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19 Aprile 2024 20:37
19 Aprile 2024 20:37

Approvata la nuova legge sulla legittima difesa: ecco cosa cambia

Si estende il principio di proporzionalità tra "offesa" e "difesa", anche se tale principio resta, cioè non vengono meno le indagini e si deve dimostrare comunque che la difesa è stata appunto legittima. Ma viene ridimensionata e ristretta la discrezionalità del giudice.

ROMA – Con il semaforo verde arrivato grazie all’approvazione da parte dell’aula di Palazzo Madama, con 201 sì, 38 no e 6 astenuti,  la riforma della legittima difesa voluta fortemente dal Ministro dell’ Interno Matteo Salvini è diventata legge. La difesa non è punibile se si usa “un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o l’altrui incolumità, i beni propri o altrui”. Un testo di riforma composto da 9 articoli.

Oltre ad apportare modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa domiciliare e di eccesso colposo, si interviene anche su alcuni reati contro il patrimonio (furto in abitazione e rapina) e sul delitto di violazione di domicilio.

In Aula il ministro dell’interno Matteo Salvini, il ministro per la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno e quello per l’Agricoltura Gianmarco Centinaio. Assenti i rappresentanti di governo del Movimento 5 stelle. “Questo 28 marzo è un giorno bellissimo non per la Lega ma per gli italiani – ha commentato Salvini -. Dopo anni di chiacchiere e polemiche è stato sancito il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi viene aggredito a casa sua, nel suo bar, nel suo ristorante. Non si legittima il Far West ma si sta con i cittadini perbene.

 

 

Di fatto si estende il principio di proporzionalità tra “offesa” e “difesa“, anche se tale principio resta, cioè non vengono meno le indagini e si deve dimostrare comunque che la difesa è stata appunto legittima. Ma viene ridimensionata e ristretta la discrezionalità del giudice. Ecco quanto prevede il provvedimento.

DIFESA SEMPRE LEGITTIMA

L’articolo 1 va a modificare l’articolo 52 del codice penale che disciplina la “legittima difesa“. Con il nuovo testo si riconosce “sempre” la sussistenza della proporzionalità tra offesa e difesa “se taluno legittimamente presente nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi”, “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione“. Per far scattare il principio della legittima difesa non è più necessario che il ladro abbia un’arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un’arma e non è necessario che la minaccia sia espressamente rivolta alla persona.

 Resta intatto il comma 1 ma viene stravolto il comma 2 da una semplice parola. Il comma 1 del testo precedente resta lo stesso: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. Il comma 2 invece cambia con una sola parola la sostanza: viene aggiunta la parola “sempre”. Il che elimina la proporzione richiesta prima tra offesa e difesa e considera sempre esistente quel rapporto che porta la persona a difendersi.

Il comma 3 che amplia la difesa anche sul luogo di lavoro resta intatto. Viene poi introdotto il comma 4, che amplia e delinea il concetto di offesa. Agisce “sempre in stato di legittima difesa” il soggetto che “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. In parole semplici:  ci si sente minacciati da un ladro? Un ladro minaccia di possedere armi? Allora siamo legittimati a reagire.

NON PUNIBILE CHI È IN STATO DI GRAVE TURBAMENTO

L’articolo 2 della riforma va a modificare l’articolo 55 del codice penale che disciplina “l’eccesso colposo“.   La riforma specifica che non può essere colpevole di eccesso di legittima difesa colui che si è difeso da un’aggressione nella sua abitazione. Con il nuovo testo di legge si esclude la punibilità di chi si è difeso in “stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto“. Nei casi di violazione del domicilio o del luogo di lavoro se si è agito per difendere se stessi o qualcun altro (come prevede l’articolo 52), non può essere punito chi ha agito perché turbato dalla situazione.

Il testo prevede pene più dure per una vasta gamma di reati.

Violazione di domicilio(art. 614 del codice penale),  sarà punita da 1 a 4 anni, e non più da 6 mesi a 3 anni, per “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno” e da 2 a 6 anni, e non più da 1 a 5, “se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”, furto (614 bis c.p.). in questo caso le sanzioni passano da 4 a 7 anni, invece dell’attuale formulazione, non più da 3 a 6 anni, furto con aggravanti, come ad esempio l’utilizzo della violenza o se il colpevole ha “armi o narcotici anche senza usarli”. In questo caso “la pena è della reclusione da 5 a 10 anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500”, reato di rapina (628 c.p.): la pena massima resta 10 anni di reclusione, il minimo invece passa da 4 a 5 anni, con inasprimenti in caso di aggravanti.

SOSPENSIONE PENA SOLO DOPO RISARCIMENTO DANNI

Un’ altra modifica all’attuale normativa sulla legittima difesa viene introdotta con l’articolo 3, che prevede la possibilità di ottenere la sospensione condizionale della pena per chi ha commesso un furto in appartamento solo dopo che ha integralmente pagato l’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

PENE PIÙ SEVERE PER VIOLAZIONE DI DOMICILIO, FURTO E RAPINA

Le pene per violazione di domicilio e furto in appartamento vengono inasprite . Viene innalzata nello specifico  la pena massima a quattro anni di carcere per la violazione di domicilio. Quanto al furto in abitazione e scippo, si arriva fino a un massimo di sei/sette anni di carcere. Inasprite anche le sanzioni con un massimo di 2.500 euro (dalle attuali 2000 euro). Infine, sono stati aumentati anche gli anni massimi di carcere per la rapina, che adesso arrivano fino a sette.

ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ CIVILE

Chi si è difeso legittimamente non può essere civilmente responsabile. In pratica, la riforma fa sì che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non debba essere obbligato a risarcire in sede civile il danno derivante dal medesimo fatto . Nei casi di eccesso colposo, inoltre, al danneggiato è riconosciuto il diritto ad una indennità, calcolata dal giudice tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato”.

PATROCINIO GRATUITO E SPESE DI GIUSTIZIA

La riforma della “legittima difesa” estende le norme sul gratuito patrocinio (criteri e modalità di liquidazione dei compensi e delle spese per la Difesa) a favore della persona nei cui confronti sia stata disposta l’archiviazione o il proscioglimento o il non luogo a procedere per fatti commessi in condizioni di “legittima difesa” o di “eccesso colposo“. È comunque fatto salvo il diritto dello Stato di chiedere le spese anticipate, qualora a seguito di riapertura delle indagini o revoca del proscioglimento, la persona sia poi condannata in via definitiva. Viene introdotto all’articolo 8 il gratuito patrocinio dello Stato nei casi di legittima difesa. Significa che chi viene assolto, prosciolto, o nei casi in cui il procedimento penale venga archiviato, per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, non dovrà pagare alcuna parcella.

PRIORITÀ NEI PROCESSI

L’ultimo articolo della riforma interviene sul codice di procedura penale affinché “nella formazione dei ruoli di udienza debba essere assicurata priorità anche ai processi relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose“.

“La legittima difesa è legge. Non ci sarà alcun far west – scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede -, evitiamo semplicemente, da ora in poi, che chi si difende legittimamente debba anche attraversare un calvario giudiziario. Era un punto del contratto di governo e l’abbiamo realizzato. Ora avanti tutta con la legge sulla violenza sulle donne”.

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