previsioni di cui all’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di lavoro agile, che, fino alla cessazione dello stato di emergenza, rappresenta la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa“.

Tra le attività produttive consentite rientrano:i servizi di pubblica utilità nonché i servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta, peraltro, confermata la sospensione dell’apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi di cultura, e quella dei servizi di istruzione, ove non siano erogati a distanza o con modalità da remoto (art. 1, comma 1, lett. d); – le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere nei settori di cui al cennato allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità ed essenziali sopra indicati (art. 1, comma 1, lett. d);  – la produzione, il trasporto, la commercializzazione e consegna di farmaci.  tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari (art. 1, comma 1, lett. f); – ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (art. 1, comma 1, lett. f). – le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti (art. 1, comma 1, lett. g). Va, tuttavia, precisato che, in relazione alle attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. d) del D.P.C.M. in parola, l’operatore economico è tenuto a comunicare al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”

“Allo stesso modo, i soggetti esercenti le attività di cui all’art. 1, comma 1, lett. g), sono tenuti a comunicare preventivamente al Prefetto competente per territorio la ricorrenza delle condizioni previste dalla norma per la prosecuzione dell’attività, fermo restando che tale comunicazione non è dovuta qualora si tratti di attività finalizzata ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico essenziale. In entrambe le descritte ipotesi, spetta al Prefetto una valutazione in merito alla sussistenza delle condizioni attestate dagli interessati, all’esito della quale potrà disporre la sospensione dell’attività laddove non ravvisi l’effettiva ricorrenza delle condizioni medesime” conclude il documento.

IL NUOVO MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il ministero dell’Interno ha predisposto un modulo che occorre per giustificare il movimento fuori dalla propria abitazione. Vale per tutto il territorio nazionale: se non lo si può scaricare occorre copiare il testo su un foglietto o , se lo si dimentica e si viene fermati dalle forze dell’ordine, si può fare una dichiarazione verbale, che sarà poi verificata.

MODULO_autodichiarazione_23_3_2020

 

La decisione di adottare un nuovo modulo di autocertificazione è stata adottata per evitare che le persone fermate possano dire di non essere informate dei divieti, come invece molti cittadini controllati in questi giorni hanno tentato di fare. Per questo al primo punto del nuovo modulo la persona deve autocertificare “di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio”. Ma soprattutto, dopo il decreto che vieta gli spostamenti se non sono “per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza e situazioni di necessità” si deve inserire anche l’indirizzo di partenza e quello di destinazione.

Il Viminale ha precisato anche che: “Rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative il tragitto anche pendolare effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro. Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza i casi in cui l’interessato si rechi presso aeroporto, porti e stazioni per trasferire i propri congiunti alla propria abitazione“.

 

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