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20 Aprile 2024 14:41
20 Aprile 2024 14:41

Ecco come funziona il ballottaggio alle amministrative

Una spiegazione "tecnica-legale" di come si svolge il ballottaggio e come si contano i voti delle preferenze alle liste di coalizione o negli apparentamenti

ROMA – In questi giorni che precedono il prossimo voto finale del ballottaggio per le Amministrative 2017, si assiste ad una sorta di “mercato” dei voti dappertutto, ma pochi conoscono le leggi elettorali. Cerchiamo quindi fare chiarezza e spiegare ai lettori, ma anche agli ex-candidati al Consiglio Comunale ed ai candidati sindaco privi di esperienza e conoscenza delle leggi elettorali ( non sono pochi…)  cosa succede.

Voto disgiunto, doppia preferenza di genere, voto solo al candidato sindaco o voto solo alla lista. A cui si aggiungono tre schede diverse a secondo della popolazione dell’ente per cui si va alle urne. Il sistema di elezione dei sindaci è forse quello più complesso tra i presenti in Italia, e allo stesso tempo consente all’elettore molte opzioni. Ma in molti non l’hanno capito e sono state migliaia  migliaia le schede “nulle

Il ballottaggio negli enti con più di 15mila abitanti

Nei comuni con più di 15mila abitanti è eletto sindaco il primo candidato che ha superato il 50% più uno dei voti. Se le liste collegate hanno superato il 40% dei voti (e nessuna altra coalizione di liste, o lista, ha superato il 50% dei voti), ottengono il 60% dei seggi. Gli altri seggi vengono distribuiti tra le altre liste (che hanno però superato il 3%) in proporzione ai voti ottenuti. I seggi vengono distribuite alle liste in base ai voti ottenuti, e assegnati ai candidati in base alle loro preferenze.

Se nessun candidato sindaco supera il 50% più uno dei voti, come nel caso di Taranto ad esempio, si va due settimane dopo al ballottaggio tra i due candidati con più voti. Tra primo e secondo turno (ma al massimo entro sette giorni dal primo turno) è possibile stringere alleanze (i cosiddetti apparentamenti) con le liste escluse dal secondo turno. Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l’insieme delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi. I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.

L’apparentamento è previsto dalla legge: ecco come funziona, e perché quello formale è molto più morale degli accordi sottobanco

Nel 1993, a seguito del terremoto di “mani pulite” e di quella che fu definita la caduta della prima repubblica, il Parlamento ritenne di ridurre il potere locale dei partiti istituendo l’elezione diretta del sindaco, attribuendogli maggiori poteri rispetto al consiglio comunale e dandogli maggiore stabilità (nei comuni con più di 15.000 abitanti) attraverso un “premio di maggioranza”. La lista o la coalizione di liste che sostengono il candidato vincente ottengono cioè il 60% dei consiglieri comunali (20 su 32 nel caso di Taranto) mentre tutte le altre liste si ripartiscono il rimanente 40% (12 consiglieri). Pertanto quando nessun candidato vince al primo turno, vi è una ulteriore elezione di “ballottaggio” tra i primi due candidati i quali possono “apparentarsi” con gli altri candidati rimasti esclusi.

Il caso di un sindaco eletto, ma senza maggioranza in consiglio

Per effetto del voto disgiunto si può anche verificare il caso del cosiddetto “cavallo zoppo”: cioè di un candidato eletto sindaco ma senza maggioranza in consiglio comunale. È stato questo il caso per esempio del comune di Isernia nel 2012. Il candidato del centrosinistra Ugo De Vivo vinse con il 57,4% al secondo turno, ma le liste del centrodestra ottennero al primo turno il 58,7%. De Vivo fu eletto sindaco, ma le sue liste ottennero solo 8 seggi, contro i 20 del centrodestra. Il sindaco in questo caso entra in carica (essendo eletto direttamente dai cittadini non ha bisogno del voto di fiducia del consiglio). Tuttavia, per approvare i singoli provvedimenti deve puntare al sostegno anche delle liste che non lo hanno sostenuto.

Vi è stato anche una sentenza della Va Sezione del Consiglio di Stato n. 01269/2011REG.PROV.COLL. – n. 05177/2010 REG.RIC.) che ha chiarito che nelle elezioni amministrative, l’assegnazione dei seggi, in caso di ricorso al ballottaggio per l’elezione del Sindaco, deve essere operata con riferimento ai risultati conseguiti in sede di ballottaggio.  E’ questo il principio statuito con la sentenza del Consiglio di Stato secondo il quale non può, ai fini della ripartizione dei seggi, farsi esclusivo riferimento alle cifre elettorali conseguite dalle liste o loro gruppi nel primo turno elettorale, senza tenere alcun conto dei loro collegamenti ai fini del secondo turno, rilevando i voti di lista conseguiti nel primo turno al solo fine della distribuzione dei seggi all’interno delle coalizioni.

In particolare per la sentenza,  in assenza di una specifica norma al riguardo, deve privilegiarsi la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale, che è rinvenibile nel comma X dell’art. 73 del TUEELL, che ha inteso assicurare, mediante la previsione del ballottaggio, al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio comunale.

Nelle elezioni amministrative il turno di ballottaggio è stato quindi previsto non solo come modalità per l’elezione diretta del sindaco, quanto, piuttosto, come metodo per la composizione dei consigli, atteso che il gruppo di liste collegate al candidato vincente beneficia del premio di maggioranza, mentre il gruppo perdente beneficia di quella relativa compattezza che gli torna utile per esercitare il proprio ruolo di opposizione e di controllo sulla maggioranza.

In sintesi, poiché dei momenti di cui tenere conto nel calcolo dei voti per l’attribuzione dei seggi il comma IV del citato art. 73 ha considerato rilevante quello in cui viene concretamente individuato il Sindaco, è a tale momento che occorre avere riguardo per effettuare l’attribuzione dei seggi in consiglio comunale ad una lista o ad un collegamento di liste se il sindaco viene individuato solo a seguito di ballottaggio; è quindi in base ai risultati in tale sede ottenuti dalle liste che deve essere effettuata la ripartizione dei seggi.

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