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19 Aprile 2024 05:04
19 Aprile 2024 05:04

Respinta la richiesta di sospensiva di Italcave al Tar di Lecce sul Porto di Taranto

Ecco come a Taranto si paralizzano le attività economiche e la ripresa della città e dell'economia. Ricorsi e contro-ricorsi...Così nulla cambia.

CdG TAR lecceIl TAR di Lecce ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata contro il decreto n. 70 del 7.7.2016 del Commissario Straordinario presso l’Autorità Portuale di Taranto con il quale si è disposto di approvare gli atti della 1a fase procedurale e di non ammettere Italcave SpA (società dei fratelli Caramia) alla 2a fase procedurale per la  concessione della testata del Molo Polisettoriale di Taranto., dopo che la Commissione aveva ritenuto che la loro proposta non offrisse adeguate garanzie di proficua utilizzazione del bene.

Nella camera di consiglio svoltasi ieri 7 settembre 2016. il dott. Roberto Michele Palmieri, giudice relatore del TAR  di Lecce ha ritenuto l’insussistenza del “fumus” di fondatezza della domanda di sospensiva presentata dai legali di Italcave,  ha precisato che  “Le stazioni appaltanti (quindi l’ Autorità Portuale) possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo”.

Nel caso in esame secondo il TAR di Lecce ” il documento descrittivo ha previsto (art. 8) la scansione della procedura di gara in due fasi procedurali, la prima delle quali finalizzata, oltre che alla verifica della regolarità dei plichi e della completezza della documentazione, “… alla valutazione delle proposte mediante esperimento della procedura di dialogo competitivo al fine di identificare una o più soluzioni ritenute idonee a garantire la più utile, proficua e ampia utilizzazione del compendio denominato Molo Polisettoriale, nel pubblico interesse. L’Amministrazione concedente, verificate le proposte contenute, darà comunicazione dell’ammissione alla procedura e dell’avvio del dialogo competitivo, …”.

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Il TAR ha precisato che ” soltanto in caso di ammissione delle imprese alle seconda fase procedurale l’Amministrazione è tenuta a procedere alla selezione delle offerte, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.7 del documento descrittivo)“.  Nel caso di specie, chiarisce il dispositivo dei giudici amministrativi “l’ Amministrazione, in conformità con la scansione della gara nelle due descritte modalità procedurali, ha motivatamente ritenuto di non ammettere la ricorrente alla seconda fase, mettendo in evidenza i carenti aspetti qualitativi e quantitativi della proposta della ricorrente, consistenti nell’utilizzare “… aree e banchine in eccesso rispetto ai traffici previsti consistenti nel mantenimento del medesimo core business dell’attività di rinfuse; non ne sono stati concretamente previsti né sviluppi e né diversificazioni per i quali il proponente ha rinviato unicamente ad astratte possibilità future di traffici da intercettarsi, nei prossimi cinque anni, attraverso un’azione di marketing) e sia a quelli occupazionali (nessuna previsione di assunzione, nel breve, di altro personale e rinvio al successivo quinquennio per l’eventuale riassorbimento di un numero massimo di dieci unità dal bacino TCT)”; aspetti, questi, ritenuti non compatibili con lo scopo della concessione, consistente nello “… sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare riferimento allamovimentazione dei contenitori con servizi di linea oceanici/fender unitamente alla movimentazione di merce varia ”.

Tale motivazione secondo il TAR di Lecce non appare viziata da palesi errori di fatto, né da elementi di irrazionalità e o illogicità evidenti, sicché la stessa si sottrae al relativo scrutinio di legittimità, e quindi la domanda di tutela cautelare presentata dall’Italcave SpA è stata rigettata e fissata per la trattazione di merito del ricorso l’ udienza pubblica dell’ 11.1.2017.

ECCO IL TESTO INTEGRALE DELL’ ORDINANZA DI RIGETTO DEL TAR DI LECCE

ordinanza tar-lecce-446_2016 (PDF scaricabile)

 

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