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24 Aprile 2024 19:00
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Cassazione. Quando il fatto c’è, ma viene “ingigantito”…

a cura dello Studio Legale Campanelli

CdG giudice_cassazioneSi configura l’illecito di calunnia, previsto dall’art. 368 c.p., anche qualora il fatto, oggetto della falsa incolpazione, abbia natura più grave di quello posto in essere dalla persona incolpata. Tale condizione si realizza “allorché la diversità, incidendo sull’essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l’aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione”.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA

 

Ha pronunciato la seguente:
Sentenza n. 9874 dep. il 9 marzo 2016

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano che, concessegli le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata aggravante di cui all’art. 61 n. 10 cod. pen., e la diminuente del rito abbreviato, aveva condannato il L.F. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

2. Il L.F. è stato ritenuto colpevole del reato di calunnia, con condotte commesse in Milano il 17 settembre 2009 e 17 novembre 2009, perché, nell’ambito di una narrazione complessivamente veridica, riferiva all’autorità giudiziaria particolari volutamente falsi integranti autonomi e distinti profili di responsabilità penale nei confronti dei Carabinieri A. Pier Paolo e P. Gianluca affermando, nel quadro di violenze effettivamente subite ad opera dei predetti, di avere anche subito la avulsione dell’incisivo superiore destro, con conseguente deformazione dell’armonia della simmetria facciale ( caratteristiche queste proprie dello sfregio permanente del viso di cui all’art. 583, comma 2, n. 4 cod. pen.), e ciò faceva nella consapevolezza della innocenza dell’A. e del P. su questo specifico ed esclusivo punto, avendo riportato l’avulsione dentale nel corso di una lite ingaggiata con alcuni cittadini extracomunitari per motivi connessi alla compravendita di sostanze stupefacenti e prima dell’intervento dei Carabinieri.

3. Con i motivi di ricorso il difensore del L.F. denuncia vizio di violazione di legge penale, in relazione all’art. 368 cod. pen., e conseguente vizio di motivazione. Rileva che la Corte di merito, pur avendo evidenziato che il L.F. aveva effettivamente subito lesioni nel corso delle violenze alle quali era stato sottoposto in Caserma, come accertato dalla sentenza definitiva a carico dei Carabinieri, non aveva valorizzato che fin dalla contestazione era ascritto al L.F. di avere denunciato una falsa circostanza aggravante – integrante appunto la lesione dello sfregio permanente del viso – aggravante che, anche a voler ritenere accertata la falsità del racconto del L.F. sul punto, non avrebbe comportato alcuna modifica essenziale della condotta effettivamente realizzata dagli accusati e, in ogni caso, la modifica della qualificazione giuridica del fatto.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.
2. La Corte di merito, condividendo la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di primo grado, ha ritenuto integrato il reato di calunnia poiché, sia pure nel contesto di un racconto veritiero, il L.F. aveva denunciato “una condotta diversa, posta in essere dagli accusati ovvero avergli procurato con un pugno l’avulsione di un dente mentre tale evento lesivo era stato, in realtà, provocato da altri, cosa di cui l’accusatore, era pienamente consapevole“. In punto di qualificazione giuridica della condotta, la Corte è pervenuta alla conclusione che non si vede in ipotesi nella quale la falsità del racconto investa una circostanza aggravante, non incidente sull’essenza del fatto, bensì che l’imputato aveva denunciato anche una condotta diversa posta in essere dagli accusati ovvero avergli procurato, con un pugno, l’avulsione di un dente, evento lesivo in realtà procuratogli da altri.

3. Ritiene il Collegio che le conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito siano corrette e in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale sussiste il reato di calunnia anche quando il fatto, oggetto della falsa incolpazione, sia diverso e più grave di quello effettivamente commesso dalla persona incolpata, condizione che si verifica allorché la diversità, incidendo sull’essenza del fatto, riguardi modalità essenziali della sua realizzazione, che ne modifichino l’aspetto strutturale e incidano sulla sua maggiore gravità ovvero sulla sua identificazione (Sez. 5, n. 14202 del 29/01/2015, Messina, Rv. 264784). Il principio enunciato, che risponde al fondamento giuridico del delitto di calunnia individuato nell’interesse al regolare funzionamento dell’attività giudiziaria, è applicabile alla fattispecie in esame in cui il L.F. non si è limitato alla enfatizzazione dei fatti narrati o alla loro ricostruzione con modalità particolarmente allarmanti, ma ha compiuto una descrizione nella quale denunciava un fatto che incideva sull’essenza degli illeciti denunciati e sulla qualificazione giuridica della condotta degli agenti ai quali è valso la contestazione del reato di cui all’art. 583 cod. pen., da altri commesso in danno del ricorrente.

4. Non può, dunque, condividersi il precedente (Sez. 6, n. 2805 del 20/11/2006 (dep. 2007), Zitelli, Rv. 235722) richiamato nei motivi di ricorso, che si riferisce a fattispecie (art. 341 cod. pen.) in relazione alla quale la contestazione di una mera circostanza aggravante della condotta, riguardante, quindi modalità secondarie, non aveva comportato una modifica della qualificazione giuridica del fatto, contrariamente al caso in esame in cui la divergenza del racconto ha riguardato modalità essenziali della condotta, divergenti da quelle effettivamente accadute.

5. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 26.1.2016

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