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18 Aprile 2024 17:51
18 Aprile 2024 17:51

Multa milionaria dall’Antitrust a Vodafone per aver tagliato la durata dei rinnovi da 30 a 28 giorni

L'Autorità Garante per la Concorrenza ha sanzionato il gestore telefonico con una multa da un milione di euro per le pratiche commerciali scorrette che nei fatti limitano il diritto di recesso

di Marco Ginanneschi

Secondo l’Autorità della concorrenza e del mercato, la società Vodafone ha adottato “pratiche commerciali scorrette” multate dall’ Antitrust con una multa da un milione di euro.  In particolare sono finite  sotto i riflettori dell’ Antitrust due operazioni scorrette del gestore che  ha ridotto il periodo di rinnovo delle offerte di telefonia mobile e fissa da 31/30  a 28 giorni

La decisione è stata resa noto dall’Antitrust, che in un comunicato stampa spiega che “le pratiche sono state poste in essere nei confronti di specifici target di utenti: da un lato, i sottoscrittori di offerte di telefonia mobile voce e/o dati in abbonamento abbinate alla vendita a rate di prodotti; dall’altro, i clienti di opzioni per la telefonia fissa rispetto alle quali è prevista una facilitazione sul costo di attivazione nonché di offerte Dual Pay per le quali è previsto un corrispettivo in caso di recesso anticipato“.

Secondo l’Antitrust, le mosse di Vodafone sono scorrette avendo modificato il periodo di rinnovo delle opzioni voce mobili abbinate alla vendita a rate di prodotti (come tablet o smartphone ) e delle opzioni della telefonia fissa caratterizzate dalla rateizzazione del costo di attivazione e, in alcuni casi, da un corrispettivo per recesso anticipato. Il gestore Vodafone ha previsto – nel caso di esercizio del diritto di recesso – l’addebito immediato delle rate residue del prodotto su offerte mobili ricaricabili, o del costo di attivazione sulle offerte telefonia fissa, oltre all’eventuale corrispettivo per il recesso anticipato sia per le offerte mobili in abbonamento e offerta fissa “Dual Pay“.

L’Autorità ha rilevato che l’imposizione unilaterale del passaggio da 30 a 28 giorni del periodo di rinnovo ha comportato un aggravio economico per tutti i clienti. Le pratiche sono state dunque ritenute aggressive in quanto idonee a limitare la libertà di scelta rispetto all’esercizio del diritto di recesso dal contratto da parte di quei consumatori che non intendevano accettare le modifiche predisposte unilateralmente dalla società – diritto riconosciuto dalle norme di settore quale specifica tutela per il cliente a fronte di una variazione contrattuale imposta dall’altro contraente.  Peraltro, nel settore della telefonia mobile, la modifica del periodo di rinnovo è stata realizzata in un contesto di mercato e secondo tempistiche che, considerati nel loro complesso, limitavano la possibilità di poter reperire sul mercato offerte diverse e così incidevano sulla decisione dei clienti circa l’esercizio o meno del relativo diritto di recesso.

Resta da capire cosa aspetta l’ Autorità Garante per le Comunicazioni ad attivare dei controlli preventivi sulle offerte tariffarie e sulla vendita dei prodotti di telefonia al pubblico, esattamente come avviene negli Stati Uniti d’ America.

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